giovedì 28 Novembre 2024

CRA: Circolare orario di Lavoro Ricercatori e Tecnologi

Con nota 6624 del 16/9/2011 il C.R.A. ha emanato una circolare inerente l’oggetto.

Tale nota era stata sollecitata dalle stesse oo.ss., in quanto le modalità di orario di lavoro adottate dalle varie strutture sul territorio avevano diverse interpretazioni, spesso restrittive rispetto al disposto contrattuale.

La nota emanata dal C.R.A. non è stata concertata, anzi ha ingenerato qualche equivoco anche laddove la procedura intendeva seguire il dettato contrattuale.

Questa O.S. chiede che la circolare in oggetto sia ritirata e ridiscussa in apposito tavolo di concertazione.

Sul punto 1 si precisa che le ore eccedenti i 22 giorni interi possono essere fruiti in assenze parziali giornaliere anche entro l’anno in corso, né è deducibile da nessuna parte che esse slittino all’ano successivo.

Sul punto 2 – AUTOCERTIFICAZIONE – rileviamo le violazioni più gravi, in quanto il CRA fa riferimento ad una propria (inconsueta) modulistica in cui si chiede di fornire elementi del servizio svolto anche su punti non dovuti (“presso”, “attività e/o progetto di ricerca” nell’ambito del quale si svolge l’attività fuori sede); inoltre la circolare precisa che le dichiarazioni devono essere verificabili, senza chiarire finalità e modalità di verifica, ignorando le prerogative contrattuali di comparto.

La UIL fa quindi nuovamente presente, e per l’ennesima volta, che l’autocertificazione deve essere limitata all’indicazione temporale, e non deve essere sottoposta ad autorizzazione preventiva.

In merito alla malintesa “verifica” dell’attività svolta, si precisa che la ricerca non produce atti materiali in misura diretta e proporzionale all’impegno profuso, né le attività fuori sede si svolgono esclusivamente sulla base di progetti già approvati (anzi semmai è il contrario, si va fuori spesso per acquisire progetti ancora non definiti); quindi rimane incomprensibile cosa si intenda per “verifica” dell’attività – ove peraltro l’attività dei ricercatori è verificata e valutata nelle procedure di progressione di carriera, e ove l’autocertificazione richiami alle responsabilità diretti e personali del dichiarante.

Se lo scopo recondito fosse invece affermare che i ricercatori fanno affermazioni mendaci, questa è storia che richiede approfondimenti certamente non esauribili con la circolare proposta.

Inoltre, a fronte di indicazioni volte a regolare in modo burocratico il rapporto di lavoro senza tenere in nessun conto le specificità professionali, riteniamo debbano essere i Direttori delle strutture, da cui tale personale dipende in maniera funzionale, a garantire le necessità della comunità scientifica, senza essere chiamati ad esercitare invece funzioni di meri “portavoce” o, peggio, di controllori sguinzagliati dalla sede centrale.

Infine, e nel metodo, per quanto riguarda la procedura di trasmissione telematica, si rappresenta ancora una volta che il CRA non è in regola con la Posta Certificata, tant’è che la casella cra@pec.entecra.it non è tra quelle ammesse a ricevere posta certificata della Pubblica Amministrazione [www.postacertificata.gov.it].

Appare inoltre strano che si richiami la procedura di atto notorio per trasmettere le dichiarazioni, quando lo stesso C.R.A. invia le circolari in modo non protetto, senza firma digitale, con copie molto sbiadite. Ciò premesso, anche la circolare in oggetto sarebbe da ritenersi inesistente.

Si chiede nuovamente il ritiro della circolare e si resta in attesa di una convocazione urgente sull’argomento.

UIL RUA C.R.A.

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