Roma, 4 luglio 2016
Gentile Professore,
la recente normativa contenuta nel Decreto Legislativo 81/2015 prevede all’articolo 2 che alle “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro si applica la disciplina del lavoro subordinato” e che “Fino al completo riordino della disciplina dell’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.”
Come in molti Enti della Pubblica Amministrazione anche le Università hanno attivato, spesso per sopperire al blocco del turn-over, numerose forme di lavoro a termine che potrebbero trovare, a disciplina vigente, ostacoli ad essere ulteriormente rinnovate, creando sia un problema “sociale” di grandi dimensioni che un danno al buon funzionamento delle strutture universitarie.
Siamo, come ovviamente comprenderà, molto interessati a che questo problema possa trovare una soluzione, anche attraverso soluzioni pattizie che tengano insieme l’interesse del lavoratore ed il funzionamento dell’amministrazione pubblica.
Per questo riteniamo utile poterci confrontare con Lei e con le Istituzioni che rappresenta, per esaminare il problema e provare, tempestivamente, ad individuare percorsi che consentano il superamento di questa emergenza “ad orologeria”.
Restiamo quindi in attesa di una sua convocazione.
Cordiali saluti,
FLC CGIL Domenico Pantaleo |
CISL FEDERAZIONE UNIVERSITA’ Francesco De Simone Sorrentino |
UIL RUA Sonia Ostrica |