Il 31 dicembre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.”
Il decreto legge contiene in aggiunta alle consuete proroghe di fine anno, anche disposizioni relative a norme collegate all’emergenza epidemiologica in atto.
Di seguito evidenziamo le misure d’interesse per i nostri settori
UNIVERSITÀ
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE 2018-2020: scadenza dei lavori legati al sesto quadrimestre entro il 15 aprile 2021 (precedente scadenza 15 marzo 2021).
Le Commissioni nazionali restano in carica fino al 30 luglio 2021 (precedente scadente 30 giugno 2020) (art. 6 comma 6).
DIDATTICA A DISTANZA: Anche per il 2021 alle Università, al fine di permettere il regolare svolgimento delle lezioni in DAD, non si applicano il limite di spesa per gli acquisti nel settore informatico previsto dall’art. 1 comma 610 della legge di bilancio 2010 (L. n. 160/19). Tale comma prevede che le amministrazioni pubbliche assicurino, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017 (art. 6 comma 5).
Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in base all’articolo 3, comma 102, della legge 244/07 e all’articolo 66, commi 13 e 13-bis della legge 133/08 (art. 1 comma 1).
Proroga di un ulteriore anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) il termine per l’erogazione delle somme residue dei mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell’Economia (MEF), ma concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per edilizia universitaria nelle aree depresse (art. 1 comma 1 del Decreto legge 67/97) e/o finalizzate a interventi di decongestionamento degli atenei (art. 54 comma 1 della Legge 488/99) (Le Università interessate sono: Cassino, Napoli Federico II e Napoli Parthenope) (art. 6 comma 7).
STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19
Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021:
• la norma (Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) che stabilisce nell’ambito dell’espletamento delle procedure valutative dei Ricercatori a Tempo determinato di tipo B, al terzo anno di contratto e in possesso dell’abilitazione scientifica, finalizzate all’inquadramento nel ruolo dei professori associati, le commissioni giudicatrici tengono conto delle limitazioni all’attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza e alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 (VEDI Allegato 1 punto 14).
• le norme secondo cui nelle istituzioni universitarie nei casi di impossibilità a proseguire l’incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 22/20 (9 aprile 2020), subentra nell’incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, al 9 aprile 2020, le funzioni degli organi collegiali e monocratici, ovvero quelli subentrati per gli organi monocratici, proseguono nell’incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall’articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni (VEDI Allegato 1 punto 20).
RICERCA
Articolo 6, comma 3: I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell’Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (articolo 5 D.Lgs. n. 297/99) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nei mesi di luglio 2020, gennaio 2021 e luglio 2021 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. In precedenza, la sospensione riguardava unicamente la rata di luglio 2020. Gli effetti finanziari derivanti da queste disposizioni sono pari a euro 16.179.552 per l’anno 2021.
AFAM
Proroga al 2022-2023 del DPR n. 143/2019 che disciplina le procedure e modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.
Proroga al 31 dicembre 2021 della programmazione sul reclutamento del personale prevista dal DPR n. 143/2019.
Prorogata al 2021-2022 la validità delle graduatorie nazionali ad esaurimento dei docenti ex legge 143/04.
DIDATTICA A DISTANZA: anche per il 2021 al fine di permettere il regolare svolgimento della didattica a distanza, non si applicano il limite di spesa per gli acquisti nel settore informatico previsto dall’art. 1 comma 610 della legge di bilancio 2010 (L. n. 160/19) . Tale comma prevede che le amministrazioni pubbliche assicurino, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017 (art. 6 comma 5).
STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19
Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le norme secondo cui nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale nei casi di impossibilità a proseguire l’incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 22/20, subentra nell’incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, al 9 aprile 2020, le funzioni degli organi collegiali e monocratici, ovvero quelli subentrati per gli organi monocratici, proseguono nell’incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni (VEDI Allegato 1 punto 20).
Sorveglianza sanitaria eccezionale
Prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021 la sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall’art. 83 del Decreto Legge Rilancio (D.L. n. 34/20) (VEDI Allegato 1 punto 13).
Lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni
Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni di cui all’art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34, secondo cui le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.
Il Ministero della Pubblica Amministrazione con uno o più decreti può stabilire criteri e fissare principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile. (VEDI allegato 1 punto 32)
Lavoro agile nei settori privati
Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, secondo cui la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)
I datori di lavoro comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (VEDI Allegato 1 punto 29)
Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca
Proroga misure
Prorogate fino al 31 dicembre 2021 l’autorizzazione al MI e al MUR a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Spettano al solo Ministero dell’Istruzione le facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi (art. 5 comma 2).
Ministero dell’Università e della Ricerca
Dovrà essere istituito entro l’anno 2021 e non a decorrere dall’anno 2021 L’Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale con il compito di assicurare il controllo della regolarità amministrativa e contabile sugli atti del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), (art. 3 comma 1).
Le direzioni generali del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, trasferito al Ministero dell’istruzione, continuano a svolgere, anche per il MUR, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate sia per il 2020 che per il 2021, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dalle norme sulla gestione unificata delle spese strumentali di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 279/97.
Fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del MUR e, comunque, entro il 31 ottobre 2021, il MUR continua ad avvalersi del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non dirigenziale.
Fino a tale data il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (art. 6 comma 4).
Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali
L’articolo 20 prevede che per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l’intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori è eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l’esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede.
Qualora l’intervento di scavo interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all’ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all’ente titolare o gestore della strada.
In relazione agli interventi di scavo su autostrade o strade in concessione, l’ente titolare o gestore della strada o autostrada, può concordare ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell’infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
Esami di Stato di abilitazione per alcune professioni regolamentate
Prorogate al 31 dicembre 2021 le norme secondo cui, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, con uno o più decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca possono essere
definite l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle seguenti professioni regolamentate: dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, psicologo odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile
individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste.
Le stesse disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami e le modalità di svolgimento delle attività pratiche e di tirocinio previste, sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione (art. 6 comma 8).
Prorogata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la norma che prevede che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione per talune professioni, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza, le amministrazioni competenti all’organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l’altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l’ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea relativa all’anno accademico 2018/19 entro il 15 giugno 2020. La disposizione non riguarda le professioni indicate dall’art. 6 comma 8 (VEDI Allegato 1 punto 19).