martedì 1 Aprile 2025

Incontro ARAN 18 marzo 2025 – Sequenze contrattuali Contratto di Ricerca e CEL

NEGATE LE PREROGATIVE, LA UIL NON SOTTOSCRIVE

Si è svolta oggi all’Aran la riunione per la sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019/2021 (CCNL) relativamente alla sequenza contrattuale sul contratto di ricerca ex art. 22 Legge n. 240/2010 (art. 178, comma 1, lett. g del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024) e sui collaboratori esperti linguistici (art. 178, comma 1, lett. d del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024).

Lo scorso ottobre 2024 si era tenuto l’incontro per la sottoscrizione della bozza delle citate sequenze che, pur se nel merito ci avevano parzialmente convinto, si sono trasformate in una ingiusta negazione delle prerogative sindacali e quindi della possibilità per la scrivente O.S. di tutelare i diritti dei propri rappresentati.

La Federazione UIL Scuola RUA rende, quindi, noto che non sottoscriverà le suddette sequenze contrattuali poiché nell’articolo 1 delle due sequenze è previsto che “la sottoscrizione non determina alcun effetto ai fini dell’individuazione dei soggetti legittimati all’esercizio delle relazioni sindacali”.

Riteniamo che tale clausola innanzitutto sconfini in termini di competenza. Non spetta infatti all’Aran stabilire il regime di riconoscimento delle prerogative sindacali, ancor di più poi quando la sentenza del Tribunale di Roma – 3° Sez. Lavoro – del 22 gennaio 2025, si è pronunciata riconoscendo il diritto alle prerogative sindacali nei confronti della Federazione Uil Scuola RUA non firmataria del CCNL 2019/2021.

Alla luce di quanto detto, riteniamo che alcune disposizioni contenute nella sequenza contrattuale in parola annullino, di fatto, le acquisizioni sancite dalla giurisprudenza.

Infatti, la sentenza ha stabilito chiaramente che le organizzazioni sindacali devono essere legittimate ad esercitare pienamente le proprie prerogative nell’ambito delle relazioni sindacali, inclusi i diritti di partecipazione e consultazione.

Tuttavia, la disposizione presente nel citato art. 1 risulta in contrasto con il principio sancito dalla sentenza, creando una situazione di incertezza e limitando di fatto l’effettiva rappresentanza e il riconoscimento delle organizzazioni sindacali nel processo di negoziazione.

Questa contraddizione ci spinge a ritenere che non vengano garantite pienamente le prerogative sindacali, e per tale motivo non possiamo sottoscrivere un accordo che non rispetti in modo chiaro ed esplicito i diritti sindacali.

In sintesi, la disposizione sembra avere l’obiettivo di separare il processo di negoziazione e sottoscrizione del contratto dalle questioni di legittimazione sindacale, lasciando intatto il quadro precedente relativo ai soggetti autorizzati a condurre le trattative sindacali.

Sempre al fianco delle Persone, delle Giovani, dei Giovani, delle Lavoratrici e dei Lavoratori.

Vi terremo come sempre aggiornati.

La Segreteria Nazionale

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