In seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia europea 302-305 del 18 ott.2012,(allegata) che afferma il principio di parità di trattamento tra il lavoro prestato a tempo determinato e indeterminato presso la P.A., sono pervenute numerose richieste di chiarimento.
Al riguardo la UIL RUA fa presente che ha già avviato a suo tempo le cause per il riconoscimento delle anzianità pregresse, con risultati diversi a seconda dei giudici che sono stati chiamati ad esprimersi. In alcuni casi le sentenze arriveranno a valle di tale pronunciamento, perché il giudizio era stato sospeso proprio in attesa di questa decisione.
Va detto che tali ricorsi sono differenziati se si tratta di personale appartenente ai livelli I-III oppure IV -VIII. Infatti per il profilo Ricercatore-Tecnologo l’anzianità maturata permette l’inserimento in una fascia economica e giuridica superiore, per cui il ricorso ha fondamento per un immediato riconoscimento sotto il profilo economico.
Per i profili Tecnici Amministrativi tale riconoscimento può essere utile solo ai fini dell’art.54 per le progressioni di livello che prevedono una procedura concorsuale. Quindi la maggiore anzianità è utile per i successivi concorsi, perché l’accoglimento del ricorso non porterebbe ad un immediato beneficio economico.
Per il personale C.R.A. c’è anche da tener presente che il periodo prestato a tempo determinato non sempre è stato svolto nei medesimi profili della ricerca, anche se a questo è stato equiparato in fase di stabilizzazione. Questa circostanza deve essere tenuta presente dai ricorrenti che intendessero avviare detta procedura. Infatti al punto 43 di detta sentenza è riportato:
“Spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio verificare se le ricorrenti nei procedimenti principali, allorché esercitavano le loro funzioni presso I’AGCM nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, si trovassero in una situazione comparabile a quella dei dipendenti di ruolo assunti a tempo indeterminato da questa stessa autorità …”
In ogni caso il C.R.A. in fase concorsuale ha riconosciuto il tempo determinato come requisito posseduto ai fini della partecipazione all’art.54; quindi l’unico beneficio che si potrebbe eventualmente ottenere in caso di ricorso, e qualora il giudice riconoscesse la richiesta dei ricorrenti, sarebbe una anzianità solo giuridica non collegata a nessun beneficio economico diretto. Coloro che fossero interessati sono pregati di contattare Mario Finoia per eventuali ulteriori iniziative del riconoscimento delle anzianità.
UIL RUA CRA
Sonia Ostrica Mario Finoia