lunedì 25 Novembre 2024

Statuto INDIRE, modifiche ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 218/2016

INDIRERoma, 11 ottobre 2017
Con nota unitaria del 21 luglio u.s. le scriventi OO.SS. hanno trasmesso al Presidente e al CdA, e per conoscenza al D.G., di INDIRE le osservazioni unitarie alla proposta di Statuto prodotta dall’Ente in attuazione dell’art. 3 del D.lgs. 218/2016 in materia di modifiche regolamentari e statuarie. La nota ha rappresentato con più sottolineature come nella stesura del nuovo Statuto non fossero state colte le opportunità offerte dal D.lgs 218/2016, soprattutto in materia di autonomia della ricerca, di attuazione della Carta Europea dei Ricercatori, di autogoverno delle istituzioni di ricerca, di coinvolgimento e valorizzazione della comunità scientifica di riferimento.

In data 20 settembre lo stesso Ente ci ha fornito la proposta di Statuto come approvata dal CdA e trasmessa al MIUR per le valutazioni di rito previste dallo stesso D.lgs 218/2016. Purtroppo dobbiamo rilevare che nessuna delle nostre osservazioni è stata recepita, confermando lo scarso interesse di INDIRE ad attuare le innovazioni introdotte dal D.lgs 218/2016, che costituiscono premessa ineludibile della riforma statutaria degli Enti di Ricerca, al fine di esercitare completamente la propria autonomia.
Per queste ragioni riteniamo fondamentale sottoporre alla Vostra attenzione le nostre principali osservazioni in considerazione dei compiti che l’art. 4 del D.lgs 218/2016 assegna al Ministero vigilante. Riteniamo che sui seguenti punti, già argomentati nelle nostre osservazioni a Presidente e CdA, ove non accolti, si possano manifestare elementi di illegittimità:
1. Si evidenzia come la scelta tra una rosa di candidati effettuata da un Comitato esterno non risponde al dettato del D.lgs. 218/2016 (si veda a riguardo l’art.2 c.1), in cui gli Enti sono chiamati ad assicurare la rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo. Per come è formulata la proposta, si chiede al Personale di avvallare la scelta dell’Ente in tema di rappresentanza! Appare quindi non pertinente l’individuazione di un ulteriore Comitato di Selezione, peraltro esterno, per la gestione delle elezioni e la possibilità di presentare candidature esterne all’Ente (ci potremmo trovare con 3 candidati su 3 esterni!). Si richiede invece l’estensione dell’elettorato passivo a tutta la comunità dei ricercatori e tecnologi.
2. Per quanto attiene alla titolarità degli Organi, il Comitato Tecnico-Scientifico non può essere limitato esclusivamente a una mera funzione consultiva (art.8 c.1 – c.6): la configurazione del CTS come organo meramente consultivo con parere non vincolante rende tale Organo estremamente debole, quasi inutile. I pareri devono essere vincolanti ed eventualmente, se in contrasto con la normativa vigente o con gli orientamenti del CdA, è richiesto allo stesso CTS, previa motivazione, di rivedere la propria proposta.
3. Per quanto attiene la dotazione organica, il regolamento di Organizzazione e del personale (art.18 c.3) non fa riferimento al PTA per le variazioni successive all’indicazione della prima dotazione organica del personale per profili e livelli.
4. Si rileva infine la criticità delle previsioni di cui all’art. 8 commi 5 e 7 della proposta di Statuto, circa le indennità per la presenza alle riunioni dei componenti del CdA e de Consiglio Tecnico Scientifico. Come è noto tali indennità sono state abolite dall’articolo 6 del DL 78/2010, trasformato in L 122/2010, salvo consentire il solo rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni dei componenti degli organi collegiali quali il CdA o il CTS.
Certi della Vostra attenzione, si porgono distinti saluti.

 FLC CGIL
G. Giannini
FIR CISL
A. Castellana
UIL RUA
M. Finoia

 

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