lunedì 23 Dicembre 2024

Docenti AFAM: Rilevazione obiettiva della presenza in servizio

L’art. 4 del CCNL per il personale delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, sottoscritto il 4 agosto 2010, ha introdotto all’art. 10 il comma 9 del CCNL 16/02/2005, nella seguente formulazione:

“Onde consentire un corretto computo dei momenti di presenza e assenza, tutto il personale, docente e tecnico-amministrativo, deve essere sottoposto ad una rilevazione obiettiva della presenza in servizio, ai sensi delle  normative vigenti in materia”.

Le “normative vigenti in materia”, fanno riferimento principalmente alla legge 724/94, il cui capo III recante Disposizioni in materia di pubblico impiego, all’art. 22 (Personale), al comma 3, statuisce, per la generalità del pubblico impiego:

“3. L’articolazione dell’orario di servizio, dell’orario di apertura al pubblico e dell’orario di lavoro è definita, con le procedure di cui all’articolo 10, all’articolo 16, comma 1, lettera d), ed all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell’utenza. L’orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.”

Occorre preliminarmente rilevare che la disposizione dell’art. 4 in discorso non ha carattere innovativo. Infatti, il C.C.N.L. 2005, all’art.49, c.1. lett. h) riportava tra gli obblighi del personale docente quello di:

“rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze”.

Detta disposizione non ha abrogato, né derogato al disposto di cui al successivo art. 25 del C.C.N.L. – che ha carattere speciale per il personale docente – ed espressamente prevede che:

“ciascun professore deve tenere per ogni corso, un registro, vidimato dal direttore, nel quale annota l’argomento e la durata della lezione e dell’esercitazione tenuta, apponendovi la firma. Lo stesso viene definitivamente depositato presso la segreteria alla chiusura dei corsi e fa fede ai fini del computo del monte ore”.

Premesso quanto sopra, appare di tutta evidenza che:

1.      la disposizione di cui all’ art. 10, comma 9 del C.C.N.L. nel testo novellato dall’art. 4, c. 3 del CCNL del 4 agosto 2010 e quella di cui all’art. 25 del medesimo CCNL, perseguono  finalità diverse e tra loro non coincidenti: la prima attiene al computo dei momenti di presenza e di assenza; la seconda attiene al computo del monte ore;

2.      ai fini del computo del monte ore fa fede esclusivamente il registro, come espressamente previsto dall’art. 25 C.C.N.L., che in quanto norma speciale non può essere derogata da una norma di carattere generale. Per il medesimo motivo in caso di eventuale contrasto tra la rilevazione effettuata ai fini dell’art. 10 e quella effettuata ai fini dell’art. 25, prevale quest’ultima;

3.      i dati ottenuti con la rilevazione di cui all’art. 10 non sono destinati ad incrociarsi con quelli ottenuti con la rilevazione di cui all’art. 25, perché:

a.       attengono  a finalità diverse;

b.      perché, ove ciò accadesse, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il personale docente delle Istituzioni AFAM, soggetto ad un doppio sistema di rilevazione per la medesima prestazione e la generalità del pubblico impiego soggetto ad una unica modalità di rilevazione. Tale disparità sarebbe ancor più grave se i dati dovessero essere incrociati per fini di controllo  della presenza;

c.       il controllo incrociato non è previsto da alcuna norma contrattuale o di legge espressa (è previsto il solo computo); rivestirebbe in ogni caso carattere di eccezionalità supportata da idonea motivazione. Ove inserito nella ordinaria attività degli uffici di segreteria, contrasterebbe con il principio di ragionevolezza ed i conseguenti principi di semplificazione ed efficienza della azione amministrativa, richiedendo una quantità di tempo peraltro non compatibile con le dotazioni organiche del personale T.A. degli Istituti e non proporzionata al fine che si intenderebbe perseguire.

Inoltre, la previsione dell’art. 3, comma 83, della L. n. 244 del 2007 (finanziaria 2008):

“Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.”

secondo la quale possa riferirsi alle ore cosiddette “aggiuntive” di docenza è di dubbia applicabilità.

È vero che il D.Lgs. n. 66 del 08/04/2003 all’art. 1, comma 2, lettera c) definisce:

“«lavoro straordinario»: è il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro”.

Ma sempre lo stesso D.Lgs. all’art. 5, comma 4, determina che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto e ammesso in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;

c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.

Dato che le ore di docenza rientrano in un quadro istituzionale di programmazione delle attività didattiche e che, quindi, sono determinabili e di fatto decise per ogni docente all’inizio di ogni anno accademico non hanno carattere di eccezionalità, di forza maggiore o di eventi particolari. Pertanto non rientrano in nessuna delle condizioni dell’art. 5 D.Lgs. 66/03. Invece tali ore di docenza sarebbero assimilabili, eventualmente, alle ore eccedenti l’orario “cattedra” come previsto dal D.P.R. 399/88 che sono, appunto, programmabili per tutto l’anno accademico.

Pertanto questa Organizzazione Sindacale ritiene che, alla luce della normativa vigente, l’accertamento obiettivo del monte ore dei docenti comprese le ore “aggiuntive (eccedenti)” degli stessi debba essere computato con l’unico strumento certificato: il registro di corso.

Distinti saluti.

UIL RUA
(Segreteria Nazionale)

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