lunedì 23 Dicembre 2024

ARAN, rilevazione obiettiva della presenza in servizio: risposta al quesito richiesto dalla Direzione Generale AFAM

Con nota n.534 del 14-12-2010 la Direzione Generale AFAM ha formulato all’ARAN un quesito relativo all’art. 4, comma 3 del CCNL AFAM 4-8-2010, riguardante la rilevazione obiettiva della presenza in servizio.

 Il quesito, su richiesta di alcune Organizzazioni Sindacali, invita l’Agenzia ad esprimere il proprio parere in merito alla corretta applicazione delle norme contrattuali in questione.

 La UIL RUA, che non é tra le Organizzazioni Sindacali richiedenti il quesito, rileva che la risposta dell’ARAN ribadisce quanto da noi espresso con lettera del 16 novembre 2010 inviata alla Direzione Generale AFAM.

 L’ARAN, infatti, pur affermando:

“… che solo una certificazione con sistemi elettronici possa rispondere al requisito di “obiettività” della rilevazione della presenza in servizio del lavoratore nell’istituzione previsto dal succitato contratto.”

ribadisce, per quanto attiene ai docenti, l’efficacia dell’art. 25 comma 5: “Ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro, vidimato dal direttore, nel quale annota l’argomento e la durata della lezione o dell’esercitazione tenuta, apponendovi la firma. Lo stesso viene definitivamente depositato presso la segreteria alla chiusura dei corsi e fa fede ai fini del computo del monte orario.”.

 Pertanto l’art. 4, c. 3 del CCNL del 4 agosto 2010 (rilevazione obiettiva della presenza in servizio) e l’art. 25 del CCNL del 16 febbraio 2005 (computo del monte orario dei docenti), perseguono finalità diverse:

  1. la prima attiene al computo dei momenti di presenza e di assenza;
  2. la seconda attiene al computo del monte ore dei docenti.
UIL RUA
(Giovanni Pucciarmati)
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Il Punto del Segretario Generale

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