Gentili tutti,
l’obiettivo tutela della genitorialità è di primaria importanza per il Governo e le novità che hanno riguardato negli ultimi mesi la regolamentazione del congedo parentale dimostrano quanto sia stretto il legame con la flessibilità nella gestione dei tempi di vita e lavoro che occorre garantire ai lavoratori subordinati che diventano genitori.
Di seguito un riassunto per punti salienti.
Durata del congedo
L’arco temporale in cui il congedo parentale può essere fruito va dal termine del congedo di maternità obbligatorio fino al compimento dei 12 anni di età del bambino, per un periodo di 10 mesi di astensione complessiva tra i genitori, anche contemporaneamente.
La durata del congedo complessivamente spettante aumenta fino a 11 mesi se il padre lavoratore ne usufruisce per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 7 mesi di cui almeno tre mesi continuativi.
Modalità di fruizione
In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. Il limite massimo di fruizione oraria è in ogni caso costituito dalla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
É ammessa la fruizione di periodi di congedo giornalieri e orari alternati.
La domanda di fruizione del congedo parentale deve essere presentata dal lavoratore con un preavviso minimo fissato per legge in 5 giorni (2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria).
Criteri di indennizzo
Fino al 12 anni di età del bambino l’indennità spetta, nella misura del 30% per cento della retribuzione (Il primo mese viene retribuito nella misura dell’80% (INPS, circolare n. 45 del 16 maggio 2023), per un periodo massimo di:
- – 3 mesi per il padre;
- – 3 mesi per la madre;
- – 3 mesi alternativi tra madre e padre;
- – 9 mesi per il genitore solo.
Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai 9 mesi indennizzati, spetta un’indennità del 30% della retribuzione media giornaliera se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Cumulabilità con altri permessi
Non è possibile cumulare la fruizione oraria del congedo parentale con altri permessi o riposi disciplinati dalla normativa a tutela della maternità e paternità (es. riposi per allattamento o permessi orari per assistenza ai figli disabili).
Non è possibile fruire nella stessa giornata di congedi parentali a ore per figli diversi né utilizzare un congedo a ore nei giorni di riposo per allattamento (artt. 39- 40 D. Lgs. 151/2001) anche se riferiti ad un altro figlio, anche se disabile.
Risulta invece cumulabile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni diverse la fruizione oraria: possono essere goduti contemporaneamente al congedo parentale ad ore, i permessi orari per assistenza a familiari, anche se minori (art.33, comma 3, legge 1992/104) e i permessi orari del lavoratore portatore di handicap (art.33, comma 6, legge n. 104/1992).
Casi particolari
I genitori possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente e il padre ne può usufruire anche durante i mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre (congedo di maternità) nei periodi in cui la madre beneficia dei riposi orari.
Se durante il periodo di fruizione del congedo parentale insorge la malattia del bambino, su apposita domanda del genitore interessato, il titolo dell’assenza dal lavoro può essere modificato da congedo parentale a congedo per malattia del bambino, con conseguente sospensione del periodo di congedo parentale.
In caso di parto gemellare, ciascun genitore ha diritto a usufruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti.
La stessa disposizione si applica anche in caso di adozioni ed affidamenti di minori, anche non fratelli, il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data.
I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia, mentre sospendono i termini di durata del periodo di apprendistato.
Un saluto cordiale
La Coordinatrice Nazionale
Michela Comensoli