sabato 27 Luglio 2024

ENEA: Congedi parentali

Com’è noto, la legge di stabilità del gennaio 2013 al comma 339 ha recepito le modifiche disposte dal D.L. 216/12 attuative della Direttiva UE 2010/18 e modificando l’articolo 32 del testo unico sulla maternità e paternità (lg. 53/2000), ha sancito che i congedi parentali , potranno essere usufruiti anche su base oraria.

Secondo l’interpretazione finora seguita in via amministrativa, infatti, il frazionamento del periodo di congedo era consentito fino alla singola giornata lavorativa, ma non per singole ore .

La fruizione oraria dei congedi parentali , consentirà al genitore , fino al compimento degli otto anni del bambino, di assentarsi per alcune ore per poi tornare al proprio posto di lavoro .

Si tratta indubbiamente di una modalità di utilizzo più flessibile, che permetterà ai genitori di meglio gestire la loro vita familiare con quella professionale, armonizzando con maggiore equilibrio la riduzione della retribuzione.

La legge di stabilità rimanda tuttavia, le modalità applicative della norma alla contrattazione collettiva, rischiando di vanificare i benefici introdotti nei casi in cui la contrattazione non intervenga con tempestività.

Per le ragioni sopra esposte, la scrivente O.S. chiede che, nelle more della contrattazione collettiva, vengano rese comunque applicative, con circolare dell’ENEA, le condizioni di miglior favore per i genitori-lavoratori previsti dalla recente normativa e venga loro riconosciuta, da subito, la possibilità di fruizione dei congedi parentali anche a frazioni orarie.

Si resta a disposizione per quanto ritenuto utile e si inviano i migliori saluti

UIL R.U.A.
Marcello Iacovelli

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