La legge 78/10 ha determinato lo scioglimento dell’ISPESL e il suo assorbimento in INAIL.
Il periodo finora trascorso ha consentito, grazie agli incontri svoltisi con regolarità tra OO.SS. e il nuovo interlocutore INAIL, un recupero di pregressi per certi aspetti molto pesanti, ma prevalentemente di natura economica.
Probabilmente in attesa degli atti “di natura non regolamentare” cui la norma demandava il trasferimento delle risorse e quindi la “sistematizzazione” dell’ISPESL, l’INAIL non ha a tutt’oggi ritenuto di convocare un incontro per un confronto inerente l’armonizzazione delle competenze, professionalità, procedure, oneri dell’ex ISPESL in quelle INAIL.
Il sistema ricerca ISPESL in INAIL ancora non ha ancora una collocazione propria e ben definita, né le OO.SS. sono state a tutt’oggi coinvolte in nessun momento propositivo o organizzativo sull’assetto delle strutture e l’organizzazione del lavoro né sul futuro dell’istituzione in generale.
La situazione è di status quo: ma la riproposizione di procedure ereditate dal vecchio sistema, ad esempio in materia di conferimento incarichi o di emanazione di atti e circolari, rischiano a nostro avviso di perpetrare anche problematiche e sofferenze delle professionalità, mortificando in particolare quelle periferiche – anche amministrative – ad alto contenuto professionale.
In occasione degli ultimi incontri sono emerse alcune problematicità che preoccupano fortemente: per restare in tema di “performance”, l’INAIL intenderebbe sottoporre i Tecnologi, inseriti in strutture non di ricerca, alla valutazione, assimilandolo al personale dei livelli IV-VIII. Ciò cozzerebbe con quanto già affermato e recentemente confermato dalla legge Gelmini: infatti, anche se il DPCM non è ancora pubblicato, i contenuti conosciuti ribadiscono che per il personale dei primi tre livelli – appartenenti ad entrambi i profili di Ricercatore e Tecnologo – sarà l’ANVUR a definirne gli obiettivi. Ciò esclude ogni possibilità di sottostare alla valutazione che la legge 150/2010 “Brunetta” già definisce.
Sembrerebbe altresì che l’INAIL stia procedendo a definire un nuovo assetto ordinamentale, e ciò senza che risulti chiarito appieno se il grado di integrazione tra la mission e le funzioni dell’ISPESL confluirà totalmente in quelle dell’INAIL.
E’ evidente che il mantenimento di una “specifica area di ricerca” all’interno dell’INAIL, come previsto dalla legge 78 di accorpamento, consente di presumere che l’ex ISPESL sarà chiamato a continuare ad eseguire tutte le precedenti attività: ma per farlo, è necessario che ci sia una struttura che sia in grado di rispondere, quindi semmai potenziata anziché indebolita, con un piano triennale ed una configurazione istituzionale che ne consenta l’individuazione come area “di ricerca” a tutti gli effetti – a partire da un piano triennale di attività, da una programmazione sulle risorse umane, dalle garanzie sulle interlocuzioni nazionali ed internazionali o comunitarie in particolare
Per arrivare a questo che auspichiamo sia un obiettivo condiviso, è necessario che l’INAIL attivi un vero confronto “ad hoc” sulla materia, nella convinzione che solo a valle di tale processo sarà possibile emanare tutti gli atti interni conseguenti in materia anche di organizzazione e/o ordinamento.
Si resta quindi in attesa di una cortese urgente convocazione sul tema della organizzazione dell’”area della ricerca” all’interno dell’INAIL e su tutti gli aspetti ad esso correlati, per avviare il confronto richiesto, in quanto propedeutico a tutti gli atti conseguenti.