Il giudice ordinario ha in particolare affermato i seguenti principi:
a) il lavoratore che ha lavorato a tempo determinato, mediante uno o più contratti a termine presso una stessa amministrazione, nel medesimo profilo nel quale è stato poi successivamente assunto a tempo indeterminato, deve essere trattato, sotto il profilo retributivo, in maniera identica ad altro lavoratore che abbia lavorato a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo;
b) se il contratto collettivo applicabile fa discendere dall’anzianità di servizio taluni effetti, gli stessi devono pertanto trovare applicazione sia che il contratto sia stato stipulato a termine, sia a tempo indeterminato;
c) da ciò deriva il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini dell’anzianità di servizio, l’attività da esso prestata con contratto a tempo determinato.
La sentenza obbliga infatti il CNR ad effettuare la ricostruzione di carriera del ricorrente, riconoscendo la fascia ricoperta e l’anzianità maturata prima della stabilizzazione, con la corresponsione del relativo conguaglio del trattamento economico spettante dalla data di stabilizzazione alla data di applicazione della citata sentenza.
È un grande risultato, anche se si tratta ancora di giudizio di primo grado.
Il prossimo mese di giugno è fissata l’udienza per un altro ricorso, questo cumulativo da noi patrocinato, riguardante il riconoscimento dell’anzianità maturata a T.D. da ex precari prevalentemente della Sede Centrale CNR.
Considerate le forti motivazioni della sentenza ed anche al fine di tutelare i diritti individuali di ciascun dipendente evitando la prescrizione, la UIL-RUA sta predisponendo, con il proprio legale, atti di intimazione, diffida e messa in mora per la richiesta ai fini giuridico, economico e previdenziale del riconoscimento e computo del periodo di servizio effettuato con contratto a tempo determinato presso il proprio Ente anteriore all’inquadramento in ruolo.
I dipendenti del CNR iscritti UIL-RUA interessati, che non hanno ricorsi in itinere, potranno sottoscrivere gratuitamente il relativo atto di diffida presso le rispettive Segreterie locali della UIL-RUA entro il 24 aprile p.v., dove dovranno sottoscrivere l’atto in duplice copia (originale e copia da notificare all’Ente) presentando la seguente documentazione:
1) copia dei contratti a termine nonché dei loro eventuali rinnovi;
2) copia del provvedimento di inquadramento in ruolo;
3) recapito e-mail ove il dipendente sottoscrittore dell’atto di diffida sarà contattato per ogni successiva informazione.
UIL-RUA
Americo Maresci