lunedì 30 Dicembre 2024

    CCNQ definizione comparti 1998-2001

    CCNQ definizione comparti 1998 – 2001
    ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

    A seguito del parere favorevole espresso in data 2 aprile 1998, dall’organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi dell’art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto legislativo n. 80/1998, sul testo del CCNL – Quadro relativo alla composizione dei comparti di contrattazione collettiva, nonché della certificazione della Corte dei conti sull’assenza di costi per il medesimo CCNL – Quadro, il giorno 2 giugno 1998 alle ore 15 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A. R. A. N.) ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:

    CISL; CGIL; UIL; CONFSAL; CISAL; CONFEDIR; RDB CUB; CIDA; UGL (ammessa con riserva),

    per la sottoscrizione dell’allegato contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione.

    Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione

    ART. 1: Area di applicazione

    1. Il presente contratto si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell’art. 1, comma 2,del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

    2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come novellati dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, relativi , rispettivamente, al :

    – personale non dirigente ;

    – personale dirigente delle relative autonome aree di contrattazione.

    ART. 2: Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

    1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

    A) Comparto del personale dipendente dai ministeri;

    B) Comparto del personale degli enti pubblici non economici;

    C) Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali;

    D) Comparto del personale del servizio sanitario nazionale;

    E) Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;

    F) Comparto del personale della scuola;

    G) Comparto del personale dell’ università;

    H) Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo .

    ART. 3: Comparto del personale dipendente dai ministeri

    1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1, lettera A), comprende:

    – il personale dipendente dai Ministeri, ivi incluso il personale di cui all’art. 25, comma 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

    – il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

    ART. 4: Comparto del personale degli enti pubblici non economici

    1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1, lettera B), comprende il personale – ivi incluso quello di cui all’art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato per effetto dell’art. 25 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 – dipendente:

    – dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni – ivi compreso l’istituto nazionale per il commercio con l’estero (ICE) – ad eccezione di quelli espressamente indicati nell’art. 7, nonchè dagli ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato.

    – dall’ Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’ amministrazione pubblica (INPDAP) e dall’istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA);

    – dagli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;

    ART. 5: Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali

    1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1, lettera C), comprende il personale dipendente:

    – dalle regioni a statuto ordinario;

    – dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;

    – dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP);

    – dai comuni

    – dalle province;

    – dalle comunità montane;

    – dai consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane;

    – dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali:

    – dalle università agrarie ed Associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;

    – dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico;

    – dalle autorità di Bacino , ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584.

    ART. 6: Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale

    1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1 lett. D), comprende il personale dipendente:

    – dalle aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario naziona1e ;

    – dagli istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;

    – dagli istituiti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni;

    – dall’ Ordine Mauriziano di Torino;

    – dall’ospedale Galliera di Genova;

    – dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ( IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie.

    – dalle residenze sanitarie assistite prevalentemente pubbliche (RSA)

    2. Al personale delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), si applicano i contratti collettivi del comparto di cui al presente articolo. Sino all’inquadramento definitivo nelle agenzie stesse, continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza.

    ART. 7: Comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione

    1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1 lett. E). comprende il personale dipendente:

    – dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. e successive modificazioni ed integrazioni;

    – dall’istituto superiore di -sanità (ISS);

    – dall’ istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

    – dall’ istituto italiano di medicina sociale;

    – dall’ istituto nazionale di statistica (ISTAT);

    – dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e tallassografici;

    – dalle stazioni sperimentali per l’industria;

    – dal Centro interforze studi applicazioni militari (C.I.S.A.M.) (D.M. 28 aprile 1994;

    – dall’ istituto per le telecomunicazioni e della marina militare “Giancarlo Vallauri” (Mariteleradar);

    – dall’Area di ricerca di Trieste;

    – dall’INFM (Istituto nazionale di fisica della materia, istituito con d.lgs. 30 giugno 1994, n. 506);

    – dall’Istituto Papirologico “G. Vitelli” di Firenze di cui al D.PR. 5agosto 1991;

    – dall’ Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, istituita con legge del 21 gennaio 1994, n. 61 ( ANPA).

    2. Al personale dell’ ANPA dal 1 gennaio 1998 si applicano i contratti collettivi del comparto di cui al presente articolo. Sino all’inquadramento definitivo si applicano i contratti collettivi di provenienza.

    3. L’Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e l’ Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) già ricompresi tra gli enti di cui al primo alinea, al momento in cui sarà operativa la fusione prevista dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, assumeranno la denominazione di ISAE (Istituto di studi ed analisi economica).

    ART. 8: Comparto del personale della scuola

    1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1, lettera F), comprende:

    – il personale dello Stato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali;

    – il personale dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, delle accademie di belle arti e dell’Accademia nazionale di danza;

    – il personale di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l’ università.

    ART. 9: Comparto del personale delle università

    1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1 lettera G) – ivi incluso il personale di cui all’art. 25, comma 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e ad eccezione dei professori e ricercatori – comprende il personale dipendente:

    – dalle università e dalle istituzioni universitarie;

    – dagli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano;

    – dall’Istituto superiore di educazione Fisica (ISEF) di Roma;

    – dalle opere universitarie delle Regioni a statuto speciale, fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime;

    ART. 10: Comparto del personale per le aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo

    1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1, lettera H), comprende il personale dipendente:

    – dalla Cassa depositi e prestiti (DD.PP.);

    – dall’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A);

    – dal Corpo nazionale dei vigili dei fuoco;

    – dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.);

    2. Il contratto collettivo nazionale del comparto è articolato in modo da prevedere un’apposita sezione per ciascuna azienda

    ART. 11: (Norme finali)

    1. Fermi rimanendo i comparti di contrattazione definiti con il presente accordo, con successivo contratto – da stipularsi immediatamente dopo la costituzione dei Comitati di settore – ai sensi dell’art. 1, comma 3 del d.lgs. 14 novembre 1997, n. 396 – si individueranno:

    a) le autonome aree di contrattazione collettiva della dirigenza,

    b) la collocazione – nell’ambito dei comparti – delle figure professionali per la relativa distinta disciplina,

    c) la collocazione contrattuale dei segretari comunali e provinciali nell’ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali .

    2. Con il medesimo contratto del comma 1 si procederà, inoltre, a definire il comparto di appartenenza degli enti o delle agenzie di nuova istituzione, non ancora ricompresi nel presente contratto.

    3. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle deleghe di cui alle leggi 59/97 e 127/97 oltre a quanto già previsto nel comma 2, potranno procedere successivamente alla modifica della composizione dei comparti di cui al presente accordo secondo le procedure del d.lgs. 396/1997. Nelle sedi contrattuali di comparto potrà valutarsi l’opportunità di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori e per digfferenze funzionali interne

    4. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono, ai sensi dell’art.8, comma 1. lett. a) del d. lgs. 396/97, l’accordo del 19.7.1993 recepito nel DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, ad eccezione degli artt. 11, comma 1 e 12, comma 1, nonchè dell’art. 13, comma 3, che potranno essere rivisti nell’ambito del successivo contratto collettivo di cui all’art.1.

    5. Per il personale dei settori misti, ove operano amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in particolare dei comparti Regioni-Autonomie Locali e Sanità, le parti ravvisano l’opportunità di realizzare omogeneità di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro fermi restando i rispettivi ambiti di rappresentanza . Nell’ambito degli indirizzi che saranno deliberati dai comitati di settore, ai quali competono tutte le relative determinazioni, l’ARAN potrà assumere iniziative di sensibilizzazione nei confronti delle parti datoriali da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualità, soluzioni contrattuali coerenti ed omogenee in relazione alla coincidenza dei settori operativi o dalla contiguità degli stessi.

    6. Ulteriori modifiche dell’assetto dei comparti ed aree contrattuali – ivi comprese quelle previste dai commi 1, 2 e 3 – saranno realizzate con le procedure contrattuali previste dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, che modifica il d. lgs. 29/93.

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