In considerazione delle misure predisposte da codesta Accademia in materia di lavoro agile per il personale in servizio, alla luce delle ulteriori disposizioni governative subentrate dopo la data del 11 marzo (data di emissione del decreto in oggetto) quali la direttiva 2/2020 della Funzione Pubblica e il D.L. “Cura Italia” del 18/2020 art. 87, volte a garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, si rileva l’urgenza dell’adozione delle misure indicate dalle norme sopra richiamate. Si ricorda inoltre che già in data 12 marzo 2020, la scrivente O.S., a seguito della dichiarazione dello stato di Pandemia da Covid 19, aveva invitato a tutte le amministrazioni a riconoscere il lavoro agile ai dipendenti come attività ordinaria.
Si richiama la direttiva nella parte in cui chiarisce che non essendo prevista una soglia massima per il ricorso alle predette modalità di svolgimento della prestazione lavorativa l’attuale situazione emergenziale è tale da giustificarne il ricorso come strumento ordinario e che le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono anche finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento. Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna sia all’utenza esterna. In considerazione di quanto rappresentato in merito alla modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa quale il lavoro agile, le amministrazioni devono limitare la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile.
Si chiarisce inoltre che, ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
Le pubbliche amministrazioni, a fronte della situazione emergenziale, sono richiamate ad un necessario ripensamento in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, con l’obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse. Relativamente alle attività individuate, le amministrazioni devono prevedere modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro. Sul punto, come già chiarito nella citata circolare n. 1 del 2020, si ricorda la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni.
Inoltre il D.L. 18/2020 all’art. 87, D.L. 18/2020 disciplina che “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione”
Inoltre al comma 3 l’art. 87 richiamato, detta:” Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
Si evidenzia che fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 39 D.L. 18/2020)
Alla luce di quanto sopra esposto la scrivente O.S. chiede:
– l’applicazione immediata di tutte le misure indicate dai provvedimenti citati fino alla data del 3 aprile;
– di riconoscere ai lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la prestazione di lavoro in modalità agile fino alla data del 30.04.2020;
– l’applicazione del dettato del comma 3 dell’art. 87, D.L. 18/2020 per il personale che non può ricorrere alla modalità di lavoro agile e che abbia già usufruito delle ferie pregresse e permessi. Non si deve chiedere al personale la fruizione delle ferie ordinarie.
Si rimane in attesa di un vostro riscontro
Federazione UIL SCUOLA RUA
“Ricerca Università Afam”
Il Commissario straordinario
Antonio Foccillo