giovedì 28 Novembre 2024

Requisiti contributivi “Fornero” – nuovo computo: periodi di prestazione “effettiva” di Lavoro – Penalizzazioni economiche

inpsCi giungono da più parti richieste di chiarimento relativamente al calcolo del periodo utile per maturare i requisiti del diritto a pensione, nonché alle penalizzazioni conseguenti ai cambiamenti introdotti dalla legge Fornero.

E’ necessario analizzare bene la questione, distinguendo la maturazione del requisito dal taglio economico.

Alcuni periodi di astensione dal lavoro hanno conservato la loro validità ai fini del raggiungimento dei requisiti necessari per avere accesso al pensionamento, ma a seconda dell’età anagrafica posseduta e dell’anno in cui si chiede il pensionamento possono incidere negativamente e produrre decurtazioni economiche sul trattamento di pensione.

Come noto, ad oggi l’età anagrafica necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia (indipendentemente da quanti anni si è lavorato) è pari ad anni 66 e 3 mesi; rispetto a questa data è possibile andare in pensione cosiddetta “anticipata” (vedi tabella allegata), acquisibile solo in base a requisiti di natura contributiva (41 o 42 anni come diremo dopo), che sono imprescindibili.

Il limite anagrafico per non incappare in penalizzazioni è 62 anni.

La legge Fornero introduce penalizzazioni economiche per chi intenda andare in pensione prima dei 62 anni, penalizzazioni che consistono nella riduzione di un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento (rispetto all’età minima di 62 anni). Tale percentuale annua viene ulteriormente elevata a 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 2 anni. Es, a 58 anni si avrà una decurtazione di (1+1+2+2=) 4 punti percentuali.

Ove si sia fruito durante l’attività lavorativa di periodi di assenza diversi da quelli citati dalla legge si rischia di incappare in decurtazioni economiche.

Si sta evidenziando infatti che alcuni periodi di astensione dal lavoro, che erano e rimangono utili ai fini del diritto all’accesso alla pensione “anticipata” (n.b.: “anticipata” rispetto all’eta’ anagrafica necessaria per la pensione di vecchiaia, che si ricorda attualmente è pari ad anni 66 e 3 mesi; tale requisito si può raggiungere per anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica) possono essere tutti conteggiati, mentre altri invece no.

Dunque chi andrà in pensione di vecchiaia, ovvero per motivi anagrafici (ad oggi 66 anni e tre mesi ove si avessero almeno 20 anni di contributi), oppure in base all’applicazione delle norme cosiddette “pre – Fornero” non è interessato da queste problematiche; per gli altri lavoratori invece i requisiti contributivi, da possedere per l’accesso alla pensione, dovranno derivare dall’effettiva prestazione di lavoro, per non incorrere nelle decurtazioni economiche sopra citate.

In sintesi:

  • Fino al 31 dicembre 2011, i requisiti contributivi riguardavano tutti i periodi, compresi i periodi coperti da contribuzione figurativa o periodi riscattati.
  • Dopo la legge Fornero invece si è previsto un correttivo alla norma (art. 6 D.L. 29/12/11, n.216 convertito dalla L. 24/02/12, n. 14) per “favorire” quei dipendenti che vogliano andare in pensione avendo maturato i requisiti (41 anni e 1 mese se donna, 42 anni e 1 mese se uomo), per l’accesso alla pensione “anticipata” entro il 2017. Per costoro non scatteranno le decurtazioni economiche, ma in questo caso i periodi di contribuzione utili per arrivare ai 42 o 41 anni più gli aumenti aggiuntivi previsti per la speranza di vita, debbono derivare da prestazione effettiva di lavoro. Per chi andrà dal 2018 non ci saranno più le agevolazioni.

Le agevolazioni ci saranno quindi fino al 2017. E qui troviamo il nocciolo della questione.

In questa definizione di prestazione “effettiva” rientrano, dopo la legge Fornero, solo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento di obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di CIG (cassa integrazione guadagni ordinaria). Le altre tipologie di assenza dal lavoro (es. congedi parentali, 104 per sé o per i familiari ecc…), non essendo citate espressamente nella legge, sono al momento ritenute “non utili” per evitare le decurtazioni, ovvero non utili ai fini del raggiungimento del requisito dei 41 (donne) o 42 (uomini) anni e 1 mese che consente di non incappare in decurtazioni.

In attesa che l’INPS ed il ministero del lavoro facciano chiarezza sulle altre tipologie di assenza dal lavoro (congedi parentali, 104 per sé o per i familiari), che rappresentano conquiste di tutela e sostegno di grande rilevanza sociale, è certo che dal 2018 si potrà andare in pensione “anticipata” accettando decurtazioni economiche proporzionate al tempo mancante al compimento dei 62 anni di età; in questi casi però i periodi contributivi comprenderanno anche quelli coperti da contribuzione figurativa o riscattati o comunque utili a pensione.

Come evidente, la materia è molto delicata ed intricata. In assenza di adeguate informazioni si rischia di venire a conoscenza troppo tardi delle possibili decurtazioni economiche.

Consigliamo dunque a coloro che intendano fare domanda di pensionamento prima del raggiungimento dell’età anagrafica massima di farsi fare un calcolo preventivo presso i patronati ITAL, soprattutto nei casi in cui si sia fruito di 104 o – come per i genitori – di lunghi periodi di congedo parentale.

UIL RUA
La Segreteria Nazionale


Allegati:
Norme di riferimento
Tabella requisiti al 2013 per accesso alla pensione anticipata

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