Con l’emanazione del DPCM 26 aprile 2020 il nostro Paese entra ufficialmente nella Fase 2 della crisi generata dall’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Non si tratta, naturalmente dell’uscita dall’emergenza, ma di un periodo di convivenza con il virus, controllata e protetta, sottoposto ad un monitoraggio giornaliero della situazione epidemiologica.
In questo periodo, tuttavia, è necessario il massimo rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente e dai protocolli per la sicurezza dei lavoratori per garantire il contenimento dell’epidemia e per evitare che la curva dei contagi torni a crescere.
La prudenza del Governo nelle aperture alla mobilità delle persone e alla ripresa delle attività contemplate dal decreto, riscontra anche le sollecitazioni poste da tutte le scriventi OO.SS. ad ogni livello, tese a garantire la massima tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori e, nel contempo, la ripresa del Paese.
In questo contesto gli Enti Pubblici di Ricerca non si sono mai fermati grazie allo spirito di servizio delle Lavoratrici e dei Lavoratori, a cui va il ringraziamento delle scriventi OO.SS. per il grande sforzo profuso e che stanno profondendo, che ha evidenziato la capacità di adottare l’organizzazione del lavoro alle mutate condizioni, malgrado l’assenza del coordinamento delle politiche della Ricerca nazionale.
Come per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni anche negli EPR continuano a trovare applicazione, nelle modalità correnti e fino al termine dell’emergenza epidemiologica, le disposizioni dell’art.87 del DL n.18 del 17 marzo 2020 in materia di lavoro agile, della direttiva n.2/2020 e la circolare n.2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del protocollo 3 aprile 2020 Ministero Funzione Pubblica Organizzazioni Sindacali, esplicative peraltro di molti adempimenti che le Amministrazioni sono chiamate a porre in essere.
Pertanto, è in un’ottica di massima attenzione e di rispetto delle predette disposizioni normative che devono essere lette le previsioni di cui alla lettera n) dell’art. 1 del DPCM 26 aprile 2020 che prevedono la “possibilità” (non “l’obbligo”) agli Enti di Ricerca di svolgere “nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell’art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività…”
Quanto sopra, tuttavia, comporta che gli Enti e Settori di Ricerca adottino una serie di adempimenti formali e di misure sostanziali che richiedono un preventivo confronto con le Organizzazioni sindacali per la definizione di specifici protocolli per la sicurezza, ritenendo utile la verifica dell’attuazione degli stessi a livello locale e ricordando che il citato protocollo del 3 aprile prevede la segnalazione all’Ispettorato della Funzione Pubblica di eventuali difficoltà.
Si sottolinea nuovamente che nella Ricerca, come nelle altre amministrazioni pubbliche, continua a trovare applicazione l’art. 87 del DL n.18 del 17 marzo 2020 che prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, fissato attualmente al 31 luglio 2020, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in tutte le Pubbliche Amministrazioni. In particolare, per l’attuazione delle succitate previsioni del DPCM 26 aprile 2020 si assicura la presenza del personale limitandola a quella necessaria all’espletamento delle attività ritenute indifferibili e che richiedano necessariamente la presenza sul luogo di lavoro ai sensi dell’art. 87, comma 1, lettera a), del DL n.18/2020.
Nella sostanza, il DPCM 26 aprile mantiene alta l’attenzione su tutte le forme di protezione individuale e delinea quelle collettive necessarie per consentire l’avvio della progressiva uscita dal lockdown, nell’assunto che tutte le azioni poste in essere devono essere assolutamente coerenti e compatibili con il diritto alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.
Si richiede, pertanto, che nelle scelte che i singoli Enti saranno chiamati ad effettuare si valuti attentamente quanto sopra rappresentato anche al fine di evitare contrasti e l’inevitabile contenzioso che ne deriverebbe, poiché si tratta di conciliare il valore supremo della persona e della sua dignità con l’esigenza di garantire le attività delle Istituzioni ed Enti di Ricerca, nell’interesse del nostro Settore e con esso del Paese.
Cordialmente.
FLC CGIL Pino Di Lullo |
FSUR CISL – settore Ricerca Giuseppe De Biase |
UIL SCUOLA RUA Antonio Foccillo |