Già dal 9 marzo 2011 le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto dar seguito al collegato al lavoro (L. 183/2010) che all’ art. 21, modificando l’art. 57 del D. Lg.vo 165/01, disponeva che i Comitati Pari opportunità e i Comitati Mobbing nelle varie sedi confluissero in un unico nuovo comitato, il Comitato Unico di Garanzia, definito CUG.
La mancata costituzione entro 120 gg all’entrata in vigore della norma è definita dalla legge quale responsabilità “imputabile direttamente ai dirigenti responsabili della gestione del personale”, responsabilità “da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi”.
Le modalità di funzionamento dei CUG erano subordinate a “linee guida”, emanate nel marzo 2011.
Poichè l’INVALSI non ha costituito il CUG, si chiede di conoscere se ha provveduto a farne elemento di valutazione per il risultato dei dirigenti, come previsto dalla legge.
Si resta in attesa di urgente riscontro al fine di valutare gli eventuali seguiti di competenza.
UIL RUA
Sonia Ostrica