Le scriventi Segreterie Nazionali sono venute a conoscenza dell’adozione della delibera n.1655 del 08.09.2022 con la quale l’AOU dell’Università degli Studi di Messina “G. Martino” ha ridefinito la delegazione trattante in sede decentrata con riferimento ai CC.CC.NN.LL. del SSN.
Nel rappresentare che le Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale sono costituite dagli Atenei di riferimento ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.lgs. n.517/99, in seguito della trasformazione dei propri Policlinici Universitari a gestione diretta e che l’Azienda in argomento è un’Azienda di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.517/99, si precisa che, ai sensi degli artt. 5 e 7 del CCNQ 13.07.2016 così come confermato dai CCNQ del 03.08.2021 e del 10.08.2022, al personale reclutato dalla predetta Azienda si applicano i CC.CC.NN.LL. dell’Istruzione e Ricerca alla stregua del personale reclutato dall’Ateneo di Messina convenzionato con il SSR ai sensi dell’art.7 del richiamato D.lgs. n.517/99. Detto personale, fermo restando lo specifico stato giuridico, assume gli stessi diritti e doveri del personale del SSN ai sensi dell’art.31 del DPR 761/79 e degli art.5 e 6 del D.lgs. n.517/99.
L’integrazione tra le funzioni di didattica, ricerca e assistenza essenziale per la formazione delle professionalità mediche e sanitarie si realizza nelle Aziende Ospedaliere di cui trattasi, la cui specifica disciplina si basa sul principio della leale collaborazione sancito dall’art.6 del DPCM 24.05.2001 che impone, innanzitutto, il rispetto dello stato giuridico del personale che vi opera e della speciale “missione” perseguita dalle Aziende stesse che non è solo quella di produzione dei servizi assistenziali. Nel caso dell’AOU “G. Martino” trattasi, quindi, di Azienda che si integra con il SSR contrariamente alla fattispecie delle Aziende Ospedaliere di cui all’art.2, comma 2, lettera b) che si integrano con l’Università, non essendo ancora disciplinato il modello unico aziendale di cui allo schema tipo previsto dall’art.6, comma 13, della Legge n.240/2010.
Conseguentemente la delegazione trattante in sede Aziendale è quella prevista dai CC.CC.NN.LL. dell’Istruzione e della Ricerca che prevedono apposite disposizioni per il personale delle AOU e per la relativa contrattazione integrativa, ivi compresa la delegazione trattante in sede aziendale.
In tale indirizzo anche la nota in data 20.07.2011 dell’Ispettorato per la Pubblica Amministrazione del Dipartimento della Funzione Pubblica Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la nota ARAN prot.n. 3146 del 26.04.2021.
Per quanto sopra e tenuto conto delle implicazioni che potrebbero ingenerarsi anche sulle attività dell’Ateneo, si ritiene che la delibera di cui in oggetto e tutti gli atti adottati dall’AOU in modo difforme dal richiamato quadro normativo e contrattuale debbano essere celermente rivisti, a garanzia non solo delle prerogative delle strutture territoriali delle scriventi OO.SS. ma anche dei diritti e delle prerogative di tutto il personale reclutato dall’AOU e dall’Ateneo convenzionato con il SSR che derivano dallo speciale status giuridico.
All’Assessore alla Salute della Regione Sicilia si chiede di vigilare sull’operato dell’AOU “G. Martino” affinché la richiamata normativa trovi piena applicazione anche al fine di evitare il ricorso alle Autorità competenti e all’attivazione di tutte le azioni di mobilitazione del personale che, loro malgrado, le strutture territoriali sarebbero chiamate ad attivare in caso di persistenza delle criticità rappresentate che implicherebbero inevitabilmente disagi per i degenti e per gli studenti.
In attesa di riscontro, cordialmente.
LE SEGRETERIE NAZIONALI
FLC CGIL Pino di Lullo |
FSUR-CISL Università Francesco De Simone Sorrentino |
UIL SCUOLA RUA Attilio Bombardieri |
SNALS Teresa Angiuli |
FGU-GILDA Dipartimento Università Arturo Maullu |