mercoledì 2 Aprile 2025

    CCNL Ricerca Biennio Economico 1996-1997

    CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO RICERCA – PARTE ECONOMICA – BIENNIO 1996/1997

    INDICE

    Art. 1 – Durata e decorrenza del contratto biennale

    Art. 2 – Aumenti degli stipendi tabellari

    Art. 3 – Personale con profilo/livello di ispettore generale e di direttore di divisione

    Art. 4 – Effetti dei benefici

    Art. 5 – Finanziamento del trattamento accessorio

    Art. 6 – Risorse aggiuntive

    Art. 7 – Indennità di Ente

    Art. 1 – Durata e decorrenza del contratto biennale

    1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1gennaio 1996 – 31 dicembre 1997.

    2.Per quanto non modificato dal presente contratto di rinnovo, continuano ad applicarsi le clausole della parte seconda, relative al trattamento economico, del CCNL, stipulato in data 7 ottobre 1996, i cui effetti sono estesi al biennio 1996-1997.

    Art. 2 – Aumenti degli stipendi tabellari

    1. Gli stipendi tabellari come stabiliti dall’art. 39, comma 1 del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

    dal 1 gennaio 1996

    Profilo/livello

    IV

    L. 98.000

    Profilo/livello

    V

    L. 89.000

    Profilo/livello

    VI

    L. 81.000

    Profilo/livello

    VII

    L. 74.000

    Profilo/livello

    VIII

    L. 70.000

    Profilo/livello

    IX

    L. 66.000

    Profilo/livello

    X

    L. 63.000

    dal 1 novembre 1996 ulteriori importi :

    Profilo/livello

    IV

    L. 112.000

    Profilo/livello

    V

    L. 101.000

    Profilo/livello

    VI

    L. 93.000

    Profilo/livello

    VII

    L. 85.000

    Profilo/livello

    VIII

    L. 80.000

    Profilo/livello

    IX

    L. 76.000

    Profilo/livello

    X

    L. 72.000

    dal 1 luglio 1997 ulteriori importi

    Profilo/livello

    IV

    L. 74.000

    Profilo/livello

    V

    L. 64.000

    Profilo/livello

    VI

    L. 59.000

    Profilo/livello

    VII

    L. 54.000

    Profilo/livello

    VIII

    L. 50.000

    Profilo/livello

    IX

    L. 48.000

    Profilo/livello

    X

    L. 46.000

    Art. 3 – Personale con profilo/livello di ispettore generale e di direttore di divisione

    artt. 60 e 61 del DPR 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88

    1.Gli stipendi tabellari di cui all’art. 40, comma 1 del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

    dal 1 gennaio 1996

    · Direttore di divisione

    L. 113.000

    · Ispettore Generale

    L. 122.000

    dal 1 novembre 1996

    · Direttore di divisione

    L. 130.000

    · Ispettore Generale

    L. 139.000

    dal 1 luglio 1997

    · Direttore di divisione

    L. 81.000

    · Ispettore Generale

    L. 87.000

    Art. 4 – Effetti dei benefici

    1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di fine servizio, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

    Gli incrementi stipendiali di cui agli artt. 2 e 3 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamento maturati alla data di cessazione dal servizio.

    Trattamento accessorio

    Art. 5 – Finanziamento del trattamento accessorio

    1. Le risorse di cui all’art. 43, comma 1, del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementate, a decorrere dall’1.1.1997 di un importo pari allo 0.63% del monte salari riferito all’anno 1995 e relativo al personale destinatario del presente contratto e dal 31.12.1997, a valere dal 1 gennaio 1998, di un ulteriore importo pari allo 0.78% del medesimo monte salari.

    2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite proporzionalmente tra gli istituti ricompresi nell’art. 43, comma 2. In ogni caso gli incrementi della voce “compensi per il lavoro straordinario” di cui all’art. 43, comma 2, lettera a), non possono comportare aumenti del tetto complessivo di ore di lavoro straordinario effettuate nell’anno 1996.

    3. Qualora gli Enti diano applicazione a quanto previsto dall’art. 6 del presente CCNL, la ripartizione di cui al comma 2 sarà disposta con l’esclusione della voce “produttività collettiva ed individuale”, di cui all’art. 43, coma 2, lettera a) del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996.

    Art. 6 – Risorse aggiuntive

    1. Gli Enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal D. Lgs. n. 29/93 e che abbiano introdotto strumenti di programmazione e controllo dell’attività e di verifica dei risultati possono incrementare ulteriormente, con oneri a proprio carico, il finanziamento del trattamento accessorio nella misura dell’1% – come tetto massimo – del monte salari relativo all’anno 1995, riferito al personale destinatario del presente contratto. L’incremento potrà avvenire utilizzando le risorse che si rendano disponibili a seguito dei migliori risultati nell’andamento gestionale, correlati all’aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell’attività svolta nel contesto di un impiego più razionale delle risorse umane, senza pregiudizio delle finalità istituzionali degli Enti.

    2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate dagli Enti ad incrementare il fondo di cui all’art. 43, comma 2, lettera e) del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996.

    Art. 7 – Indennità di Ente

    1. Le misure dell’Indennità di Ente di cui al comma 2 dell’art. 44 del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementate, a decorrere dal 1 gennaio 1997, dei seguenti importi lordi:

    Dir. Gentile. r.e.

     

    L. 322.000

    Dir. Gentile. r.e.

     

    L. 322.000

    Profilo/livello

    IV

    L. 276.000

    Profilo/livello

    V

    L. 248.000

    Profilo/livello

    VI

    L. 212.000

    Profilo/livello

    VII

    L. 184.000

    Profilo/livello

    VIII

    L. 169.000

    Profilo/livello

    IX

    L. 147.000

    Profilo/livello

    X

    L. 129.000

    2. Le somme di cui al comma 3 dell’art. 44 del CCNL non sono riassorbite dagli incrementi di cui al comma 1.

    3. La disposizione di cui al comma 4 dell’art. 44 del CCNL continua ad applicarsi nel presente biennio

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