Ill.mo Direttore,
con esplicito riferimento al Suo OdS n. 2 del 22/02 u.s., nell’esprimere ampia condivisione rispetto all’iniziativa introdotta a tutela della salute dei dipendenti ISIN, ci sia consentito entrare nel merito delle specifiche competenze del personale chiamato a garantire tale peculiare adempimento professionale. Pare superfluo dover ricordare agli stessi Vertici dell’Ente che l’ISIN risulta essere una realtà marcatamente votata all’espletamento di compiti e funzioni di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica sulle materie di diretta competenza.
Ad ulteriore conferma della natura di tipo tecnico dell’ISIN si veda:
1) Il piano delle performance recentemente approvato, in particolare al paragrafo 3 dove si elencano i Servizi di natura tecnica che, nelle more di vedere soddisfatta la ns. precedente istanza del 16/02 u.s., dovrebbero essere:
• il Servizio per la Sicurezza nucleare, le salvaguardie e la protezione fisica;
• il Servizio Radioprotezione e sicurezza sorgenti;
• il Servizio per la gestione dei rifiuti radioattivi e per la spedizione e il trasporto di materie radioattive.
Al paragrafo 4 viene precisato “…La natura fondamentalmente tecnica che caratterizza questa Autorità di regolamentazione in ambito nucleare ovviamente ha comportato l’eredità dalla struttura preesistente in ISPRA di un nucleo di personale eminentemente tecnico che, nonostante il sottodimensionamento e la progressiva uscita del personale andato in quiescenza, ha comunque sempre svolto tutti i compiti affidati, assicurando tempestività e continuità rispetto al mandato conferito…”.
A pagina 32 paragrafo F5, troviamo “…Continuerà ad essere garantito, senza soluzione di continuità, il supporto tecnico richiesto dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche per la elaborazione di iniziative normative e regolamentari nel settore…”
2) La struttura organizzativa dell’ISIN, come approvata con determina 297 del 2 dicembre 2019 e non soggetta ad ulteriore rettifica, definisce, nell’allegato A, art. 1, commi 6 e 7, che i responsabili delle aree non inquadrati nei ruoli dirigenziali, hanno solo il coordinamento tecnico e possono assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità organizzativa, la responsabilità dell’istruttoria tecnica, dei relativi adempimenti e della predisposizione del parere tecnico o dei provvedimenti finali.
A tale proposito dobbiamo sottolineare che, visto quanto riportato nel regolamento interno dell’ISIN, cosi come approvato con delibera n. 3 del 22 giugno 2018, il Responsabile di Procedimento può essere nominato da un dirigente, come espressamente riportato all’articolo 10, comma 6 lettera j mentre al comma 7 del medesimo articolo, si conferma che il Responsabile del Servizio può assegnare a sé o altri dipendenti la responsabilità dell’istruttoria e dei conseguenti adempimenti procedimentali.
Per concludere si pone in evidenza alla S.V., che le note recentemente uscite da parte di Codesta Amministrazione – vista la declaratoria del Responsabile di Procedimento come riportata all’articolo 24 del suddetto Regolamento Interno – nelle quali sembrerebbe essere intervenuta la novità dell’indicazione del nominativo del Responsabile di Procedimento, essendo quest’ultime note e/o relazioni di prevalente carattere tecnico, risulterebbero presumibilmente in contrasto con il carattere puramente amministrativo della figura del Responsabile di Procedimento definita ai sensi della Legge 241/90 e risulterebbero altresì, scarsamente allineate con quanto previsto al medesimo articolo 24, laddove si afferma che “… dell’identità personale del responsabile di procedimento è fatta menzione nella comunicazione di avvio del procedimento stesso”.
Ciò detto, in ordine alla necessità che Codesta Amministrazione debba, ovviamente, garantire il buon esito e il completamento delle specifiche procedure nelle materie di diretta competenza, dobbiamo rilevare come per i “procedimenti” a cui tali note si riferiscono, non sia mai stata fornita alcuna preventiva comunicazione di avvio dei medesimi, né tantomeno è stata mai comunicata l’identità personale del relativo Responsabile di Procedimento. Auspichiamo pertanto in tal senso, che tutto il personale ISIN, quantomeno coloro chiamati a garantire tali adempimenti, possa ricevere opportuni e mirati chiarimenti, mirati a stabilire i rispettivi ruoli e le specifiche competenze in capo al personale tecnico inquadrato in ISIN, ancorché chiamato a svolgere attività tecnica a supporto di procedimenti di vario genere e natura, ovvero a sottoscrivere relazioni e/o pareri tecnici in ordine ai gravami amministrativi in carico ai Responsabili dei Servizi (Dirigenti di seconda fascia di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis, 6 e 6 quater del medesimo decreto legislativo) se non addirittura rispetto a pareri tecnici richiesti da parte dei Ministeri che usufruiscono delle elevate competenze professionali esistenti in seno ad ISIN.
Cordialità.
Segreteria Regionale Lazio
Walter A. Pelagrilli