CCNQ definizione autonome aree dirigenza 1998 – 2001
ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DELLE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA
A seguito del parere favorevole espresso in data 16 settembre 1998, dall’Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore ai sensi dell’art. 51, comma 3, del d.lgs. n.29/93 modificato ed integrato dal d.lgs.n.396/97 e dal d.lgs. n.80/98, sul testo dell’Accordo Quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza e dell’adeguamento al parere medesimo attuato in data 22 ottobre 1998, preso atto della certificazione della Corte dei conti sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo Accordo Quadro e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 25 novembre 1998, alle ore 10.00, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.):
– nella persona del Presidente dell’ARAN, prof. Carlo Dell’Aringa
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:
CISL
CGIL
UIL
CONFSAL
CISAL
CONFEDIR
CIDA
COSMED (ammessa con riserva)
Al termine della riunione, le parti sottoscrivono l’allegato Accordo Quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza.
ART. 1: Area di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2 e art. 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato ed integrato dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80.
2. I rapporti di lavoro dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo di cui al comma 1.
ART. 2: Determinazione delle autonome aree di contrattazione collettiva
1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 1, sono raggruppati nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:
I) Area comprendente i dirigenti dei seguenti comparti, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti:
– ministeri;
– enti pubblici non economici;
– aziende ed amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;
– istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione;
– università.
II) Area comprendente i dirigenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali;
III) Area comprendente la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e sanitario del servizio sanitario nazionale;
IV) Area relativa alla dirigenza medica, comprendente medici, veterinari ed odontoiatri del servizio sanitario nazionale.
2. Nei contratti collettivi nazionali delle Aree di cui al comma 1, potrà valutarsi l’opportunità di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori caratterizzati da differenze funzionali interne, con particolare riferimento al contratto dell’area I.
ART. 3: Disposizioni particolari
1. Ai dirigenti delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), si applicano i contratti collettivi dell’art. 2, comma 1 – area III e IV dalla data dell’inquadramento definitivo nelle agenzie stesse. Sino a tale data continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza.
2. Ai dirigenti dell’ ANPA dal 1 gennaio 1998 si applicano i contratti collettivi di cui all’area I dell’art. 2, comma 1.
3. Le parti, ai sensi dell’art. 11, comma 1 lettere b) e c) del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione stipulato il 2 giugno 1998, confermano definitivamente:
– la collocazione – nell’ambito dei rispettivi comparti – delle specifiche tipologie professionali già ricomprese nelle aree della dirigenza, rispettivamente, del comparto Enti pubblici non economici ed Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione come realizzata nel CCNL quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonchè le altre prerogative sindacali, fermo restando quanto previsto dall’art. 45, comma 3 ultimo periodo del d.lgs. 29/1993.
– la collocazione dei segretari comunali e provinciali nell’ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali e della relativa area a seconda della qualifica rivestita.
4. Per il personale dirigenziale dei settori misti, ove operano amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in particolare dei comparti Regioni-Autonomie Locali e Sanità, le parti ravvisano l’opportunità di realizzare omogeneità di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro fermi restando i rispettivi ambiti di rappresentanza. Nell’ambito degli indirizzi che saranno deliberati dai comitati di settore, ai quali competono tutte le relative determinazioni, l’ARAN potrà assumere iniziative di sensibilizzazione nei confronti delle parti datoriali da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualità, soluzioni contrattuali coerenti ed omogenee in relazione alla coincidenza dei settori operativi o dalla contiguità degli stessi.
ART. 4: Norme finali
1. In relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle deleghe di cui alle leggi 59/1997 e 127/1997 nonchè del d.lgs 59/1998, le parti si danno atto che la definizione delle aree dirigenziali ed i relativi accorpamenti di cui all’art. 2 sono da considerare sperimentali. Le parti, in relazione a quanto sopra – tenuto conto in particolare della costituzione per il secondo biennio 2000 – 2001 dell’area della dirigenza scolastica, tre mesi prima dell’avvio della contrattazione, si incontreranno al fine di verificare lo stato di avanzamento dei citati processi di riforma e correlativamente la collocazione dell’area della dirigenza scolastica, confermando il presente contratto o modificandolo in termini di diverse aggregazioni delle aree dirigenziali.
2. Con accordi successivi si procederà anche alla collocazione nelle aree previste dal presente contratto di enti o agenzie di nuova istituzione di cui si renda necessario definire l’aggregazione di appartenenza.
ART. 5:Disapplicazioni
1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 dell’accordo del 19.7.1993 recepito nel DPCM 30 dicembre 1993, n. 593.