lunedì 25 Novembre 2024

ISTAT: Fruizione Ferie e Crediti orari del personale neoassunto

Nota inviata all’ISTAT

Oggetto: Fruizione ferie e crediti orari maturati dal personale assunto con “concorso pubblico, per titoli ed esami, a 115 posti di collaboratore tecnico enti di ricerca di sesto livello professionale dell’Istituto Nazionale di Statistica” (Deliberazione n. 854/PER del 18.11.2010 – Delibere di assunzione n. 659 PER del 24.10.2012 e n. 665 PER 29.10.2012).

In data 22.11.2012 la scrivente Organizzazione sindacale ha presentato una richiesta al fine di consentire la fruizione delle ferie residue maturate e non ancora godute ed analogamente dei crediti orari anticipati e non ancora fruiti ai dipendenti dell’Istituto assunti in ruolo in data 30.10.2012, cui non è mai seguita alcuna risposta da parte di codesta Amministrazione.

Nella medesima si faceva riferimento a quanto segue:

<< Il CCNL Ricerca 1998-2001 ha previsto nell’art. 6 comma 1 che “il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito” ed al comma 12 che “in caso di impossibilità di godere delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il 31 agosto dell’anno successivo”.

Tale norma contrattuale è stata prevista nel pieno rispetto dell’art. 36 della Costituzione che al terzo comma ha sancito che “il lavoratore ha diritto …a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

La recente disposizione contenuta nell’art. 5 comma 8 della legge n. 135/2012 non ha ovviamente modificato – né ovviamente avrebbe potuto farlo – il suddetto principio di rango costituzionale, avendo previsto che “le ferie … sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”.

La suddetta norma ha, infatti, esclusivamente fatto divieto alle p.a. di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie, ma non ha toccato, lasciandolo intatto, il diritto soggettivo del dipendente alla concreta fruizione delle ferie nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e pertanto, per quanto riguarda i dipendenti ISTAT, nell’ambito della normativa contrattuale del comparto della ricerca sopra menzionata.

Tutto ciò premesso, si precisa che la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea con le note sentenze del 13.9.2007 e recentissima del 18.10.2012 ha ormai irreversibilmente statuito che il dipendente della p.a. italiana inquadrato a tempo determinato ha i medesimi diritti derivanti dall’ordinamento del dipendente a tempo indeterminato.

Ciò significa che in costanza del rapporto di lavoro anche relativamente all’istituto giuridico delle ferie, istituto tra l’altro per quanto sopra rammentato di rilievo e tutela costituzionale, il dipendente a tempo determinato ha l’identico diritto del dipendente a tempo indeterminato a fruire delle ferie entro il termine previsto dall’ordinamento italiano, e cioè entro il termine sopra indicato stabilito nel ccnl della ricerca.

In conseguenza, il fatto che i colleghi siano medio tempore divenuti dipendenti dell’ente a tempo indeterminato non preclude in alcun modo il loro immutato diritto al godimento delle ferie entro il termine contrattuale, in quanto in base alla giurisprudenza comunitaria rammentata si è naturalmente in presenza nel rapporto di lavoro “dello stesso lavoratore e dello stesso ente datore di lavoro”.

In sostanza, pertanto, i dipendenti interessati sono a tutt’oggi titolari di un diritto soggettivo perfetto alla fruizione delle proprie ferie, in base ad un istituto del rapporto di lavoro tutelato dalla Costituzione, che rimane perfettamente intatto a prescindere dall’inquadramento a tempo indeterminato medio tempore avvenuto, essendosi in presenza sempre delle stesse parti (lavoratore e datore di lavoro) del rapporto di lavoro e avendo il lavoratore a tempo determinato i medesimi diritti contrattuali del lavoratore a tempo indeterminato.

E’ solo incidentalmente, infine, da rilevare che, nel caso di mancata fruizione delle ferie, il dipendente potrebbe rivalersi economicamente a titolo risarcitorio non solo nei confronti della p.a., ma anche nei confronti diretti del dirigente responsabile, o dei dirigenti responsabili nell’ambito delle loro rispettive attribuzioni, della eventuale suddetta mancata fruizione. >>

La UIL RUA fa ulteriormente presente che, in ordine alla disposizione contenuta nell’art. 5 comma 8 della legge n. 135/2012, si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica, in particolare con la nota n. 32937 del 06.08.2012 in cui è riportato che:

in base ai principi generali che governano l’applicazione delle leggi nel tempo, si è dell’avviso che, pur dopo la nuova normativa, debbano rimanere salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente prevista. Così….la preclusione alla monetizzazione non riguarda…..le situazioni in cui le giornate di ferie sono state maturate prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto…”  (tale orientamento è stato condiviso anche dal Dipartimento RGS del MEF con nota n. 77389 del 14 settembre 2012).

Inoltre, è d’obbligo menzionare il recente ordine di servizio n.42/13 della Direzione Centrale del Personale dell’ISTAT nel quale, richiamando l’art.2109 c.c., si enuncia che “il periodo annuale di ferie retribuito costituisce un diritto insopprimibile ed irrinunciabile del lavoratore, cui corrisponde l’obbligo del datore di lavoro di organizzare e dirigere l’attività in modo da consentire l’effettivo esercizio di tale diritto”. In tale ordine di servizio è anche prevista la modalità di fruizione delle ferie:

  • “entro il 30 giugno 2013 dovranno essere interamente fruite le ferie residue relative all’anno 2011;
  • entro il 31 dicembre 2013 dovranno essere fruiti almeno 14 giorni di ferie, da imputare in via prioritaria, all’anno di maturazione cronologicamente più distante;
  • entro il 30 giugno 2014 dovranno essere interamente fruite le ferie residue relative all’anno 2012”.

Tanto premesso, la UIL RUA chiede nuovamente che l’ISTAT, a domanda del dipendente, conceda:

la fruizione delle ferie residue maturate e non ancora godute ed analogamente dei crediti orari anticipati e non ancora fruiti;

oppure

il pagamento delle ferie maturate antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 135/2012.

Si resta in attesa di urgente riscontro.

Distinti saluti.

UIL RUA

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