venerdì 27 Dicembre 2024

Benefici socio assistenziali destinati al personale Inail con contratto Istruzione e Ricerca e della Dirigenza dell’Area VII. Anno 2019

2019 11 21 INAIL benefici socio assistenzialiCon l’Accordo integrativo decentrato, sottoscritto in data 21 novembre 2019, è stata definita la disciplina dei benefici socio assistenziali per il personale Inail con contratto Istruzione e Ricerca e della dirigenza dell’Area VII, per l’anno 2019.

Come operato nell’anno precedente, per i benefici socio assistenziali sono stati previsti specifici accantonamenti per ogni singola tipologia di beneficio e gli stessi verranno erogati in un’unica soluzione.

Si ricorda che le richieste dei benefici dovranno essere presentate nel rispetto dei termini indicati per ciascun beneficio.

Come per i precedenti anni, l’erogazione degli importi a titolo di contributi socio assistenziali è correlata alla situazione economico-familiare del dipendente risultante dal modello ISEE in corso di validità (che dovrà avere validità corrente al momento della presentazione della domanda), suddivisa in 4 fasce, come riportato nelle descrizioni dei singoli benefici.

Relativamente ai concorsi a borse di studio, l’indicatore ISEE, in corso di validità, verrà utilizzato ai soli fini dell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo alla media dei voti conseguiti, come specificato nella sezione relativa alle borse di studio.

Ciò premesso, si illustra, di seguito, l’Accordo in questione, fornendo al contempo indicazioni di carattere operativo, per la richiesta dei contributi.

Personale destinatario dei benefici

Possono presentare richiesta di contributi, di cui alla presente nota, i dipendenti con contratto Istruzione e Ricerca, in servizio a tempo indeterminato (compreso il personale in comando presso altre pubbliche amministrazioni) o determinato con contratto superiore a sei mesi, in servizio nell’anno 2019, appartenenti ai livelli I-VIII e alla dirigenza amministrativa.
Per i dipendenti assunti o cessati nel corso dell’anno 2019, le richieste di contributi devono riferirsi esclusivamente alle spese sostenute nel periodo di attività di servizio.
E’ escluso dai benefici in parola il personale in comando proveniente da altra amministrazione.

Tipologia dei benefici socio assistenziali

1. SUSSIDIO (Situazioni di necessità e gravi eventi)

Il contributo è erogato in presenza di documentate situazioni di necessità, determinate da gravi eventi, le cui spese incidono in maniera significativa sul bilancio familiare del dipendente, entro l’importo massimo di € 2.000,00 e previa valutazione del Direttore Centrale Risorse Umane.
Le richieste, corredate della documentazione attestante le spese effettuate, nonché di quella fiscale da cui risulta il reddito familiare, devono essere indirizzate per il tramite gerarchico e corredate del relativo parere del Responsabile della Struttura di appartenenza del dipendente, alla Direzione Centrale Risorse Umane – Ufficio Centro Servizi della Direzione Generale.

2. BORSE DI STUDIO

L’Istituto provvederà a pubblicare i bandi relativi all’assegnazione delle borse di studio, anno scolastico/accademico 2018/2019, entro il secondo trimestre 2020 per:
– scuole secondarie di primo e secondo grado – anno scolastico 2018/2019;
– università – anno accademico 2018/2019.

Restano fermi i criteri di ammissione già esistenti, gli importi ed il numero di borse di studio messe a concorso, secondo le seguenti misure:
– scuole secondarie di primo grado € 230,00 x 20 borse di studio
– scuole secondarie di secondo grado € 320,00 x 20 borse di studio
– università € 500,00 x 24 borse di studio

Possono partecipare all’assegnazione delle borse di studio i figli dei dipendenti – fiscalmente a carico e di età non superiore ai 26 anni (27 anni per gli studenti di Teologia) – in servizio alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, nonché gli orfani dei dipendenti deceduti in costanza di rapporto di lavoro. In quest’ultimo caso, il beneficio è concesso per il solo anno in cui è avvenuto il decesso.

Gli aspiranti borsisti devono frequentare i seguenti istituti universitari o scolastici, a condizione che non fruiscano di altri analoghi benefici:
a) università;
b) scuole secondarie di primo e secondo grado.

Relativamente alle borse di studio riservate all’università, si fa presente che, in esito alla riforma degli studi presso i Conservatori di musica, le borse sono limitate a coloro che frequentano i corsi accademici triennali o i corsi biennali di specializzazione, con esclusione quindi dei corsi preaccademici.

I candidati dovranno avere la media scolastico/universitaria di seguito riportata:
a) scuole secondarie di primo grado: per i primi due anni, votazione media dell’otto. Per il terzo anno, votazione all’esame finale non inferiore a 9/10;
b) scuole secondarie di secondo grado: per i primi quattro anni, votazione media del sette. Per il quinto anno, votazione all’esame finale non inferiore a 80/100;
c) università: votazione media non inferiore a 27/30, con il superamento dell’80% dei crediti previsti per l’anno accademico, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Restano invariati i criteri di attribuzione dei punteggi per i relativi concorsi. Pertanto, per la scuola secondaria di primo e secondo grado verrà fatto riferimento alla media matematica dei voti ottenuti nelle singole materie, mentre per l’università verrà presa in considerazione la media dei voti degli esami ponderata con i relativi crediti, previsti per ogni facoltà.

Al fine della redazione delle graduatorie finali, per entrambi i concorsi a borse di studio verrà aggiunto, alla media dei voti come sopra descritta, un punteggio, fino al massimo di punti 1,50, correlato alla valutazione della situazione economica del nucleo familiare sulla base del valore dell’Indicatore ISEE posseduto.

ISEE fino a 16.000 euro   punti 1,50
ISEE superiore a 16.000 euro e fino a 24.000 euro   punti 1,00
ISEE superiore a 24.000 euro e fino a 32.000 euro   punti 0,50
ISEE superiore a 32.000 o mancata presentazione   punti 0,00

3. CONTRIBUTO UNICO ALLO STUDIO (anno scolastico/accademico 2019/2020)

Preliminarmente, si segnala che le date di apertura e chiusura della procedura informatica per l’inserimento delle richieste saranno comunicate con specifica nota.

E’ stato previsto un appostamento unico di risorse per le seguenti voci: asili nido e scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado, università.

Qualora le risorse saranno insufficienti a coprire il fabbisogno complessivo dei singoli contributi, si procederà ad una riduzione percentuale dell’importo spettante su tutti gli ordini di studio. L’erogazione avverrà in un’unica soluzione, alla chiusura della specifica procedura on-line.

ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA

I dipendenti hanno diritto ad una sola tipologia di beneficio.

Il contributo è concesso per i figli fiscalmente a carico dei dipendenti che frequentano asili nido o scuole dell’infanzia, sia pubblici sia privati, rispettivamente nella misura massima di € 1.200,00 ed € 1.000,00 annui per figlio e comunque nel limite della spesa effettivamente sostenuta nelle misure percentuali sotto indicate in relazione al valore dell’ISEE.

ISEE fino a 30.000 euro   100% di importo spettante
ISEE superiore a 30.000 euro e fino a 34.000 euro   80% di importo spettante
ISEE superiore a 34.000 euro e fino a 38.000 euro   70% di importo spettante
ISEE superiore a 38.000 o mancata presentazione   50% di importo spettante

Si segnala che gli interessati che hanno usufruito nel 2019 dei benefici di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dovranno indicare, nel modulo di richiesta on-line del contributo asilo nido, sezione “importo speso”, l’importo derivante dalla differenza tra la spesa effettuata e l’importo del bonus in argomento.

Si chiede ai medesimi di voler indicare nella sezione “note” del predetto modulo di richiesta on-line, sia l’importo della spesa sostenuta, sia l’importo del bonus.

Le richieste del contributo potranno essere inserite on-line dai dipendenti e saranno validate dalle Strutture competenti, che verificheranno la corrispondenza di quanto in esse indicato rispetto alla documentazione allegata (dichiarazione di avvenuta iscrizione nonché ricevuta di pagamento, ed eventuale mod. ISEE).

Per quanto concerne i dipendenti incardinati presso le Strutture della direzione generale, la competenza alla validazione delle richieste inserite on-line nonché alla verifica della relativa documentazione, è dell’Ufficio Centro Servizi della Direzione Generale.

SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E UNIVERSITÀ

Il contributo è concesso per i figli di età non superiore ai 26 anni (27 anni per gli studenti di Teologia) fiscalmente a carico dei dipendenti. Sono esclusi dal presente contributo allo studio coloro i cui figli frequentano università private/parificate, non statali.

Relativamente alla scuola secondaria di 2° grado, si precisa che la stessa ricomprende gli studenti che frequentano gli Istituti professionali con piano di studi di 5 anni consecutivi. Al biennio di base, con discipline comuni anche ad altre tipologie di scuole superiori, segue un ulteriore biennio nonché un ultimo anno che, dopo il superamento dell’esame di Stato, permetterà di ottenere il diploma di istruzione secondaria superiore in uno specifico settore professionale. Il corso di studi si conclude, quindi, come ogni altra scuola secondaria con la possibilità di accesso all’Università o al mondo del lavoro.

Restano esclusi da tale contributo gli studenti che frequentano i Corsi di formazione professionale intesi quali percorsi scolastici professionalizzanti per giovani che vogliono entrare subito nel mondo del lavoro senza dover compiere lunghi studi per arrivare a un diploma oppure a una laurea. In Italia i corsi di formazione professionali prevedono un biennio/triennio di studi con prevalenza di materie pratiche specialistiche del settore finalizzati al raggiungimento di una qualifica professionale.

A decorrere dall’anno 2019, il contributo allo studio per la frequenza delle scuole secondarie di secondo grado comprende anche le richieste relative alla frequenza degli Istituti tecnici superiori (ITS) per i quali è prevista una retta annuale.

Le richieste del contributo potranno essere inserite on-line dai dipendenti e saranno validate dalle Strutture competenti, che verificheranno la corrispondenza di quanto in esse indicato rispetto alla documentazione allegata (dichiarazione di avvenuta iscrizione ed eventuale mod. ISEE).

L’importo del “Contributo unico allo studio” per l’anno scolastico/accademico 2019/2020 è fissato nelle misure sotto riportate e con le decurtazioni percentuali sotto indicate in relazione al valore dell’ISEE.

Scuola primaria   500,00 euro
Scuola secondaria di I grado   300,00 euro
Scuola secondaria di II grado   300,00 euro
Università   1.000,00 euro

Percentuali riconosciute sulla base del modello ISEE:

ISEE fino a 30.000 euro   100% di importo spettante
ISEE superiore a 30.000 euro e fino a 34.000 euro   80% di importo spettante
ISEE superiore a 34.000 euro e fino a 38.000 euro   70% di importo spettante
ISEE superiore a 38.000 o mancata presentazione   50% di importo spettante

4. ASSISTENZA SANITARIA

Preliminarmente, si segnala che le date di apertura e chiusura della procedura informatica per l’inserimento delle richieste saranno comunicate con specifica nota.

Il contributo dell’assistenza sanitaria è erogato per le prestazioni che non trovano copertura nella Polizza sanitaria dell’Istituto – Area ricovero ed extra ricovero.

Il contributo per l’assistenza sanitaria non è ammesso in caso di infortunio sul lavoro e qualora il rimborso sia stato richiesto nell’ambito di altra polizza assicurativa sanitaria o di altra natura di cui il dipendente sia titolare e/o beneficiario ed è erogato per le prestazioni specialistiche ambulatoriali previste dal D.M. 22 luglio 1996, e successive modificazioni, erogate in istituti di cura pubblici, privati o accreditati con il Servizio sanitario nazionale, nonché presso liberi professionisti.

Sono escluse – tra le altre – le prestazioni odontoiatriche e quelle di natura estetica, di qualunque natura e presso qualunque struttura effettuate.

Le richieste, inoltrate attraverso la procedura informatizzata, saranno esaminate dalla Commissione BSA nominata con determinazione del Direttore Generale dell’Istituto ed evase nel corso dell’anno 2019 in unica soluzione.

Il limite di spesa rimborsabile è fissato in complessivi euro 1.500,00 ed è aumentato a euro 3.000,00 nel caso in cui il dipendente ovvero il coniuge fiscalmente a carico nonché i figli, anch’essi fiscalmente a carico, siano riconosciuti portatori di invalidità civile pari al 100% e siano destinatari dell’art. 3, comma 3, della legge n.104/1992, con esclusivo riferimento alle prestazioni sanitarie correlate alla patologia che ha determinato il riconoscimento dell’invalidità.

Il contributo è concesso anche per i presidi medico-chirurgici di cui al D.M. 27 agosto 1999, n. 332, non rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, previa prescrizione medica specialistica, nel limite annuo di euro 1.500,00 sopra indicato e con una spesa minima rimborsabile di euro 25,00.

L’importo spettante è comunque soggetto a riduzioni percentuali sulla base del mod. ISEE (di seguito indicate) e, nel caso di superamento del relativo appostamento, sottoposto ad un riproporzionamento percentuale.

ISEE fino a 30.000 euro   80% di importo spettante
ISEE superiore a 30.000 euro e fino a 34.000 euro   70% di importo spettante
ISEE superiore a 34.000 euro e fino a 38.000 euro   60% di importo spettante
ISEE superiore a 38.000 o mancata presentazione   50% di importo spettante

Tali percentuali sono da intendersi quali misura massima in base alla disponibilità effettiva di risorse accantonate per lo specifico beneficio.

Le richieste relative alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 possono essere inserite nella specifica procedura informatizzata anche in più sessioni successive, fermo restando il limite dell’importo spettante.

Alla richiesta dovrà essere allegata, secondo le modalità illustrate con la nota del 29 febbraio 2016, prot. 2077, la seguente documentazione:
• ricevuta fiscale o fattura della spesa medica effettuata;
• in caso di acquisto dei presidi medico-chirurgici non rimborsati per intero o quota parte dal Servizio Sanitario nazionale, unitamente allo scontrino o ricevuta fiscale (fattura) della spesa sostenuta, occorre produrre la prescrizione medico-specialistica;
• in caso di acquisto di lenti da vista, unitamente allo scontrino o ricevuta fiscale (fattura) della spesa sostenuta, da cui si evinca il costo delle lenti distintamente dalla montatura, occorre produrre anche il certificato del medico oculista.

La presente nota viene portata a conoscenza di tutti i dipendenti con contratto Ricerca tramite la procedura “Pubblicazione Atti” ai sensi della circolare n. 80/2008.

Il Direttore Centrale
dott. Giuseppe Mazzetti

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