Carissime / i
è stato oggi emanato il DPCM, che vi alleghiamo alla presente, che individua le misure di contrasto alla diffusione del COVID 19. Come noto il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020[1] ha prorogato al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.
Speravamo tutti di non dover ripercorrere quanto già vissuto, sia sotto il piano personale che professionale, durante il lockdown e la Fase 2. Auspicavamo in una Fase 3 che ci portasse verso la via d’uscita. Abbiamo capito, qualora ce ne fosse stato bisogno, che il rispetto delle misure di sicurezza e l’adozione dei DPI individuati, sono la strada da seguire per combattere il virus.
Dobbiamo continuare nella nostra azione sindacale a garanzia del rientro nei luoghi di lavoro in piena sicurezza per tutte le persone che operano a vario titolo nelle nostre sedi. Alle lavoratrici e lavoratori fragili o con famigliari fragili non deve venire meno il nostro supporto e la nostra voce con le amministrazioni a tutela e garanzia dei loro diritti.
Per una analisi più dettagliata del DPCM vi rimandiamo alla Tabella A in calce alla presente, sottolineando che anche in questo DPCM il richiamo all’utilizzo del lavoro agile quale misura di contenimento e contrasto così come contemplato, in assenza di una regolamentazione, continuerà a sviluppare misure e provvedimenti disomogenei nelle diverse amministrazioni. Siamo sempre più convinti che il lavoro agile non possa più essere orfano di una regolamentazione nelle sedi di lavoro.
Anche il Segretario Generale Pierpaolo Bombardieri ha rimarcato in un comunicato all’Ansa che il Governo ha un atteggiamento superficiale sullo smart working[2].
Vi riportiamo inoltre, sperando di farvi cosa utile, nella Tabella B le misure sanitarie previste in caso di COVID 19.
Vi invitiamo come sempre a segnalarci eventuali criticità che dovessero verificarsi e condividere con noi proposte e riflessioni sulla attività sindacale da svolgere nei luoghi di lavoro.
Nel rimanere a vostra disposizione, vi ringraziamo per quanto avete fatto e state continuando a fare.
Fraterni Saluti
La Segreteria Nazionale
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[1] Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
[2] Dichiarazione Segretario Generale Pierpaolo Bombardieri – Fonte: Ansa 12 ottobre 2020
– ROMA, 12 OTT – “Il Governo contrattualizzi lo Smart working e favorisca il rientro dei lavoratori della Pubblica amministrazione al lavoro garantendo la sicurezza negli uffici: il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri intervistato dall’ANSA sottolinea che l’intenzione del Governo di aumentare il tetto dello smart working per i lavoratori della pubblica amministrazione che possono farlo è “superficiale” perché non affronta il vero tema che è quello di contrattualizzarlo amministrazione per amministrazione. “Noi siamo perché i lavoratori rientrino tutti al lavoro, in piena sicurezza. I criteri della sicurezza devono essere quelli previsti per il lavoro privato”.
TABELLA A
DPCM 13 ottobre 2020 – analisi Artt. 1, 3, 10 e 12 – Per le misure non indicate nella tabella si rinvia al testo del DPCM
Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale |
Comma 1 Obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. |
Comma 6, lettera r) Ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato 21. Sono altresì consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. |
Comma 6 s), t), u) Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti; nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni |
Comma 6, lett. ll) sub a -b-c In ordine alle attività professionali si raccomanda che: esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; |
Art. 3 – Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale |
Comma 1 e 2 Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure: il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute; è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 19; nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19; i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali; nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani; le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata. 2. Nel predisporre, anche attraverso l’adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’ art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. |
Comma 3 Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263 (1), comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. (1) Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile 1. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’artico lazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l’articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L’attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance. 4. La presenza dei lavoratori negli uffici all’estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 4-bis. All’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da: «e, anche al fine» fino a: «forme associative» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché’ della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali e’ realizzato nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall’applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica»; b) il comma 3 e’ sostituito dai seguenti: «3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché’ regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell’Osservatorio. All’istituzione e al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all’Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati». 4-ter. Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell’associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all’entità della quota versata». |
Art. 10 Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità |
Comma 1 Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. |
Comma 2 Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista |
Art. 12 Disposizioni Finali |
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. |
TABELLA B
Proroga stato di emergenza – D. L. 7 ottobre 2020, n. 125 – Proroga fino al 31 gennaio 2021. Tale proroga è legata al prolungamento dello stato d’emergenza riconosciuto per il Covid-19.
Fattispecie | Normativa | Casistica |
Quarantena: si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi
Isolamento: dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. |
Parere CTS dell’11 ottobre 2020
Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 |
CASI POSITIVI ASINTOMATICI Diagnosi: confermata da test molecolare positivo Isolamento: 10 giorni + tampone molecolare unico a fine quarantena CASI POSITIVI SINTOMATICI CASI POSITIVI ASINTOMATICI CHE NON SI NEGATIVIZZANO DOPO 21 GIORNI CONTATTI STRETTI |
Congedo COVID-19 per Quarantena scolastica | INPS, circolare n. 116 del 2 ottobre 2020 | Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli in favore dei lavoratori dipendenti, introdotto dall’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Istruzioni contabili. Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, introdotto dal decreto-legge 8 settembre 2020 n. 111. |
Quarantena/sorveglianza precauzionale e lavoro agile – lavoratori fragili | INPS, messaggio 3653 del 9 ottobre 2020 | La quarantena e la sorveglianza precauzionale “non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia” (INPS). Non è dunque possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia nei casi in cui il lavoratore in quarantena (o in sorveglianza precauzionale) perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, nei modi alternativi alla presenza in ufficio già previsti. In caso di malattia conclamata, invece, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno. |
Malattia | No malattia in caso di quarantena o lavoratori fragili in smart working. È concessa solo in presenza di quarantena decisa da un operatore di sanità pubblica, come, per esempio, nel caso di contatto stretto con soggetto positivo. Quando, invece, è un Comune o una Regione a decretare la quarantena, non si ha diritto al trattamento. | |
Quarantena all’estero | INPS, messaggio 3653 del 9 ottobre 2020 | L’INPS sottolinea che una quarantena fuori dall’Italia e per richiesta del Paese di destinazione esclude “l’accesso alla tutela per malattia”, perché quest’ultima “non può che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane”. |
Lavoratori fragili | Circolare congiunta n. 13 del 4 settembre 2020 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero della Salute) |
“Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”. Ecco cosa deve fare il medico competente in caso di pandemia, identificando i soggetti in particolari situazioni di fragilità. Soggetti cd “fragili”: – lavoratori con età superiore ai 55 anni e/o con patologie croniche o multimorbilità, ovvero la presenza concomitante di due o più patologie, il solo requisito dell’età non è sufficiente a far ritenere i lavoratori “fragili”. Il datore di lavoro dovrà fornire al medico competente alcune informazioni necessarie per valutare la “fragilità”, nello specifico: – descrizione dettagliata della mansione del lavoratore; – informazioni sulla sua postazione di lavoro; – eventuale esposizione al rischio; – misure di prevenzione e protezione adottate per limitare il contagio da COVID-19. Il medico competente, una volta analizzato e valutato quanto in suo possesso, esprimerà il giudizio di idoneità fornendo indicazioni per l’adozione di soluzioni cautelative per proteggere il lavoratore da eventuale contagio. |