Apprendiamo dal sito che, con Delibera n° 5/2017, il CdA ha approvato il Regolamento per l’elezione dei componenti interni al Consiglio Scientifico del CREA, rispetto alla quale delibera si segnala quanto segue.
1. Il Regolamento confligge con quanto previsto nello Statuto dell’Ente all’art. 6 commi 1 e 2 dove si legge che i membri elettivi devono essere individuati fra i ricercatori e tecnologi dei Centri di ricerca e che il Regolamento deve contenere le modalità e i tempi di nomina dei componenti interni, senza altro aggiungere sui requisiti di partecipazione all’elettorato passivo (1).
2. Per requisiti di qualificazione scientifica la delibera fa riferimento a normative che non tengono conto delle tante e diverse attività svolte nel CREA, rifacendosi prevalentemente a criteri bibliometrici. Anche qualora si fosse ritenuto necessario indicare criteri di merito per l’individuazione dell’elettorato passivo, potevano essere meglio utilizzati requisiti coerenti con le caratteristiche e le specificità dell’intero ente.
3. Solo un mese fa sono state pubblicate (da parte di ANVUR e Consiglio dei Presidenti) le Linee guida per la valutazione degli enti di ricerca “non MIUR”, nelle quali vengono ufficialmente individuate tre tipologie di attività ritenute specifiche: la ricerca istituzionale, la ricerca scientifica e la terza missione. Questo documento ufficiale, alla cui redazione il CREA ha anche partecipato, fotografa meglio le attività istituzionali e costituisce fondamento per la indispensabile modifica della delibera in questione.
4. La delibera evidenzia decisioni che penalizzano i Ricercatori e Tecnologi CREA rispetto agli altri componenti del consiglio scientifico.
5. Infine, sulle disposizioni per le elezioni non è stata fornita la prevista e dovuta informazione sindacale. Ancora una volta il confronto si è svolto su un testo, mentre è stato poi approvato un testo differente, senza fornire nessuna motivazione o ulteriore informazione successiva alle OO.SS. .
Si chiede quindi di annullare con effetto immediato tale Delibera e di avviare un percorso di confronto con le OO.SS. considerando che essa contiene elementi che possono creare un danno personale e professionale ai ricercatori e tecnologi tutti, ma soprattutto a coloro che sarebbero esclusi dalla procedura.
Si resta in attesa di urgente riscontro, rappresentando che ci attiveremo in ogni sede anche esterna.
UIL RUA CREA
Mario FINOIA
(1) Articolo 6 (Consiglio scientifico)
1.Il Consiglio scientifico è composto dal Presidente dell’Ente, che lo presiede, e da dodici esperti di riconosciuta fama e competenza negli ambiti di ricerca di ciascun Centro del CREA, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali garantendo che almeno un terzo siano espressione elettiva dei Centri di ricerca nell’ambito dei ricercatori e tecnologi dell’Ente. I restanti membri sono scelti dal Ministro tra scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione a livello internazionale, con professionalità ed esperienza nei settori di competenza del CREA.
2. Le modalità ed i tempi di nomina dei componenti interni sono stabiliti con il regolamento di organizzazione e funzionamento.