Per difendere l’indifendibile Il Direttore DIRM sdogana il “Demansionamento collettivo dei R&T”
Permane l’atteggiamento irresponsabile del “non vedo-non sento-non parlo” a cui ora si aggiungono le novità interpretative del Direttore DIRM in materia di diritto del lavoro!
In premessa teniamo a chiarire che ci permettiamo di inviare questo comunicato a tutti i lavoratori dell’Istat per informarli di quanto sta accadendo presso l’UT di Milano, perché riteniamo che sia un caso limite e che, se non arginato, possa poi estendersi all’intero istituto.
Come noto, da giorni i lavoratori dell’UT di Milano sono in permanente stato di agitazione con Assemblee ripetute ogni giorno. Una situazione a nostro avviso che ha dell’incredibile visto il tentativo di far passare inosservato quanto sta accadendo, con un comportamento del Dirigente (che da 10 anni svolge lo stesso incarico per quanto ci risulta ininterrottamente) che ciclicamente ha lo stesso tipo di effetto: la mobilitazione dei lavoratori per richiamare l’attenzione su carichi di lavoro eccessivi e non equamente distribuiti e un mancato riconoscimento delle attività svolte e da svolgere, oltre che la pressoché totale assenza di attività di Ricerca.
Prima della UIL già un’altra O.S. aveva avuto a che ridire sull’operato del Dirigente, che sembra perciò non imparare dalle esperienze precedenti ed in effetti 10 anni nello stesso incarico stonano con il buon andamento degli uffici, compreso il principio di rotazione della dirigenza.
Ma l’amministrazione anziché risolvere positivamente questa vicenda, che coinvolge lavoratori di ogni profilo, livello ed età di servizio, preferisce difendere l’indifendibile (per il tramite di una nota di ordine ai lavoratori dell’ufficio che alleghiamo) perdendosi in orientamenti interpretativi inopportuni volti a introdurre un principio che sdogani il dimensionamento dei R&T.
Paradossalmente quindi in un EPR, un Dirigente il Dipartimento introduce tentativi a nostro avviso maldestri di demansionare il ruolo dei R&T per difendere l’operato indifendibile di un Dirigente, che da 10 anni ha ciclicamente problemi di segnalazioni circa carichi di lavoro, riconoscimento delle attività ed equa distribuzione di oneri o onori all’interno dell’ufficio.
E così, oggi, invece di parlare di un possibile riscontro positivo alle richieste dei lavoratori dell’UT per la Lombardia, ci ritroviamo a denunciare il tentativo inaccettabile di un generale demansionamento dei R&T pur di giustificare l’operato del Dirigente, a nostro avviso (ma ci si permetta di aggiungere, secondo lo stato di disagio che attraversano i lavoratori e di cui da oltre due anni ci siamo fatti carico) non all’altezza del ruolo e del prestigio che l’UT per la Lombardia deve tornare ad avere.
Recita infatti il D.lgs. 30-3-2001 n. 165 all’art. 52:
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Disciplina delle mansioni.
(Art. 56 del D.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 25 del D.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 15 del D.lgs. n. 387 del 1998)
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’àmbito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazioni della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore.
E’ incredibile dunque leggere nella nota del Capo Dipartimento riferimenti a mansioni inferiori di R&T in un EPR.
Ci auguriamo che il torpore che sta accarezzando in questo periodo molti attori di questa vicenda venga finalmente interrotto, così come la deriva che l’amministrazione sta prendendo pur di difendere ciò che è indifendibile.
Nei prossimi giorni, in assenza di chiarimenti circa il tentativo maldestro di “demansionamento collettivo” dei R&T, valuteremo se proporre l’estensione della mobilitazione dall’UT per la Lombardia a tutto l’istituto visto che questi vagheggiamenti circa un ridimensionamento del ruolo dei R&T non possono essere minimante accettati da chi, come la UIL, da sempre difende la specificità della Ricerca all’interno del “Compartone” scuola ricerca università e Afam.
Per ultimo, come se non bastasse, perdura la inosservanza da parte del Dirigente l’UT per la Lombardia del diritto alla disconnessione, con sue mail che vengono inviate a partire dal tardo pomeriggio, segno anche questo, a nostro avviso, di una scarsa capacità di organizzazione dell’Ufficio. Avevamo firmato un accordo sindacale con l’amministrazione circa il riconoscimento del diritto alla disconnessione, ma a riprova della situazione grave in cui versa l’UT per la Lombardia, il Dirigente non è interessato a quello che i suoi superiori firmano!
Alla faccia del diritto alla disconnessione, dunque!
Si conferma quindi l’assenza di una reale volontà nel risolvere positivamente la questione. Permangono quindi, poiché ignorati e inevasi, i problemi che portano allo stato di agitazione:
• Carichi di lavoro eccessivi;
• Mancato riconoscimento delle attività svolte;
• Sperequazione nelle lettere di ringraziamento per attività svolta;
• Mancanza di assegnazione ufficiale degli incarichi di lavoro;
• Difetto di trasparenza nella assegnazione degli incarichi di lavoro;
• Mancata corrispondenza tra PPMO e lavoro realmente svolto – assegnazione delle percentuali a posteriori – difetto di trasparenza;
• Incarico di RIT e assegnazione ufficiale degli incarichi ad esso relativi;
• Assenza di trasparenza nella partecipazione ad eventi quali ad esempio l’ultimo il Festival di Treviso;
Attendiamo dunque il promesso incontro tra OO.SS rappresentative e Amministrazione sul “caso Milano”, che dopo una settimana ancora non viene programmato.
Permane dunque lo stato di agitazione al 30 novembre 2020
Federazione UIL SCUOLA RUA
“Ricerca Università Afam”
I S T A T