lunedì 23 Dicembre 2024

AFAM: Cessazione e trattenimento in servizio del personale – Anno accademico 2011-2012

Come di consueto si forniscono le indicazioni operative relative alle cessazioni e ai trattenimenti in servizio per l’anno accademico 2011/12.

• Requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico.

In primo luogo si evidenzia che, al pari del settore scolastico, i requisiti necessari per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono: 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione [quota 96], già maturati o da maturarsi entro il 31 dicembre 2011 (articolo 1, comma 6, lettera c), della Legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247).
Ai fini del raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti, al 31 dicembre 2011, sono: 60 anni di età e 35 di contribuzione, da considerarsi senza alcuna forma di arrotondamento, mentre l’ulteriore anno necessario per conseguire la quota 96 può essere anche ottenuto con frazioni diverse di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione), da considerarsi sempre al 31 dicembre 2011.
Si rammenta, inoltre, che l’art. 22-ter del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’art. 12 c. 12-sexies del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal 1° gennaio 2010, a cadenze determinate, ha elevato il requisito dei sessanta anni di età che consentiva alle lavoratrici di accedere al trattamento di quiescenza secondo le regole del pensionamento di vecchiaia; per quest’anno occorrono 61 anni, da compiersi entro il 31.12.2011.

• Trattenimento in servizio

Per quanto attiene ai trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni, previsti dall’art. 16 c. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’art. 72 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, si segnala che l’articolo 9, comma 31, del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, li ha equiparati a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti. Al riguardo, nel richiamare le note in materia degli ultimi anni  invitando codeste Istituzioni a darne puntuale applicazione, si rammenta che la concessione del biennio di permanenza in servizio oltre il compimento del limite di età non è più automatica. L’amministrazione, pertanto, tenendo conto delle proprie esigenze organizzative e funzionali, nonché dell’esperienza professionale degli interessati, ha facoltà di accettare o meno le domande di trattenimento (presentabili esclusivamente da coloro che compiono il 65° anno di età entro il 31 ottobre 2011 e che, a tale data, non hanno maturato il 40° anno di servizio) e di concederlo, eventualmente, anche per un solo anno e comunque non oltre il compimento del 40° anno di anzianità contributiva, tenuto conto che nella nuova disciplina è prioritario il soddisfacimento delle esigenze dell’amministrazione rispetto a quelle dei singoli dipendenti.
La condotta dell’amministrazione non deve risultare contraddittoria o incoerente e la valutazione deve tener conto di condizioni oggettive quali:

– esigenze didattiche e gestionali dell’istituzione correlate alla propria programmazione;
– particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente, anche in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare;
– esigenze connesse ad una efficiente erogazione dei servizi.

Si ribadisce, anche, che la valutazione dei presupposti del trattenimento in servizio è demandata al Consiglio di Amministrazione – previo motivato parere del Consiglio Accademico, per il personale docente, e del Direttore amministrativo, per il personale amministrativo e tecnico – che accoglierà o rigetterà le istanze degli interessati con proprie deliberazioni, supportate da idonee motivazioni espresse in dettaglio, che devono essere comunicate agli interessati.
Le SS.LL., pertanto, dovranno attivare le procedure e convocare gli organi in questione entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di cessazione e trattenimento in servizio che, per l’a.a. 2011/12, viene fissata al 28 febbraio 2011.
Si rammenta, inoltre, che l’amministrazione è tenuta ad accogliere, senza valutazione  discrezionale, le domande di trattenimento in servizio di coloro che, alla data di collocamento a riposo, non abbiano ancora raggiunto il requisito minimo di contribuzione per conseguire il diritto a pensione.
Sempre nell’ambito del trattenimento in servizio, si conferma l’applicazione, anche al personale delle Istituzioni Afam, delle disposizioni di cui all’art. 15 della Legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente la possibilità di essere trattenuti in servizio fino ad un massimo di un quinquennio e non oltre il 70° anno di età in presenza di determinati requisiti (essere stati in servizio alla data dell’1.10.1974 e non aver raggiunto il massimo della pensione oppure non aver raggiunto il minimo della pensione al compimento del 65° anno di età).
Tutte le deliberazioni concernenti i trattenimenti in servizio dovranno essere tempestivamente inviate allo scrivente e comunque non oltre i tre giorni successivi alla relativa riunione del Consiglio di Amministrazione.

• Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Per quanto attiene, infine, alla possibilità di risolvere unilateralmente, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro di coloro che abbiano compiuto l’anzianità contributiva massima di 40 anni, prevista dal comma 11 dell’articolo 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n. 133/2008 e modificato dal D.L. n. 78/09, convertito dalla Legge n. 102/2009, si rappresenta che, nel caso in cui ci si intenda avvalere di tale facoltà, il Direttore amministrativo, entro il 28 febbraio 2011, dovrà comunicare al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione l’elenco di coloro che raggiungeranno pienamente tale anzianità entro il 31 ottobre 2011. A tal fine, si precisa che i periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni nella sola ipotesi in cui sia già intervenuto il relativo provvedimento. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio Accademico per il personale docente e del Direttore amministrativo per il personale non docente, potrà deliberare la risoluzione del rapporto di lavoro degli interessati entro il medesimo termine  previsto per i trattenimenti in servizio (30 marzo  2011), ovviamente supportandola con motivazioni congrue ed oggettive. Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro non potrà avere decorrenza precedente all’1.11.2011, data di inizio dell’a.a. 2011/12 e andrà notificato agli interessati entro e non oltre il 20 aprile 2011, stante il richiesto  preavviso semestrale. Si evidenzia, infine, che qualora gli interessati, nel triennio di vigenza della normativa in questione, abbiano titolo al conseguimento di un ulteriore scatto stipendiale, la risoluzione del rapporto di lavoro sarà differita a tale data, sempreché sia ancora compresa nell’ambito di applicazione di essa.

• Tempistica.

Le domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio a qualsiasi titolo oltre il compimento del 65° anno di età, di cessazione anticipata rispetto alla data finale indicata in un precedente provvedimento di permanenza in servizio e quelle di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica dovranno essere presentate nell’Istituzione di titolarità entro e non oltre il 28 febbraio 2011; si precisa che tutte le domande presentate valgono, per gli effetti, dal 1° novembre 2011.
La revoca delle istanze sopra citate è consentita esclusivamente entro la medesima data del 28 febbraio 2011.
Si rammenta che le domande di cessazione dal servizio, nonché l’eventuale revoca delle stesse, dovranno essere presentate direttamente dagli interessati, anche alla competente sede provinciale dell’INPDAP (nota Miur-Afam del 14.3.2005, prot. n. 1550).
Entro il 19 marzo 2011 codeste Istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico del proprio personale e comunicare l’eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari interessati, indicando loro la possibilità di ritirare la domanda entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
L’accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio e di dimissioni volontarie si intende avvenuta alla data del 30 marzo 2011, senza l’emissione di un provvedimento formale.
Entro la medesima data del 30 marzo 2011, lo scrivente comunicherà l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni nei casi in cui sia in corso un procedimento disciplinare; a tal fine i nominativi di coloro che hanno presentato domanda di dimissioni volontarie dovranno essere tempestivamente comunicati al Ministero a mezzo fax al numero 06/58497736. Nell’ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.
Dal 31 marzo al 6 aprile 2011, attraverso il collegamento al sito riservato, sarà effettuato l’inserimento al sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno dal servizio o che continueranno a prestare servizio oltre il limite di età a decorrere dall’1.11.2011.
Si confida nel rispetto dei tempi sopraindicati, inevitabilmente correlati ai successivi adempimenti procedurali per la mobilità del personale e per la copertura dei posti vacanti.
Nell’invitare le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente, si rammenta che la valutazione delle domande, secondo le regole sopra esposte, è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione di codeste Istituzioni che ne assume la relativa responsabilità.

IL DIRETTORE GENERALE
– Dott. Giorgio Bruno CIVELLO –

Il Punto del Segretario Generale

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