giovedì 21 Novembre 2024

INVALSI: Diffida

INVALSI sede frascatiLa scriventi OO.SS. FLC CGIL CISL FSUR e Federazione UIL Scuola Rua rappresentano quanto segue.

Risulta che il Collegio dei Revisori abbia, nell’ottobre 2018, richiesto all’INVALSI di procedere al recupero di somme erogate al personale negli esercizi che hanno sforato il tetto di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/017 ed alla rideterminazione del fondo per il trattamento accessorio.

Tale indirizzo, naturalmente sorprendente, non può essere perseguito.

E’ noto a ciascuno degli Organi dell’INVALSI destinatari della presente che la procedura di assunzione del personale dell’ente è stata effettuata e conclusa anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 75/2017, con il regolare avallo ed autorizzazione del Collegio dei Revisori nel completo rispetto della normativa vigente (“tempus regit actum”).

La norma contenuta nell’art. 23, comma 2, del d.lgs n. 75/2017 costituisce “ius superveniens” che determina la necessità della sua considerazione per i procedimenti in corso che possano determinare una sua violazione.

Invece, parimenti, la suddetta norma non ha efficacia retroattiva sui procedimenti di assunzione conclusi anteriormente alla sua entrata in vigore, costitutivi per i dipendenti interessati dell’INVALSI di diritti soggettivi patrimoniali irriducibili anche in base e per effetto di saldi principi costituzionali (articoli 3, 36 e 97 Costituzione).

Non vi è quindi dubbio alcuno che la norma contenuta nell’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 75/2017 deve necessariamente fare salve ed inderogabili le situazioni amministrative e finanziarie concluse anteriormente alla sua entrata in vigore e portatrici di diritti soggettivi economici irriducibili ed indecurtabili.

E’ proprio la irreversibile e acquisita definizione di procedimenti conclusi da enti pubblici anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 – quali le assunzioni presso l’INVALSI – che determina una situazione di specialità rispetto alla norma contenuta nell’art. 23 del d.lgs 75/2017, specialità che in base ai principi generali del nostro ordinamento sussiste sempre nella irreversibile situazione ante quo derivante e definita dalla conclusione di procedure perfettamente legittime adottate in base alla vigente normativa anteriore, che pertanto non legittima nè potrebbe tollerare l’adozione di provvedimenti decurtativi del trattamento economico dei dipendenti dell’ente, trattandosi di diritti soggettivi perfetti, acquisiti e non degradabili.

Nell’invitare pertanto ad un necessario approfondimento delle posizioni emergenti, le scriventi OO.SS., a tutela dei diritti soggettivi di tutti i dipendenti dell’INVALSI, intimano e diffidano le SS.LL. a non adottare provvedimenti lesivi dei diritti soggettivi patrimoniali in essere dei dipendenti dell’Ente, precisando che nel denegato caso contrario porranno in essere immediatamente in tutte le sedi competenti le necessarie azioni per la completa tutela dei diritti ed interessi del personale dell’INVALSI con la riserva di avviare ulteriori azioni anche al fine di individuare eventuali responsabilità individuali.

 

FLC Cgil

Gabriele Giannini

CISL FSUR
Settore Ricerca
Rita Cetorelli
Federazione
UIL SCUOLA RUA
Oreste Albuzzi

 

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