giovedì 28 Novembre 2024

AFAM: CGIL-CISL-UIL, osservazioni al DPR Reclutamento

CGIL CISL UIL
In premessa le scriventi organizzazioni sindacali considerano un fatto molto positivo la decisione del MIUR di avviare finalmente, dopo tanti anni e tante false partenze, il percorso per dare attuazione alla parte della Legge 508/99 relativa al reclutamento e alla programmazione.

Chiediamo che durante l’iter di approvazione del provvedimento vi sia un costante confronto con i sindacati di settore anche attraverso la costituzione di specifici tavoli di lavoro sulle singole problematiche trattate nello schema di regolamento.
Dopo attenta analisi del testo riteniamo che, al fine di garantire al sistema efficienza e credibilità, i seguenti punti critici del testo debbano necessariamente essere rivisti riservandoci di inviare ulteriori contributi e approfondimenti.
Programmazione del reclutamento e invarianza della spesa
I contenuti
Lo schema di Regolamento prevede che le istituzioni predispongano piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico¬amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. Tale programmazione è effettuata compatibilmente con la propria dotazione organica e gli equilibri di bilancio (art. 2 comma 1). In particolare la programmazione deve avvenire a invarianza di costo complessivo della dotazione organica (art. 2 comma 3).
Le criticità
L’ipotesi di un ampliamento della pianta organica (con il rispetto di tutte le procedure autorizzative) non viene neanche presa in considerazioni dallo schema di decreto. Pertanto neanche a fronte dell’ampliamento dell’offerta formativa e dell’aumento, in taluni casi, esponenziale del numero degli studenti, sarà possibile istituire nuovi posti. Ciò significa precarizzare all’infinito tanti corsi di studio, rendere di fatto strutturale la contribuzione studentesca quale elemento ineludibile per l’esistenza stessa di tali corsi, rendere stabile la precarietà del personale, istituzionalizzare il ricorso a contratti atipici di sottotutela. Si tratta di previsioni che rischiano di rendere sempre più residuale l’intero sistema nazionale di alta formazione artistica e musicale.
Proposta
Chiediamo che inserito uno o più commi che individuino condizioni, modalità e procedure affinché le istituzioni possano richiedere l’ampliamento dell’organico del personale.
Processi di reclutamento
I contenuti
La programmazione triennale ha ricadute determinanti sui processi di reclutamento. Essi sono descritti nelle lettere che compongono l’articolo 2 comma 3. In primo luogo vengono presi in considerazione i casi di:
a. conversione dei posti di organico vacanti del personale docente e in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa
b. conversione delle cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettanti cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, nel rispetto del limite annuo del 30 percento delle cattedre che risultano vacanti.
Appare importante che le conversioni possano essere effettuate solo in mancanza di aspiranti nelle varie graduatorie nazionali oltre a quelle di singola istituzione. Si tratta di una richiesta più volte reiterata dalle organizzazioni sindacali e che finalmente viene accolta.
Le possibili immissioni in ruolo avverrebbero su base budgettaria. In particolare la base di calcolo è:
a. il 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio, relative all’anno accademico precedente
b. il 50% della spesa sostenuta nell’anno accademico precedente per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura dei posti vacanti.
Ai posti corrispondenti a tali calcoli si deve detrarre a livello di singola istituzione il 15% del budget destinato ai bandi per la mobilità.
Una quota pari ad almeno il 35% del budget per le assunzioni a tempo indeterminato è destinato annualmente alla chiamata dei docenti che risultano iscritti nelle graduatorie nazionali per soli titoli (GNE, ex 143, ex 128)
Una quota pari ad almeno il 35% del budget per le assunzioni a tempo indeterminato è destinato annualmente alla chiamata dei docenti che risultano iscritti nelle graduatorie nazionali per titoli ed esami (ormai quasi tutte prive di aspiranti) e dalle graduatorie di singola Istituzione per esami e titoli di cui al presente regolamento.
Criticità
È chiaro che tale proposta normativa non garantisce la complessiva stabilizzazione dei precari ed in particolare quelli della 128. Peraltro l’utilizzo di graduatorie nazionali su procedure di sede creerà un inevitabile corto circuito con la sicura attivazione di un enorme contenzioso. Esempio lampante di quanto segnalato è il fatto che le quote indicate non facciano riferimento ai singoli settori artistico-disciplinari ma all’intero budget. Inoltre il superamento immediato dell’attuale meccanismo di individuazione dei candidati inseriti nelle Graduatorie Nazionali con sistema informatico centralizzato, basato sull’incrocio preferenza e posizione in graduatoria, a favore dell’individuazione autonoma di ogni singola Istituzione, comporterà inevitabilmente che i primi in graduatoria verranno individuati con tempistiche diverse da tutte le istituzioni, dando il via ad un balletto di accettazioni e rinunce che si esaurirà solo quando tutte le istituzioni avranno scorso tutta la G.N. Non solo: altre Istituzioni, non avendo disponibilità ad assumere nella loro spesa complessiva, si vedranno sottrarre personale su determinati Settori Disciplinari su cui hanno investito e fatto programmazione pluriennale.
Proposte:
1. Rinvio delle nuove procedure concorsuali all’anno accademico 2021/2022
Come segnalato, con circa 1400 posti attualmente vacanti, l’ipotesi di applicare fin dall’entrata in vigore del DPR un doppio canale di reclutamento fatto di Concorsi e, contestualmente, di Individuazione per Graduatoria, rischia di creare gravi e insormontabili problemi di gestione, con effetti paralizzanti, nelle istituzioni.
Il rinvio delle procedure consentirebbe l’assorbimento delle Graduatorie Nazionali e un’applicazione del nuovo reclutamento con numeri ragionevoli e gestibili.
1. Individuazione fino al 2020/2021 con l’attuale sistema centralizzato al MIUR
Occorre mantenere la programmazione e l’individuazione in capo al MIUR con il principio scelta della sede e posizione in graduatoria, sistema snello e certo che ha garantito continuità didattica e stabilità di sede con conseguente programmazione didattica pluriennale.
1. Le quote per le assunzioni devono fare riferimento ai singoli settori artistico-disciplinari e non solo al budget complessivo disponibile.
II fascia
Contenuti
Lo schema di Regolamento prevede che nell’ambito delle quote assunzionali destinate ai concorsi almeno il 10% e non più del 50% del budget sia riservato a professori a tempo indeterminato di seconda fascia in servizio da almeno 3 anni accademici.
Criticità
La soluzione proposta per la seconda fascia non è condivisibile: la materia viene sottratta alla contrattazione e la soluzione viene rimandatala di anni quando saranno attivate le prime procedure di reclutamento per singola istituzione accademica.
Proposta
Chiediamo che il DPR preveda l’applicazione dell’Art. 22 comma 15 del decreto legislativo n. 75 del 2017 per il triennio 2018/ 2020 al fine di valorizzare le professionalità interne, attivare le procedure selettive (diverse dall’ art. 4 comma 1) per la progressione di carriera per i Docenti di II Fascia e comunque che la materia venga demandata al nuovo CCNL così come era stato illustrato dal MIUR il 14 luglio scorso in occasione della presentazione della bozza dell’atto di indirizzo del comparto “Istruzione e Ricerca”.
Mobilità
L’art. 5 regola la mobilità del personale docente tra istituzioni, l’art. 8 comma 4 lascia alle singole istituzioni la possibilità di attivare la mobilità per il personale TA, l’art. 2 comma 3 lettera d) individua il budget per trasferimenti. Chiediamo che queste norme vengano semplicemente cassate e che ci sia un esplicito rimando al CCNL ivi compresa la mobilità professionale prevista dall’art. 4 comma 2.
Contratti atipici
L’art. 2 comma 5 definisce un budget massimo che le istituzioni possono utilizzare per attivare contratti atipici regolati dall’art. 7. Non vi è alcun rifermento al problema della contribuzione studentesca che di fatto finanzia gran parte di questi contratti. Inoltre l’art. 7 prevede l’assegnazione di incarichi di insegnamento con tali contratti per un numero di ore pari al 70% di quello previsto dal CCNL. È chiaro che tale percentuale deve fortemente ridimensionata e che andando oltre si devono stipulare contratti a tempo determinato. Per fare questo è necessario intervenire sulle modalità di ampliamento della dotazione organico come richiesto nel precedente paragrafo “Programmazione del reclutamento e invarianza della spesa”. Ovviamente devono essere fatte salvi i casi particolari degli ISIA che di fatto ad oggi non hanno un organico docente.
Stabilizzazione personale TA
Riguardo al personale TA l’art. 2 comma 3 lettera g) prevede di destinare una quota minima del 10% del budget per coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Madia (essere in servizio su posto vacante, essere stato reclutato mediante procedure concorsuali, aver prestato servizio per almeno tre anni negli ultimi otto). A tal proposito segnaliamo che:
– la percentuale prevista deve essere obbligatoriamente correlata al numero dei lavoratori da stabilizzare
– il primo requisito, cioè quello di essere in servizio all’entrata in vigore del DPR andrebbe modificato con “al momento dell’individuazione per la stipula del contratto a tempo indeterminato”, a tutela soprattutto di coloro che sono inseriti nelle attuali graduatorie 24 mesi e che per le dinamiche interne al sistema legate alla mobilità, potrebbero non essere in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Precari con più di 36 mesi di servizio.
Visto l’orientamento politico del Governo con conseguente approvazione del decreto legislativo n. 75 del 2017 all’Art. 20 “Superamento del precariato nella pubblica amministrazione” si ritiene che debbano essere contemplati i principi in esso contenuti per il personale docente che abbia maturato 36 mesi di servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione e che attualmente non risulti inserito in nessuna tipologia di graduatoria nazionale.
Reclutamento a regime (art. 4)
Segnaliamo le seguenti criticità:
– vengono imposti nuovi obblighi per il personale per la partecipazione alle commissioni invadendo materie contrattuali e non prevedendo specifiche risorse aggiuntive;
– occorre prevedere un numero minimo di posti da mettere a concorso per l’attivazione di procedure di singola istituzione. In caso contrario è obbligatoria l’attivazione di procedure plurisede o, nel caso fosse necessario, nazionali
– Non è convincente la proposta di formulare graduatorie con un numero pari a quello dei posti messi concorso. Infatti prevedere che nel concorso di sede con un posto da assegnare per un settore disciplinare, alla fine della procedura occorra individuare un solo vincitore e poi magari l’aspirante rifiuta perché sa che probabilmente vincerà il concorso “sotto casa”, l’effetto inevitabile sarà che l’istituzione dovrà rifare la procedura.
– Non è chiaro perché all’ art. 4 lett c) punto 1) e all’art. 6 comma 3 lettere b) e f) sia previsto che la scelta dei commissari sia competenza del CdA all’interno di una rosa proposta dal C.A. e non direttamente del C.A. che è l’organo che ha le giuste competenze in materia, essendo questioni artistiche di cui buona parte dei componenti del CdA non ha contezza alcuna. Ulteriore proposta potrebbe essere quella di prevedere l’estrazione a sorte dei commissari da un albo nazionale per settore artistico disciplinare.
– Occorre aumentare il numero di anni (non meno di 10) per i quali il servizio prestato o le qualificate esperienze possono essere valutate (art. 4 comma 1 lettera e) punti da 3 a 7; art. 6 comma 3 lettera e) punti iii, iv, v).
– la distinzione fra titoli nazionali ed internazionali è, soprattutto in campo musicale, fuorviante: ci sono sedicenti Concorsi Internazionali di infimo livello.
Ulteriori osservazioni
– Il superamento del limite dei tre anni di contratti a tempo determinato non può comportare l’espulsione degli aspiranti dal sistema (art. 6 comma 1). Tale previsione ha senso solo se seguita da obbligatori processi di stabilizzazione. Altrimenti deve essere cassata.
– Occorre eliminare la possibilità di utilizzare congiuntamente il personale tra più istituzioni (art. 3 comma 1 lettera b). La creazione di tale istituto deve essere eventualmente previsto dal CCNL che ne deve regolare modalità, diritti e doveri
– Occorre eliminare la previsione che possano far parte delle commissioni dei concorsi di sede i docenti in pensione (art. 4 comma 1 lettera c)
– Occorre eliminare la possibilità di conferire incarichi di insegnamento a titolo gratuito (art. 7 comma 1 lettera a)

Distinti saluti.
Le Segreterie nazionali

Il Punto del Segretario Generale

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