sabato 27 Luglio 2024

Valutazioni UILRUA sul DDL 1633 – Conversione in Legge DL 126 ottobre 2019

1) ENTI PUBBLICI DI RICERCA art. 4 e art 6
Le valutazioni sulle parti normative, riferite agli Enti Pubblici di Ricerca, sia nel testo originario sia per quanto riguarda le ulteriori modifiche apportate dalla Camera dei Deputati sono sostanzialmente positive.

Le norme in questione vanno, infatti, incontro in modo consistente e coerente, alle richieste del settore e soprattutto alla valorizzazione della specificità e autonomia di cui al disposto del D.lgs. n. 218/2016 (v. art4) sia di sostegno e sviluppo dei processi di stabilizzazione del personale precario di cui all’art. 20 c. 1 e c.2 del D.lgs. 75/2017 (v. art. 6).
Nel merito dell’art.4 (semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca) la estensione anche agli EPR della flessibilità e libertà da obblighi di acquisizione centralizzata (v MEPA) di materiali necessari allo svolgimento delle attività di ricerca ed il più esplicito riferimento alla cosiddetta terza mission ed al trasferimento tecnologico vanno positivamente valutati in quanto misure idonee a conferire maggiore efficienza alle attività proprie dei laboratori di ricerca altrimenti ostacolata dalla lentezza e farraginosità delle procedure burocratiche.
Nel merito delle disposizioni di cui all’art.6 (disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca) si esprime un giudizio positivo per quanto riguarda in particolare:
a) la estensione ai fini della stabilizzazione a fattispecie di rapporti di lavoro anche flessibili operati in ambiti diversi dall’ente che procede all’assunzione;
b) il riferimento esplicito alle chiamate dirette e alle procedure selettive per attività di ricerca di rilievo internazionale;
c) la proroga al 2021 delle procedure di cui all’art. 20 c1 e c2 del D.lgs. 75/2017;
d) la possibilità di attingere alle graduatorie degli idonei c.2 per l’assunzione in c.1 e la valorizzazione delle procedure di accertamento della idoneità.
L’insieme di queste norme velocizza, semplifica e rafforza lo sviluppo dei processi di stabilizzazione in atto. Soprattutto esse forniscono alle scelte, in taluni casi controverse, e agli ostacoli frapposti da alcune amministrazioni il necessario sostegno normativo per procedere con maggiore velocità ed efficienza al completamento delle procedure.
Dubbi possono essere invece espressi sulla fissazione “a regime” del 50% riservato alle stabilizzazioni, norma valida per una fase eccezionale e transitoria ma che parrebbe esprimere la convinzione di un precariato perenne.
Si chiede e si auspica, infine, il rafforzamento delle prerogative degli EPR sui rapporti di lavoro di tipo flessibile, considerate forme necessarie allo sviluppo delle specifiche attività.

2) UNIVERSITA’
In riferimento in particolare agli articoli 4 Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di Ricerca e 5 Semplificazione in materia universitaria, la Federazione UIL Scuola RUA pur apprezzando gli emendamenti proposti all’articolo 4 al DL 126 ritiene non esaustiva la semplificazione per gli acquisti sia ancora parziale e comunque necessaria sempre di molte procedure; si condivide l’articolazione dell’articolo 5 in attesa come più volte dichiarato di una manutenzione della L 240 /10.
Sarà necessario, anche per l’Università, riaprire la discussione sulla possibilità di proroga ed ampliamento dei requisiti per le stabilizzazioni, dando la possibilità alle Università virtuose di utilizzare le proprie risorse in deroga al Punto organico e della quota del 80% ampliandola platea degli aventi diritto e prorogando la validità delle graduatorie.
Indispensabile il superamento del tetto del 2016 dei Fondi del salario accessorio per consentire un nuovo slancio alla valorizzazione e alla crescita del personale TA, già fortemente penalizzato da un turn-over quasi inesistente.
Non più rinviabile un intervento per incrementare le risorse finanziarie destinate al settore che vede ormai molti Atenei al collasso finanziario.

3) AFAM
Docenti II fascia
Dare immediata attuazione al passaggio dei Docenti di seconda fascia in prima. L’inserimento nel decreto-legge ne darebbe immediata attuazione stante le risorse già disponibili stanziate dal comma 654 legge 205/2017 e le svincolerebbe dal DPR sul reclutamento del personale AFAM ancora in itinere.
Proroga contratti di collaborazione per attività d’insegnamento
Con il divieto previsto dall’Art. 7 comma 5-bis D.lgs. 165 /2001, dal 1 luglio 2019 le Istituzioni AFAM, non possono più stipulare forme contrattuali co.co.co., oggi indispensabili per l’avvio dei numerosi corsi accademici. La proroga si rende necessaria. Gli stessi andrebbero disciplinati con norme specifiche, sganciate dal resto del pubblico impiego, come previsto per le l’Università Art. 23 legge 240/2010.
Personale precario istituti musicali ex pareggiati
Nel processo di statizzazione previsto dall’art. 22 bis del D.L. 50 del 2017, lo stesso non garantisce la corretta individuazione per la stabilizzazione del personale Docente precario che ha maturato 3 anni accademici negli ultimi 8 anni. Si auspica un intervento legislativo che possa salvaguardare tutto il personale Docente che ha maturato i requisiti previsti e includerli nei processi di stabilizzazione sia negli ex Musicali Pareggiati in via di statizzazione che nei Conservatori di Musica Statali.
Collaboratore artistico
Prevedere l’istituzione del “collaboratore artistico” a supporto della didattica con ampliamento dell’organico. Oggi questa funzione è svolta attraverso contratti flessibili totalmente a carico dei bilanci delle istituzioni finanziate dal contributo degli studenti.

Federazione UIL SCUOLA RUA
“Ricerca Università AFAM”
Il Commissario straordinario
Antonio Foccillo

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Il Punto del Segretario Generale

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