sabato 27 Luglio 2024

ENEA: Circolare n. 36 /UCA del 15 giugno 2015

enea sedeCom’è noto la Circolare in oggetto definisce le “modalità operative per alimentare il “fondo conto terzi” e recepisce (ed in parte interpreta) la disposizione commissariale n. 560/2014/COMM del 10/12/2014.

La Circolare comunica che “per rendere esplicite le risorse destinate al fondo, sono stati aperti nella parte entrate correnti del bilancio”, tre differenti capitoli che saranno alimentati da risorse provenienti da attività commerciali, da attività a contribuzione da pubblica amministrazione e da attività a contribuzione per programmi Europei ed internazionali precisando, in primis, che il fondo si alimenta con le “regole della cassa e non della competenza per cui le risorse devono risultare incassate da ENEA” ed ulteriormente che “è escluso il conto terzi qualora si tratti di attività istituzionali dell’Agenzia”.

Chiedendo di esplicitare sia nell’offerta che in sede di fatturazione dell’attività la “maggiorazione del 10% per fondo terzi”, il Direttore UCA, conclude le sue indicazioni, ricordando che “rimane inteso che qualora il soggetto finanziatore non riconosca il costo aggiuntivo…., il conto terzi non può essere accertato”.

Tutto ciò doverosamente premesso evidenziamo quanto segue:

• Il conto terzi, dovrebbe essere escluso, nel caso di fonti di finanziamento per attività istituzionali dell’Agenzia e non come affermato sulla Circolare, per tutto ciò che riconduce a “attività istituzionale” ovvero, un progetto può essere riferito ad attività per scopi istituzionali anche se non finanziato dal COS, in questo caso, riteniamo debba concorrere ad alimentare il fondo.

• Non si comprende la necessità di dover dettagliare l’importo della maggiorazione del costo del personale nell’offerta esponendosi a possibili contestazioni del finanziatore, basterebbe indicare l’importo complessivo relativo alle spese del personale, già incrementato del 10%.

• Si rende necessario attendere l’accettazione della struttura dei costi da parte della U.E. in caso di programmi comunitari mentre non è chiaro cosa sia necessario fare per i bandi nazionali.

• Soltanto la Pubblica Amministrazione, in caso di servizi tecnico-scientifici e di ricerca, può non riconoscere il costo aggiuntivo destinato al conto terzi (stando alla citata Disposizione Commissariale ed agli accordi sottoscritti), mentre nella Circolare sembrerebbe che tale possibilità venga concessa a tutti gli eventuali finanziatori.
In sostanza è come se l’ENEA chiedesse : “volete pagare il 10% in più per motivare i nostri ricercatori a procacciare nuovi progetti?”, se rifiutano, gli facciamo lo sconto e non alimentiamo il fondo.

In conclusione ci sembra che le modalità operative per alimentare il fondo conto terzi che in “burocratese stretto” sono riportate sulla Circolare, qualora non modificate ed integrate anche con la previsione di un importo minimo destinato (più volte richiesto da tutte le OO.SS.), non rappresentino una facilitazione per l’attivazione del “fondo conto terzi” ma , a nostro avviso, costituiscano i prodomi per la sua sepoltura definitiva, obiettivo che il Direttore UCA è sembrato perseguire dal primo momento.
I migliori saluti

UIL RUA
Marcello Iacovelli

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