Carissime/i
vi inviamo per opportuna conoscenza una breve sintesi della circolare indicata in oggetto, invitandovi per maggiori approfondimenti alla lettura del documento trasmesso in allegato alla presente.
CIRCOLARE N. 11 del 9 aprile 2021 Ministero dell’Economia e delle Finanze
Aggiornamento della circolare n. 26 del 14 dicembre 2020
Con la circolare RGS n. 26 del 14 dicembre 2020 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito indicazioni volte ad orientare gli enti ed organismi pubblici da esso vigilati nella predisposizione del bilancio di previsione 2021.
In particolare, è stato evidenziato che con l’emanazione della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) non sono state rilevate, per gli enti succitati, novità di particolare rilievo ai fini degli adempimenti contabili per la predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021. Tuttavia, con la circolare n. 11 del 9 aprile 2021, il Ministero ha inteso fornire ulteriori chiarimenti facendo precipuamente riferimento al trattamento economico e accessorio del personale.
Il Ministero inoltre ribadisce che per quanto concerne il bilancio di previsione 2021:
- Per le aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) è competenza delle Regioni e Province autonome di appartenenza fornire le istruzioni per la redazione dei bilanci di previsione 2021.
- Per le istituzioni scolastiche e per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, le soprintendenze speciali, i musei e gli altri istituti dotati di autonomia speciale, quali unità locali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e quello della Cultura, è competenza degli stessi Ministeri vigilanti stabilire le modalità per il raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della spesa.
È precisato poi che, come già previsto nella Circolare RGS n. 9 del 21 aprile 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria, le spese sostenute per dare attuazione all’applicazione delle suddette misure possono ritenersi escluse dai limiti di spesa fissati dalle vigenti norme di contenimento qualora:
a) finanziate da trasferimenti dello Stato o di enti territoriali finalizzati a fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19, secondo quanto previsto dai provvedimenti di urgenza adottati;
b) derivanti da disponibilità di bilancio dell’ente o organismo;
c) acquisite tramite altre fonti di finanziamento ed aventi vincolo di destinazione.
La verifica di tali presupposti e la valutazione dell’inerenza delle spese di cui trattasi è demandata alla responsabilità degli amministratori ed alla verifica da parte dell’organo interno di controllo.
Vigenti misure per il contenimento della spesa
Trattamento economico del personale
I commi 869 e 959 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, (Legge di Bilancio 2021) hanno incrementato di 400 milioni di euro, a decorrere dal 2021, le risorse a disposizione dei rinnovi contrattuali relativi al triennio 2019-2021, destinandone quota parte – corrispondente all’onere per la copertura a regime dell’elemento perequativo di cui all’articolo 1, comma 440, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – alla contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato delle amministrazioni statali per il finanziamento della predetta finalità.
Il comma 869 ha altresì stabilito che per il personale contrattualizzato del settore non statale, per la medesima finalità, si provvede ai sensi dell’art. 1 comma 438 della citata legge n. 145 del 2018. Questi interventi hanno reso necessario l’aggiornamento dei criteri di determinazione degli accantonamenti a bilancio per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021.
È confermato quanto rappresentato nella precedente circolare del 14 dicembre 2020 in merito all’aggiornamento dei parametri retributivi dei docenti e ricercatori universitari sulla base del DPCM 13.11.2020 e in merito all’accantonamento da effettuare per gli oneri relativi all’adeguamento retributivo a decorre dal 2021.
Seguono i criteri di determinazione delle previsioni di bilancio 2021 alla luce delle modifiche intervenute a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio:
Personale non dirigente | Personale dirigente | Professori universitari | |
Previsioni spese di personale | Parametri retributivi determinati ai sensi del CCNL 2016-2018 | Parametri retributivi determinati ai sensi del CCNL 2016-2018 | Parametri retributivi negli importi risultanti dagli adeguamenti di cui al DPCM 13 novembre 2020 |
IVC 2019 negli importi mensili a regime indicati nel sito RGS | IVC 2019 negli importi mensili a regime indicati nel sito RGS | ||
Elemento perequativo ove spettante negli importi definiti dal CCNL 2016-2018 | |||
Accantonamenti | Triennio contrattuale 2019-2021: oneri calcolati come indicato in nota, al netto degli importi erogati per IVC a regime | Triennio contrattuale 2019-2021: oneri calcolati come indicato in nota , al netto degli oneri degli importi per IVC a regime | Onere anno 2021 per adeguamento ex art. 24, comma 1, legge 448/1998 prudenzialmente stimato nella misura dello 0,95% |
Trattamento accessorio: risparmi derivanti da straordinari e buoni pasto
Gli enti e organismi pubblici, rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, possono avvalersi di quanto previsto dal comma 870 dell’art. 1 della Legge di Bilancio, osservando le seguenti istruzioni:
- I risparmi derivanti dalle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non utilizzate nel corso del 2020, sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per le prestazioni effettivamente rese per il predetto istituto di competenza anno 2020;
- I risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale – dirigenziale e non – nell’anno 2020;
- Per ciascuna tipologia di risparmio, da intendersi come risorse aggiuntive “una tantum”, va predisposto un apposito prospetto analitico da far pervenire al competente organo di controllo – collegio dei revisori dei conti o collegio sindacale – per la certificazione di competenza;
- Acquisita la certificazione del competente organo di controllo, i predetti risparmi sono destinati, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai corrispondenti Fondi per il trattamento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
La Segreteria Nazionale