Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
per l’utilizzo del fondo d’istituto relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale
Il giorno 12 luglio 2011, alle ore 17,30, ha avuto luogo, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sito in Piazzale Kennedy 20, Roma, l’incontro tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Sono presenti:
per la parte pubblica Dott. Giorgio Bruno Civello firmato Dott. Gianfranco Minisola firmato Dott.ssa Sandra Troscia Graziosi firmato |
Per le Organizzazioni Sindacali CISL Università firmato UIL AFAM firmato CONFSAL SNALS non firmato Unione Artisti UNAMS non firmato |
Le parti:
- considerato che sono stati sottoscritti i CCNL relativi al quadriennio giuridico ed economico 2006/09
- considerata la necessità di rivedere il CCNI sottoscritto il 22 luglio 2005 per adeguare la trattativa decentrata presso le Istituzioni dell’Afam alle sopravvenute disposizioni
- visto il DPCM del 26 gennaio 2011 per la determinazione dei limiti e delle modalità applicative delle disposizioni del Titolo II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Finalità e campo di applicazione)
- Il contratto collettivo integrativo viene stipulato per disciplinare l’utilizzazione del fondo di istituto per il personale delle istituzioni di cui all’art. 1 della legge 508 del 21 dicembre 1999
(Decorrenza e durata)
- Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto integrativo hanno validità a decorrere dall’anno accademico 2010/2011, salvo diverse decorrenze indicate nei successivi articoli.
- Il contratto si intende tacitamente prorogato per i successivi anni accademici salvo disdetta di una delle due parti contraenti da effettuarsi entro il 30 settembre antecedente l’inizio di un nuovo anno accademico.
- Il fondo di istituto è costituito dai fondi di natura contrattuale come definiti dall’art. 17 del CCNL quadriennio normativo 2006/09 e biennio economico 2006/07 detratte le risorse già definite per la loro finalizzazione dall’art. 4 del CCNL biennio economico 2008/09. Il fondo di istituto è assegnato alle istituzioni in relazione alla consistenza organica.
- Solo con apposita e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in sede di programmazione delle attività e in caso di effettiva necessità, il fondo di cui al comma 1 può essere integrato con altre risorse di bilancio, per far fronte a maggiori esigenze didattiche, di produzione e ricerca o di natura amministrativa.
- A decorrere dall’anno accademico 2011/2012 al personale tecnico-amministrativo deve destinarsi una quota parte del fondo di cui al comma 1 non inferiore al 25%.
- Al termine dell’anno finanziario le economie realizzate sugli eventuali ulteriori stanziamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione non possono considerarsi quali economie vincolate e confluiscono pertanto in maniera indistinta nel fondo avanzo di amministrazione.
- Per le funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica, per le attività di rilevanza esterna comunque connesse con il funzionamento dell’istituzione, la contrattazione integrativa d’istituto può prevedere specifiche indennità annue complessive, per importi non superiori a €. 8.500,00 pro-capite. Il predetto limite si applica anche nel caso di svolgimento di più incarichi.
- A decorrere dall’anno accademico 2011/2012, tenuto conto della programmazione didattica definita dall’istituzione, le ore di didattica aggiuntiva comunque svolte per il funzionamento dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti didattici, non possono essere a carico del fondo di Istituto e sono finanziate esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dai consigli di amministrazione, secondo le modalità definite nel presente articolo in applicazione dell’art. 23 del CCNL 16 febbraio 2005.
- Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio Accademico, disciplina con regolamento le modalità e le procedure per l’attribuzione di ore di didattica aggiuntiva e per l’affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi, nonché per la determinazione dei relativi compensi. Nel caso di attribuzione d’incarichi o moduli diversi da quelli di titolarità il compenso da erogare in misura forfettaria non può essere inferiore a €1.000,00 e superiore a €8.000,00, tenuto conto della tipologia dell’insegnamento e dell’impegno complessivo. In ogni caso, le procedure vanno definite nel rispetto della programmazione didattica annuale, da definire in via preliminare.
- L’affidamento degli incarichi è deliberato dal Consiglio di amministrazione che ne assicura la contestuale copertura finanziaria.
- Nessun compenso può essere erogato se non previa verifica del completamento dell’orario d’obbligo, da parte del docente incaricato, di cui all’art. 12 del CCNL del 4 agosto 2010.
- Al fine di garantire la funzionalità e l’efficienza dei servizi, la contrattazione integrativa d’istituto può prevedere specifici compensi connessi ad incarichi di coordinamento di unità operative tecniche e amministrative nonché compensi per specifiche attività aggiuntive di particolare impegno rese dal personale appartenente alle aree 1 2 e 3, per importi non superiori a €. 4.000,00 pro-capite. Il predetto limite si applica anche nel caso di svolgimento di più incarichi.
- Le indennità orarie per le prestazioni aggiuntive oltre l’orario d’obbligo rese dal personale tecnico e amministrativo sono retribuite con i seguenti importi:
area 3 € 19
area 2 € 18
area 1 € 16 - La contrattazione integrativa di Istituto potrà definire importi maggiori di quelli di cui al comma precedente in relazioni ad attività che si svolgono in orari notturni e/o festivi.
- Le prestazioni orarie aggiuntive di cui al presente articolo non potranno essere retribuite se non certificate mediante l’adozione di sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze.
- Le disposizioni del presente articolo decorrono dall’anno accademico 2011/2012.
- In applicazione dell’art. 40 del CCNL del 16 febbraio 2005 al personale EP è attribuita una indennità di amministrazione di €. 4.500,00.
- Al personale EP che svolge le funzioni di Direttore Amministrativo di cui all’art. 13 del DPR 132/03 e a quello di cui all’art. 9, comma 6, del CCNL 2008/09, la predetta indennità è attribuita nella misura di € 7.000,00.
- L’indennità di cui ai commi precedenti sono inoltre attribuite nella misura del 70% dell’importo di cui al comma 1 al personale EP che svolge ad interim presso altra Istituzione le funzioni di Direttore di Ragioneria, e nella misura del 70% dell’importo di cui al comma 2 al personale EP che svolge ad interim le funzioni di Direttore Amministrativo.
- Le indennità di cui al presente articolo sono incrementate del 10% per le istituzioni che hanno una dotazione organica complessiva superiore a 50 unità e di un ulteriore 10%, fino ad un massimo del 50%, per ogni 20 unità oltre le 80.
- Le predette indennità annue sono erogate con cadenza mensile per 12 mensilità, sono omnicomprensive e non sono cumulabili con altri compensi a carico del fondo di Istituto o del bilancio, salvo che con quelli spettanti per le attività svolte ai sensi dell’art. 8, e spettano in misura intera al personale in particolari situazioni di stato ai sensi dell’art. 62 del CCNL del 16 febbraio 2005.
- Per le attività svolte per conto di soggetti pubblici o privati possono prevedersi compensi aggiuntivi a favore del personale che partecipa ai relativi progetti.
- Le modalità e le procedure per regolamentare le attività di cui al presente articolo sono definite in uno specifico regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione che, in particolare, definisce le tipologie delle attività e individua criteri e limiti per l’erogazione dei compensi al personale che svolge effettivamente la prestazione oggetto del contratto o convenzione, previa definizione di criteri generali in sede di contrattazione decentrata.
- Il regolamento di cui al comma precedente dovrà in ogni caso prevedere che una quota non inferiore al 10% delle somme introitate per attività conto terzi deve affluire nel bilancio dell’Istituzione.
- Nelle predette attività “conto terzi” non rientrano quelle attività istituzionali che, seppur sostenute attraverso contributi erogati da soggetti esterni, non siano effettivamente correlate a obblighi di natura contrattuale o convenzionale nell’ambito di uno specifico rapporto sinallagmatico.
- Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa di riferimento per la contrattazione decentrata ed in particolare ai principi, ai controlli e alle forme di pubblicità di cui all’art. 40 e 40-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e agli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del 16 febbraio 2005 e successive modificazioni.
- Tutti i compensi corrisposti a qualsiasi titolo al personale costituiscono oggetto di informativa successiva alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali di Istituto.
per la parte pubblica Dott. Giorgio Bruno Civello firmato Dott. Gianfranco Minisola firmato Dott.ssa Sandra Troscia Graziosi firmato |
Per le Organizzazioni Sindacali CISL Università firmato UIL AFAM firmato CONFSAL SNALS non firmato Unione Artisti UNAMS non firmato |