Novità normative in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 per i dipendenti del settore privato
Il decreto legislativo 30 giugno 2022, nel dare attuazione alla direttiva UE n. 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In particolare, il decreto in esame:
- ha modificato l’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal medesimo articolo al comma 3. A decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Resta, invece, impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, previsti dal comma 6 dello stesso articolo 33;
- ha novellato il comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del medesimo decreto legislativo stabilendo che qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con la persona disabile a cui si presta assistenza, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario. Il decreto legislativo n. 105/2022, riformulando il comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Si evidenzia a tale proposito, che eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio e la contrattazione collettiva potrà prevedere, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale principio della derogabilità solo in melius della normativa giuslavoristica. La novella si applica per i periodi di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022;
- ha modificato, con l’articolo 2 del decreto legislativo n. 105/2022, il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, introducendo il “convivente di fatto” tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile. Mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso. Per la qualificazione di “convivente di fatto” si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” l’accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica.
Si allega la circolare INPS n. 39 del 04 aprile 2023: Equilibrio vita lavoro – le indicazioni per permessi 104 e congedi straordinari.
La Coordinatrice Nazionale
Michela Comensoli