sabato 27 Luglio 2024

ENEA: Ferie – Lettera al Direttore del Personale

Gentile Direttore, i lavoratori del Dipartimento FSN con un numero di giorni di ferie alla data del 31 dicembre u.s. superiore a 32 hanno ricevuto una comunicazione personale, tramite posta elettronica, nel quale sono invitati a smaltire le ferie in eccesso secondo quattro condizioni indicate dalla Direzione di Dipartimento e di sotto elencate:

  1. massimo 32 giorni di ferie residue al 31 dicembre 2021 o aver usufruito di almeno 24 gg nel periodo settembre 2021 – dicembre 2021;
  2. massimo 32 giorni di ferie residue al 31 agosto del 2022 o aver usufruito di almeno 40 gg nel periodo gennaio 2022 – agosto 2022;
  3. massimo 32 giorni di ferie residue al 31 dicembre 2022 o aver usufruito di almeno 64 gg nell’anno 2022;
  4. massimo 32 giorni di ferie residue al 31 agosto del 2023.

Nel testo della comunicazione si evidenziano delle incongruità con quanto disposto in materia di ferie dalla normativa interna ENEA, difatti la Circolare 125/UCP che regola la materia al punto 3.3 sancisce che:

“I diretti Responsabili provvederanno a predisporre un “piano”, concordato con l’interessato, per i dipendenti, individuati dai Servizi del Personale, che preveda lo smaltimento delle ferie maturate e ancora non godute eccedenti i 32 giorni, tenendo sempre in considerazione che, alla fine di ciascun anno, non dovranno verificarsi situazioni di superamento di detto limite”.

È necessario considerare che le ferie dell’anno in corso, seppur inserite nel sistema di gestione informatico dal mese di gennaio, in realtà maturano nel corso dell’anno.

La circolare al punto 1.4 precisa ulteriormente anche la modalità della fruizione specificando che eventuali periodi di ferie in eccesso: “potranno essere smaltiti entro il 31 Agosto dell’anno successivo a quello di maturazione” in ossequio al dettato dell’art. 6, comma 12 del CCNL EPR 1998 – 2001

La richiesta della Direzione FSN contrasta inoltre con quanto stabilito nella Circ. n°63/2011/Commissariale che al punto 1.7 regolamenta le chiusure delle sedi di lavoro dell’Agenzia, secondo la quale non si può avere un numero di giorni superiori a 47 (32 dell’anno in corso + 15 dell’anno precedente) per giustificare l’assenza con gli RCC (Recupero chiusura centro).

Risulta pertanto evidente che il numero massimo di 32 giorni indicato nella circolare 125/UCP sia relativo alle ferie maturate negli anni precedenti a quello in corso e non usufruite nell’anno precedente.

La comunicazione, così come pervenuta al personale rischia di indurre incertezza e confusione tra i lavoratori e riteniamo pertanto necessario che gli uffici competenti chiariscano in modo univoco la quantità di ferie “maturate in eccesso” con riferimento all’anno di maturazione, la modalità e la tempistica di utilizzo delle ferie eccedenti.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, cordialmente.

La Segreteria Nazionale          Il Coordinamento Enea

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