Il presente protocollo costituisce un addendum al Protocollo “di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra le parti sociali, su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti.
Il Servizio sanitario nazionale (SSN) italiano, universale e solidaristico, è una risorsa insostituibile del nostro Paese, essenziale per poter corrispondere concretamente al principio costituzionale che definisce la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (art. 32). Ogni apporto al SSN in termini di risorse umane ed economiche costituisce un investimento di cui il Paese beneficia in tempi ordinari, e ancor più nel momento in cui si trova ad affrontare crisi sanitarie.
La crisi epidemiologica da COVID-19 che sta colpendo in maniera drammatica il nostro Paese, impone la necessità di garantire a tutto il personale che opera nei servizi e nelle strutture sanitari, socio sanitari e socio assistenziali sia pubblici che privati, e nei servizi territoriali (MMG, PLS, specialistica ambulatoriale, continuità assistenziale), nel seguito cumulativamente indicati come “servizi sanitari”, di operare nella massima sicurezza, assicurando l’adozione di tutte le misure necessarie a tutela della loro salute, nonché ad evitare la diffusione del contagio nei servizi stessi e all’ interno del nucleo familiare degli addetti.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e, in relazione al protocollo “di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra le parti sociali, su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, si definisce quanto segue per la specificità dei servizi sanitari.
Per effetto del combinato disposto delle misure previste dall’articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito in Legge n. 13 del 4.3.2020, e dall’art. 7 del D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, ad oggi non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali la misura della sorveglianza, che viene peraltro attivata qualora evidenzino “sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19”.
Considerata la necessità di assicurare in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale nei servizi sanitari misure organizzative atte a garantire la massima tutela sia degli operatori che dei pazienti, anche secondo quanto indicato dalla circolare del Ministero della Salute del 29 febbraio 2020 e dal citato Protocollo tra Parti Sociali su invito del Governo del 14 marzo 2020.
Per l’approfondimento delle tematiche tecniche di cui al presente Protocollo, le Parti decidono di costituire un Comitato con la partecipazione dei soggetti sottoscriventi il presente Protocollo che consenta il monitoraggio e la segnalazione delle situazioni più critiche presenti sul territorio nazionale, nonché il confronto in merito ai provvedimenti di prossima adozione, che si riunirà con cadenza periodica come stabilito dai componenti del Comitato e/o ogni qual volta ve ne sia richiesta motivata.
Le Parti, nella consapevolezza della complessa situazione che i servizi sanitari e i loro operatori si trovano ad affrontare e della necessità di contemperare tutte le esigenze sopra rappresentate, tenendo presenti le raccomandazioni dell’OMS, che sono state riportate recentemente come elementi cardine per la prevenzione, e le indicazioni del Ministero della salute e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito con l’ordinanza del CDPC n. 630/2020 – che fornirà ulteriori indicazioni al Comitato, sono con il presente protocollo a condividere la necessità di:
– garantire in via prioritaria a tutto il personale che opera nei servizi oggetto del presente protocolloy gli standard di protezione in maniera rigorosa, secondo le evidenze scientifiche e secondo il più prudente principio di cautela. La valutazione del rischio di esposizione al SARSCoV-2 sarà effettuata dal datore di iavoro nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 81/2008,e in base alle disposizioni fornite con circolari del Ministero della Salute;
– garantire la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nella quantità adeguata e con rispondenza degli stessi ai requisiti tecnici necessari a tutelare la salute sia dei professionisti ed operatori che dei cittadini, garantendo altresì idonei percorsi di addestramento al corretto utilizzo degli stessi. L’utilizzo dei DPI, nel rispetto dell’indicazione degli organismi tecnico scientifici, è obbligatorio per poter svolgere le attività;
– confrontarsi per valutare ogni possibile opzione atta a fornire DPI che offrono un livello di protezione dei lavoratori anche superiore a quello ritenuto adeguato dagli organismi tecnicoscientifici;
– assicurare che tutto il personale esposto che opera nei servizi oggetto del presente protocollo,
in via prioritaria venga sottoposto ai test di laboratorio necessari ad evidenziare l’eventuale positività al SARS-CoV-2, anche ai fini della prosecuzione dell’attività lavorativa, prevedendo anche l’eventuale cadenza periodica, secondo criteri stabiliti dal citato CTS e dalle circolari ministeriali;
– definire una procedura omogenea per l’intero territorio nazionale che stabilisca, sotto il profilo operativo e della definizione delle responsabilità, i percorsi di sorveglianza a cui devono essere sottoposti i lavoratori, ed in particolare quelli venuti a contatto con pazienti positivi al COVID-19;
– definire, con il concorso del CTS, percorsi accertativi e misure di salvaguardia per il personale idoneo al lavoro ma affetto da patologie pregresse che lo espongano maggiormente al rischio di contrarre infezione da COVID-19;
– assicurare le necessarie operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, senza compromettere la necessaria ed indispensabile funzionalità delle strutture, utilizzando a tal fine, per le strutture private, qualora fosse necessario, in caso di sospensione delle attività o chiusura delle stesse, gli ammortizzatori sociali già previsti dagli articolo da 19 a 22 del d. 1.17 marzo 2020, n. 18;
– verificare, in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica e della maggiore disponibilità di personale sanitario, e attraverso il confronto con il Comitato previsto dal presente Protocollo, le previsioni dell’art. 7 del D.L. n. 14 del 9 marzo 2020 nella prospettiva del ripristino delle ordinarie condizioni per la sorveglianza sanitaria;
– impegnarsi, ciascuno per il proprio ruolo, per realizzare le migliori condizioni affinché si rivedano gli aspetti normativi che possano garantire proroga dei contratti e stabilizzazione del personale sanitario e tecnico impegnato nell’Emergenza-Urgenza nonché l’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato, attraverso un piano di assunzioni straordinario e la proroga degli attuali contratti a tempo determinato in scadenza;
– Impegnarsi altresì, ciascuno per il proprio ruolo, affinché le Regioni, per quanto di loro competenza, rivedano gli attuali piani dei fabbisogni garantendo dotazioni ottimali di personale sia per rispondere all’emergenza che in via ordinaria per garantire i bisogni di salute della popolazione;
– emanare una circolare ministeriale che richiami le aziende sanitarie, in caso di applicazione della misura della quarantena nei riguardi dei propri dipendenti positivi al contagio da COVID-19, alla tempestiva comunicazione di infortunio sul lavoro, alla luce delle disposizioni emanate dalla Circolare INAIL del 17/03/2020 con le modalità e ai fini ivi previsti;
– garantire, anche al termine dell’attuale fase di emergenza, il mantenimento della necessaria attenzione al rigoroso rispetto delle norme e delle procedure legate alla prevenzione.
Fermo quanto previsto dal presente protocollo, le parti auspicano l’attivazione di Comitati regionali e il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS.