domenica 30 Giugno 2024

Pubblico impiego: Disapplicazione del massimale. Istanza entro dicembre

Con la circolare n. 80 del 14 settembre 2023 l’INPS comunica la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo, ovvero il limite di retribuzione oltre il quale i contributi non sono più dovuti. Questa opzione riguarda i dipendenti del pubblico impiego che, dal 1° gennaio 1996, risultano iscritti a forme pensionistiche obbligatorie. Nello specifico i lavoratori della pubblica amministrazione possono richiedere la non applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile sui periodi retributivi successivi alla data della domanda, qualora non siano state attivate per gli stessi lavoratori forme di previdenza complementare. Il vantaggio è la possibilità di versare un numero maggiore di contributi e vederseli tutti riconosciuti ai fini dell’importo dell’assegno pensionistico.

A chi è rivolto

In base alla circolare INPS 80/2023 possono accedere a tale servizio le seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
  • dipendenti delle Autorità Amministrative Indipendenti;
  • dipendenti delle Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici;
  • personale in regime di diritto pubblico (es. magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, etc.) e altre categorie di dipendenti per il cui trattamento giuridico le norme legislative rinviano ad una delle categorie sopra richiamate.

Come richiederlo

La domanda va inviata online utilizzando il proprio Spid per accedere al portale INPS o, in alternativa anche contattando il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile o, ancora, rivolgendosi agli enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni.

Successivamente alla chiusura della fase istruttoria nel caso di accoglimento della domanda, la disapplicazione del massimale avrà effetto dal periodo retributivo successivo alla presentazione della domanda. Se, invece, la domanda non è accolta si può presentare ricorso amministrativo entro 30 giorni al Comitato di Vigilanza della Gestione pubblica o, entro 90 giorni al Comitato della diversa Gestione privata presso cui il lavoratore risulta iscritto.

Termini per presentare la domanda

La domanda si presenta entro i seguenti termini:

  • il 31 dicembre 2023, per coloro che entro aprile 2023 abbiano superato il massimale contributivo;
  • entro 12 mesi dalla data di superamento del massimale contributivo se successiva ad aprile 2023.

La Segreteria Nazionale

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