giovedì 18 Luglio 2024

CUN su Spending review

Mozione sugli articoli 7 c.42 (tasse), 8 c.3 e 4 (consumi intermedi), 14 c.3 e 4. (turnover), 23 c.4 (fondo borse e prestito onore) del DL 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, G.U. 6.7.2012, S.O. n.141.

Adunanza dell’11/7/2012

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

prende atto che nel DL 6 luglio 2012, n. n. 95, relativo alla revisione della spesa pubblica in Italia, sono presenti ulteriori interventi relativi alle Università e al sistema universitario nel suo insieme.

Questi si sommano ai molti, forse anche troppi, provvedimenti normativo-finanziari che si sono già abbattuti da almeno un lustro sulle Università italiane, soprattutto pubbliche. Apparirebbe legittimo perciò attendersi una pausa normativa con stabilizzazione dei processi attivati e un consolidamento dei comportamenti innovativi indotti.

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

osserva che questo intervento normativo potrebbe non ridurre le eventuali spese improduttive degli Atenei, ma inciderà negativamente sul rinnovamento degli organici, con pericolose conseguenze su ricerca e didattica, non garantendo fra l’altro “l’invarianza dei servizi ai cittadini”.

Osserva inoltre che tale provvedimento, emanato a poche settimane dell’entrata in vigore del DL n.49/2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione … ” pubblicato in GU il 3 maggio e divenuto operativo dal 18 maggio, modifica ulteriormente le dimensioni e le dinamiche dei flussi finanziari e quindi la possibilità di programmazione.

L’Università italiana, soprattutto pubblica, non si è sottratta e non si sta sottraendo alla più generale necessità di riduzione della spesa pubblica nel Paese, ma chiede che tale intervento sia accompagnato da processi di riqualificazione e riposizionamento che mettano il sistema universitario e gli Atenei nella condizione di competere con efficacia a livello internazionale.

Pertanto vanno chiariti al più presto almeno due aspetti, pena la paralisi dei processi di programmazione, di reclutamento e di riordino negli Atenei:

– la esplicita e chiara specificazione che il “piano associati” di cui alla l. n. 220/2010 non viene in alcun modo toccato dal provvedimento e quindi procede nei tempi e nei termini già noti e definiti;

– l’esclusione dai vincoli di spesa delle risorse proprie degli Atenei.

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

ritiene poi che in fase di conversione del decreto sarebbe auspicabile l’abrogazione del vincolo del turn over al “20% nazionale reclutabile”, di cui all’art. 14, c. 3, anche perché non è difficile prevedere che nelle more della sua applicazione l’intero sistema resti del tutto immobile.

Le norme di cui all’art. 7, c. 42, che di fatto delegificano rispetto alla “contribuzione studentesca”, se da un lato possono aprire spazi di autonomia e di responsabilità degli Atenei nella valorizzazione dell’offerta formativa, dall’altro lato è facile prevedere porteranno a un aumento generalizzato delle tasse che, in assenza di adeguate politiche di diritto allo studio, produrrà effetti negativi sul patrimonio umano e culturale rappresentato dagli studenti, con diminuzione degli iscritti e dei laureati in chiara contraddizione con gli impegni sottoscritti a livello europeo.

Tale spazio di manovra va monitorato e valutato perché, specialmente in contesti a domanda rigida, può portare a soluzioni socialmente negative o addirittura finanziariamente controproducenti per gli stessi Atenei.

Appaiono positivi, infine, i provvedimenti all digital e fondo borse, mentre l’ulteriore vincolo sui consumi interni penalizza i singoli Atenei.

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