Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n.122.
Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo l, comma l, legge 30 luglio 2010, n.122, proseguendo nell’azione di contenimento della spesa pubblica, già avviata con precedenti provvedimenti e leggi finanziarie, ha previsto all’articolo 6 ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento.
In particolare, in ordine all’ultimo periodo del comma 12, ove viene stabilito che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e relative disposizioni di attuazione, non siapplicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”, le Amministrazioni evidenziano numerosi dubbi che, se non chiariti, potrebbero rendere la disposizione inefficace per il contenimento della spesa pubblica.
In particolare, le Amministrazioni chiedono chiarimenti in ordine alla portata applicativa di quanto disposto dal comma 12 del citato articolo 6, evidenziando la necessità dell’esclusione, dall’ambito applicativo della norma, del personale che svolge compiti ispettivi ai sensi del 4° periodo del comma 12.
Quanto precede in considerazione del fatto che tale personale si trova a svolgere la propria attività in sedi geografiche particolarmente disagiate e, conseguentemente, costretto a prolungare o ad anticipare il periodo di missione con conseguenti maggiori spese di vitto e alloggio.
E’ stato, altresì, evidenziato che le suindicate criticità determinano disfunzioni sull’efficacia dell’azione amministrativa di alcuni uffici anche con riferimento alle attività di verifica e controllo del personale, non necessariamente appartenente ai ruoli ispettivi, che si trovano nelle medesime condizioni di disagio sopra indicate.
Al riguardo, si ritiene di poter convenire sull’esclusione dalla disposizione in esame del personale adibito a funzioni ispettive, di cui al quarto periodo del comma 12, nonché, avuto riguardo alla natura dell’attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo.
Resta, comunque, ferma la necessità che anche il personale adibito a compiti ispettivi e di verifica e controllo si attenga ai principi di contenimento della spesa contenuti nella disposizione in esame, facendo ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detta scelta sia imposta dalle situazioni di disagio sopra evidenziate e, in ogni caso, qualora risulti economicamente più vantaggioso.
A tal proposito, i dirigenti competenti a rilasciare le autorizzazioni in questione dovranno pur sempre verificare, in concreto, la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso all’utilizzo del mezzo proprio.
Va precisato che conserva efficacia l’art. 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che prevede la facoltà dell’amministrazione di concedere l’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio a favore del dipendente che debba recarsi per servizio oltre i limiti della circoscrizione provinciale.
Tale disposizione continua ad operare non solo per il personale non contrattualizzato – per il quale, peraltro, resta fermo il quadro normativo preesistente al decreto legge n. 78/10 – ma, altresì, nei confronti del personale contrattualizzato, anche se impegnato nello svolgimento di compiti diversi da quelli ispettivi, di verifica e controllo. In tale ipotesi l’autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall’Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia e resta, comunque, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio.
Il Ragioniere generale dello Stato