martedì 1 Aprile 2025

DL 25 – 14 marzo 2025 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle P.A.”

Lo scorso 14 marzo è stato emanato il d.l. n. 25 riportante “disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” che lambisce anche i Settori del nostro Comparto.

Al riguardo e nell’attesa di vagliarne le prassi applicative, vi segnaliamo alcune disposizioni di questo decreto la cui urgenza si sostanzierebbe nella necessità “di introdurre misure per l’attrattività dei giovani e il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, garantire l’omogeneità delle procedure di reclutamento e introdurre misure organizzative per la funzionalità e l’efficienza di taluni settori”.

In particolare, segnaliamo che tale intervento normativo desta particolare attenzione poiché introduce alcune modifiche al testo unico del pubblico impiego d.lgs. 165/2001.

Entriamo nel vivo di talune disposizioni che a nostro avviso meritano attenzione.

Art. 3, comma 2bis: che di fatto prevede una limitazione dell’istituto della mobilità. La normativa antecedente (art. 30, comma 2bis, d.lgs. 165/2001 versione antecedente) prevedeva che “le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”.

Tale comma è stato completamente rimodellato dal decreto in parola il quale (il nuovo art. 30, comma 2bis, d.lgs. 165/2001) prevede che: “Le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo, una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all’esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l’anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l’anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l’amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall’avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi”.

Ricordiamo che la mobilità ha quale scopo quello di ottimizzare l’organizzazione della pubblica amministrazione, anche in un’ottica di risparmio delle risorse pubbliche e di favorire la mobilità appunto dei lavoratori. Ingabbiarne le facoltà assunzionali destinate a tale istituto al minimo del quindi per cento, a nostro avviso, non sarà senza impatto.

Art. 3, comma 3.3: che in tema di reclutamento aggiunge all’art. 35, comma 5ter, d.lgs. 165/2001 la seguente previsione: “Espletata la verifica di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purché in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione (…)”.

Art. 4, comma 7: “Solo ai fini dell’art. 1 comma 309, legge n. 213 del 30.12.2023 (Legge di bilancio), nei limiti delle risorse assegnate, gli Enti di cui al comma 308 (Enti di Ricerca Pubblici) possono adottare nuovi bandi nonché valersi degli esiti delle procedure selettive già svolte”.

Art. 4, comma 9: prevede la sospensione dell’applicazione della norma c.d. “taglia idonei” – introdotta d.l. n. 44 del 22.04.2023 che é intervenuto sull’art. 35 del d.lgs 165/2001 – per le graduatorie di reclutamento nelle P.A. approvate negli anni 2024 e 2025.

Art. 12, comma 11 che in tema di pensionamento anticipato prevede una deroga: “limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del s.lgs. 165/2001, possono risolvere con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso di un’età anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista dall’art 24, c. 6, l. 214 del 22/12/2011, a condizione che il personale abbia maturato i requisiti per il diritto al pensionamento di cui al comma 10, art. 24, (…) nel limite del 15% dei soggetti in possesso congiuntamente dei suddetti requisiti anagrafici e contributivi”.

Nell’attesa di verificare gli orientamenti applicativi di queste novelle da parte delle nostre stesse amministrazioni, ci auguriamo di avervi fornito un utile materiale di supporto alla vostra attività.

#COSTRUIAMOINSIEMEILNOSTROFUTURO!

La Segreteria Organizzativa

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