giovedì 18 Luglio 2024

Incontro con l’ARAN sull’ordinamento professionale degli Enti Pubblici di Ricerca (11 dicembre 2019)

Consegnato alle organizzazioni sindacali un documento iniziale in 7 punti – la UIL: affrontiamo le vere criticità e partiamo dal “core business” del sistema!

La riunione dell’11 c.m. presso la sede dell’ARAN tra i rappresentanti dell’Agenzia e le OO.SS. sulla “revisione del sistema di classificazione professionale degli Enti Pubblici di Ricerca” non ha fatto registrare ancora significativi avanzamenti e concrete conclusioni. E’ stato consegnato ai sindacati un documento – titolato “Ipotesi di lavoro…” – che in 7 punti fornisce una prima esplicitazione delle posizioni già rappresentate dall’ARAN nel precedente incontro. Sullo stesso l’Aran ha richiesto alle O.S. di fornire oltre alle osservazioni nella riunione valutazioni scritte. Riteniamo utile darne una più articolata, seppur sintetica, informazione.

Nel punto 1, partendo dalla considerazione che l’impianto ordinamentale di cui all’art.13 del DPR 171/91 è stato via via modificato (abrogato) dagli sviluppi successivi della contrattazione ma che è restato ancora in vigore l’allegato n. 1del suddetto DPR contenente la descrizione di tutte le declaratorie dei profili professionali insistenti nel sistema, l’ARAN propone il superamento della “frammentazione” delle fonti per ricondurle tutte alla via “pattizia” ( operando accanto alle possibili nuove “regole” ordinamentali una parallela revisione delle declaratorie stesse per aggiornarle alle modificazioni intervenute nella organizzazione del lavoro degli stessi Enti).

Nel punto 2 si conferma la validità dell’attuale impianto basato su una “tipica” (specifica) articolazione per profili, giudicata dall’ARAN idonea a rappresentare le caratteristiche e le esigenze del sistema scientifico pubblico extrauniversitario.

Nel punto 3, in coerenza con quanto detto al punto 1, viene esplicitata la proposta di una riscrittura delle declaratorie, “attualizzate” ai cambiamenti tecnologici indotti nella odl gestionale in particolare dai processi di digitalizzazione.

Con il punto 4 l’ARAN riconferma, e rende più esplicite e motivate, le proprie proposte volte a: superare quella che viene definita “asimmetria” nei livelli di accesso e di percorso tra i profili amministrativi e quelli tecnici; introdurre nell’ordinamento la nuova figura del “funzionario tecnico” simmetrica a quella del funzionario amministrativo e volta a facilitare l’ingresso nel sistema di competenze in grado di sostenere più efficacemente responsabilità in ambiti gestionali innovativi all’interno degli Enti (v. competenze informatico-digitali); proporre declaratorie di base comuni per gli attuali 2 profili di “operatore”, per quelli di “collaboratore” e per quelli di “funzionario”.

Nel punto 5 l’ARAN prospetta la esigenza di nuovi meccanismi (distinta qualifica o conferimenti di incarichi specifici, evoluzione dei percorsi di carriera funzionariale) “per riconoscere e valorizzare l’acquisizione di competenze e l’assegnazione di maggiori livelli di responsabilità”.

Il punto 6 conferma la posizione dell’Agenzia tendente a non considerare funzionale alla “esigenza di semplificazione dei modelli” ordinamentali il mantenimento di due differenti tipologie di progressioni: quelle “di livello” e quelle “economiche” di cui all’art. 53 del CCNL 21.2.2002, oggi ambedue finanziate con risorse contrattuali. Si dovrebbe optare per un unico meccanismo e per un unico “istituto contrattuale” finalizzato a “riconoscere su basi selettive, a parità di inquadramento giuridico – contrattuale, la maggiore competenza professionale acquisita”

Finalmente nel punto 7 viene affrontato il tema delle “possibili soluzioni al problema dell’inquadramento dei Ricercatori e Tecnologi in coerenza con la Carta Europea dei Ricercatori”.
Qui si fa riferimento ad un duplice obiettivo: la definizione di un quadro regolatorio certo e definitivo in particolare circa la natura dei “passaggi di livello” per ricercatori e tecnologi; riconoscere meglio lo sviluppo professionale dei ricercatori. A questo fine l’ARAN riconoscendo che la sentenza recente della Cassazione a SS.UU. n 8985 dell’11/4/2018 costituisce conferma l’unicità della professione e del profilo di “ricercatore” e “tecnologo” nonché dei passaggi di livello corrispondenti ai gradi di sviluppo delle competenze professionali proprie del profilo. Per lo sviluppo verticale nei due profili l’ARAN ipotizza “l’introduzione per via contrattuale di “contingenti” per favorire nel tempo, e con “procedure selettive interne correlate alle procedure di valutazione definite dagli Enti” una più equilibrata distribuzione del personale ricercatore e tecnologo nei livelli.

Le osservazioni della UIL
La UIL dopo aver affermato che invierà all’ARAN un proprio documento scritto con le specifiche valutazioni e proposte ha, innanzitutto, sottolineato la preoccupazione che nel metodo e nel merito la conduzione, peraltro troppo “lenta” dei lavori, rischia di vanificare le finalità vere della Commissione che sono quelle di fornire il sostegno indispensabile ad un rinnovo contrattuale che possa dare a sua volta nuovo impulso ad un sistema in gran parte bloccato nelle risorse e negli sviluppi professionali.
Nessuna contrarietà pregiudiziale ad una razionalizzazione e semplificazione, ad una rivisitazione delle declaratorie per aggiornarle alla evoluzione del mondo del lavoro (soprattutto in ambito gestionale e tecnico – amministrativo), alla introduzione e valorizzazione professionale di nuove figure (v. “funzionario tecnico”); apertura alla ridefinizione di percorsi per alcune figure oggi “compresse”.
Però attenzione massima ad evitare appiattimenti verso il basso o alla omologazione di un sistema e di un modello complessivo e di “figure professionali” che non debbono perdere i propri caratteri di peculiarità e specificità in ambito pubblico, anzi li debbono veder rafforzati dalla contrattazione.
Ciò in parallelo al potenziamento ulteriore di quella flessibilità ed autonomia gestionale già in parte conquistata dagli Enti con le regole del 218/2016, che tanto lavoro e sforzo di mobilitazione ha richiesto alle O.S. e al personale (anche per evitare spinte corporative sempre presenti nel sistema politico ed accademico) e che ora non può essere indebolita in sede di approvazione di nuove regole nella Legge di Bilancio in discussione in Parlamento.

La UIL è disponibile a dare il proprio contributo soprattutto per affrontare sul piano ordinamentale e negoziale le vere criticità ed i veri nodi che hanno sin qui impedito in ambito applicativo nella realtà dei singoli Enti di far esprimere al sistema contrattuale della ricerca pubblica extrauniversitaria le proprie potenzialità: carenza complessiva di risorse, percorsi di carriera bloccati, rigidità normative, burocratiche ed interpretative distorcenti, meccanismi selettivi non in grado di accompagnare con efficienza ed efficacia l’avanzamento costante delle conoscenze e competenze, mancato sfruttamento dell’autonomia ai fini della individuazione di risorse aggiuntive da destinare alla contrattazione integrativa, per l’accessorio, la premialità, le incentivazioni.
Si deve partire, nella revisione ordinamentale, dal “core business del sistema” ovvero dai ricercatori e tecnologi, senza con ciò trascurare ciò che va fatto in ambito prettamente “gestionale”, ma considerando la necessità e le potenzialità legate ad una valorizzazione ulteriore delle peculiarità proprie della figura del tecnologo e soprattutto restituendo, anche sulla base delle positive espressioni in sede giurisdizionale, vera esigibilità allo sviluppo professionale dei ricercatori e tecnologi (oggi costretti in una piramide con una base troppo larga).
A questo proposito anziché indicare limitazioni e “contingenti” occorrerà indicare in positivo tempificazioni e meccanismi valutativi tesi ad agevolare le progressioni di carriera (norme transitorie e idoneità etc.).

Federazione UIL SCUOLA RUA
“Ricerca Università AFAM”
Il Commissario straordinario
Antonio Foccillo

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