giovedì 21 Novembre 2024

CCNI AFAM 2011

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

per l’utilizzo del fondo d’istituto relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale

Il giorno 12 luglio 2011, alle ore 17,30, ha avuto luogo, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sito in Piazzale Kennedy 20, Roma, l’incontro tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Sono presenti:

per la parte pubblica

Dott. Giorgio Bruno Civello
Direttore Generale

firmato

Dott. Gianfranco Minisola

firmato

Dott.ssa Sandra Troscia Graziosi

firmato

Per le Organizzazioni Sindacali
CGIL SNUR AFAM            firmato

CISL Università                    firmato

UIL AFAM                        firmato

CONFSAL SNALS            non firmato

Unione Artisti UNAMS      non firmato

Le parti:

  • considerato che sono stati sottoscritti i CCNL relativi al quadriennio giuridico ed economico 2006/09
  • considerata la necessità di rivedere il CCNI sottoscritto il 22 luglio 2005 per adeguare la trattativa decentrata presso le Istituzioni dell’Afam alle sopravvenute disposizioni
  • visto il DPCM del 26 gennaio 2011 per la determinazione dei limiti e delle modalità applicative delle disposizioni del Titolo II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
sottoscrivono il presente accordo
Art. 1
(Finalità e campo di applicazione)
  1. Il contratto collettivo integrativo viene stipulato per disciplinare l’utilizzazione del fondo di istituto per il personale delle istituzioni di cui all’art. 1 della legge 508 del 21 dicembre 1999
Art. 2
(Decorrenza e durata)
  1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto integrativo hanno validità a decorrere dall’anno accademico 2010/2011, salvo diverse decorrenze indicate nei successivi articoli.
  2. Il contratto si intende tacitamente prorogato per i successivi anni accademici salvo disdetta di una delle due parti contraenti da effettuarsi entro il 30 settembre antecedente l’inizio di un nuovo anno accademico.
Art. 3
(Fondo di istituto)
  1. Il fondo di istituto è costituito dai fondi di natura contrattuale come definiti dall’art. 17 del CCNL quadriennio normativo 2006/09 e biennio economico 2006/07 detratte le risorse già definite per la loro finalizzazione dall’art. 4 del CCNL biennio economico 2008/09. Il fondo di istituto è assegnato alle istituzioni in relazione alla consistenza organica.
  2. Solo con apposita e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in sede di programmazione delle attività e in caso di effettiva necessità, il fondo di cui al comma 1 può essere integrato con altre risorse di bilancio, per far fronte a maggiori esigenze didattiche, di produzione e ricerca o di natura amministrativa.
  3. A decorrere dall’anno accademico 2011/2012 al personale tecnico-amministrativo deve destinarsi una quota parte del fondo di cui al comma 1 non inferiore al 25%.
  4. Al termine dell’anno finanziario le economie realizzate sugli eventuali ulteriori stanziamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione non possono considerarsi quali economie vincolate e confluiscono pertanto in maniera indistinta nel fondo avanzo di amministrazione.
Art. 4
(Fondo di Istituto per il personale docente )
  1. Per le funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica, per le attività di rilevanza esterna comunque connesse con il funzionamento dell’istituzione, la contrattazione integrativa d’istituto può prevedere specifiche indennità annue complessive, per importi non superiori a €. 8.500,00 pro-capite. Il predetto limite si applica anche nel caso di svolgimento di più incarichi.
Art. 5
(Didattica aggiuntiva)
  1. A decorrere dall’anno accademico 2011/2012, tenuto conto della programmazione didattica definita dall’istituzione, le ore di didattica aggiuntiva comunque svolte per il funzionamento dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti didattici, non possono essere a carico del fondo di Istituto e sono finanziate esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dai consigli di amministrazione, secondo le modalità definite nel presente articolo in applicazione dell’art. 23 del CCNL 16 febbraio 2005.
  2. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio Accademico, disciplina con regolamento le modalità e le procedure per l’attribuzione di ore di didattica aggiuntiva e per l’affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi, nonché per la determinazione dei relativi compensi. Nel caso di attribuzione d’incarichi o moduli diversi da quelli di titolarità il compenso da erogare in misura forfettaria non può essere inferiore a €1.000,00 e superiore a €8.000,00, tenuto conto della tipologia dell’insegnamento e dell’impegno complessivo. In ogni caso, le procedure vanno definite nel rispetto della programmazione didattica annuale, da definire in via preliminare.
  3. L’affidamento degli incarichi è deliberato dal Consiglio di amministrazione che ne assicura la contestuale copertura finanziaria.
  4. Nessun compenso può essere erogato se non previa verifica del completamento dell’orario d’obbligo, da parte del docente incaricato, di cui all’art. 12 del CCNL del 4 agosto 2010.
Art. 6
(Personale tecnico-amministrativo)
  1. Al fine di garantire la funzionalità e l’efficienza dei servizi, la contrattazione integrativa d’istituto può prevedere specifici compensi connessi ad incarichi di coordinamento di unità operative tecniche e amministrative nonché compensi per specifiche attività aggiuntive di particolare impegno rese dal personale appartenente alle aree 1 2 e 3, per importi non superiori a €. 4.000,00 pro-capite. Il predetto limite si applica anche nel caso di svolgimento di più incarichi.
  2. Le indennità orarie per le prestazioni aggiuntive oltre l’orario d’obbligo rese dal personale tecnico e amministrativo sono retribuite con i seguenti importi:
    area 3 € 19
    area 2 € 18
    area 1 € 16
  3. La contrattazione integrativa di Istituto potrà definire importi maggiori di quelli di cui al comma precedente in relazioni ad attività che si svolgono in orari notturni e/o festivi.
  4. Le prestazioni orarie aggiuntive di cui al presente articolo non potranno essere retribuite se non certificate mediante l’adozione di sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze.
  5. Le disposizioni del presente articolo decorrono dall’anno accademico 2011/2012.
 Art. 7
(Indennità EP)
  1. In applicazione dell’art. 40 del CCNL del 16 febbraio 2005 al personale EP è attribuita una indennità di amministrazione di €. 4.500,00.
  2. Al personale EP che svolge le funzioni di Direttore Amministrativo di cui all’art. 13 del DPR 132/03 e a quello di cui all’art. 9, comma 6, del CCNL 2008/09, la predetta indennità è attribuita nella misura di € 7.000,00.
  3. L’indennità di cui ai commi precedenti sono inoltre attribuite nella misura del 70% dell’importo di cui al comma 1 al personale EP che svolge ad interim presso altra Istituzione le funzioni di Direttore di Ragioneria, e nella misura del 70% dell’importo di cui al comma 2 al personale EP che svolge ad interim le funzioni di Direttore Amministrativo.
  4. Le indennità di cui al presente articolo sono incrementate del 10% per le istituzioni che hanno una dotazione organica complessiva superiore a 50 unità e di un ulteriore 10%, fino ad un massimo del 50%, per ogni 20 unità oltre le 80.
  5. Le predette indennità annue sono erogate con cadenza mensile per 12 mensilità, sono omnicomprensive e non sono cumulabili con altri compensi a carico del fondo di Istituto o del bilancio, salvo che con quelli spettanti per le attività svolte ai sensi dell’art. 8, e spettano in misura intera al personale in particolari situazioni di stato ai sensi dell’art. 62 del CCNL del 16 febbraio 2005.
Art. 8
(Attività per conto terzi)
  1. Per le attività svolte per conto di soggetti pubblici o privati possono prevedersi compensi aggiuntivi a favore del personale che partecipa ai relativi progetti.
  2. Le modalità e le procedure per regolamentare le attività di cui al presente articolo sono definite in uno specifico regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione che, in particolare, definisce le tipologie delle attività e individua criteri e limiti per l’erogazione dei compensi al personale che svolge effettivamente la prestazione oggetto del contratto o convenzione, previa definizione di criteri generali in sede di contrattazione decentrata.
  3. Il regolamento di cui al comma precedente dovrà in ogni caso prevedere che una quota non inferiore al 10% delle somme introitate per attività conto terzi deve affluire nel bilancio dell’Istituzione.
  4. Nelle predette attività “conto terzi” non rientrano quelle attività istituzionali che, seppur sostenute attraverso contributi erogati da soggetti esterni, non siano effettivamente correlate a obblighi di natura contrattuale o convenzionale nell’ambito di uno specifico rapporto sinallagmatico.
Art. 9
(Norme finali)
  1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa di riferimento per la contrattazione decentrata ed in particolare ai principi, ai controlli e alle forme di pubblicità di cui all’art. 40 e 40-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e agli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del 16 febbraio 2005 e successive modificazioni.
  2. Tutti i compensi corrisposti a qualsiasi titolo al personale costituiscono oggetto di informativa successiva alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali di Istituto.

per la parte pubblica

Dott. Giorgio Bruno Civello
Direttore Generale

firmato

Dott. Gianfranco Minisola

firmato

Dott.ssa Sandra Troscia Graziosi

firmato

Per le Organizzazioni Sindacali
CGIL SNUR AFAM            firmato

CISL Università                    firmato

UIL AFAM                        firmato

CONFSAL SNALS            non firmato

Unione Artisti UNAMS      non firmato