giovedì 28 Novembre 2024

AFAM: Cessazione dal servizio personale docente e tecnico-amministrativo AFAM – A.A. 2018-2019.

simboli-comparti afamCessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, per l’anno accademico 2018/2019.

Con la presente nota, si forniscono le indicazioni operative relative alle modalità ed alla tempistica delle cessazioni dal servizio dall’1/11/2018 del personale indicato in oggetto.

A) Per il personale in possesso dei requisiti al 31/12/2011

Appare utile puntualizzare i requisiti previsti per l’accesso al trattamento pensionistico dalla normativa antecedente alla cd. riforma Fornero, ancorché, in ragione del tempo trascorso, le unità di personale eventualmente rientranti in detta normativa si presume siano in numero assolutamente contenuto.
In ossequio all’art. 1 della legge n. 243/2004, così come modificata dalla legge n. 247/2007 e normativa in esse richiamata, la disciplina previdenziale introdotta dalla c.d. riforma Fornero (con riferimento sia alla pensione di vecchiaia, sia a quella di anzianità) non si applica al personale che ha maturato (entro il 31 dicembre 2011) i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico previsti dalla previgente normativa.
Ciò detto, secondo il disposto di cui alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 8 marzo 2012, n. 2 e ribadito dall’art. 2 c. 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, tale personale rimane obbligatoriamente soggetto al precedente regime di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico e non può, neppure su opzione, essere assoggettato alla nuova normativa, fatto salvo il calcolo della quota di contributi maturata dal 2012 in avanti con il sistema contributivo pro rata. Pertanto, in base alla previgente normativa:

i requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni per gli uomini e 61 per le donne, entrambi compiuti entro il 31 dicembre 2011, congiuntamente ad almeno 20 anni di anzianità contributiva (15 per coloro che sono in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 2 c. 3 lett. C del D.Lgs. 30.12.1992, n. 503);i requisiti utili per pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione maturati entro il 31 dicembre 2011 (articolo 1, comma 6, lettera c), della Legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247) e quindi il raggiungimento della quota 96.

A riguardo occorre precisare che per la determinazione della predetta quota 96 i requisiti minimi devono essere posseduti sempre al 31 dicembre 2011 e precisamente: 60 anni di età e 35 di contribuzione, da considerarsi senza arrotondamenti, mentre l’ulteriore anno necessario per conseguire la quota 96 può essere anche ottenuto aggregando frazioni diverse di età e contribuzione (es: 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Ciò premesso si rileva altresì quanto segue:

matura il diritto al trattamento di quiescenza il personale che, indipendentemente dall’età anagrafica, abbia maturato 40 anni di anzianità contributiva (cioè la massima anzianità contributiva della disciplina previgente) entro il 31 dicembre 2011;devono essere collocati a riposo d’ufficio al compimento dei 65 anni di età i dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso dei requisiti previsti per la pensione secondo le previgenti disposizioni (art. 2 c. 5 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013).

B) Per il personale in possesso dei nuovi requisiti secondo la normativa vigente

In applicazione della normativa pensionistica attualmente vigente e precisamente delle disposizioni introdotte dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. Riforma Fornero) per il personale che non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera A), si indicano i requisiti vigenti per l’anno 2018 per l’accesso alle due tipologie di trattamento pensionistico ivi previste (pensione di vecchiaia e pensione anticipata), ritenuto che a decorrere dall’anno 2016 i predetti requisiti di accesso al trattamento pensionistico sono ulteriormente incrementati di 4 mesi (in attuazione del disposto di cui all’art. 12 comma 12 bis del D.L. n. 78/2010). Pertanto, in base alla normativa attualmente vigente:

il requisito utile per la pensione di vecchiaia per il personale, sia maschile che femminile, è il compimento dei 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 ottobre 2018 avendo maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva; ciò determina il collocamento a riposo d’ufficio del dipendente. Rimane salva a domanda dell’interessato ai sensi dell’art. 59 c. 9 della legge n. 449/1997, la possibilità di essere collocati a riposo ove lo stesso maturi il predetto requisito anagrafico nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2018;il requisito utile per la pensione anticipata è aver maturato, entro il 31 dicembre 2018, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi, per gli uomini e ciò con esclusione di qualsiasi arrotondamento. Si evidenzia che per l’accesso alla pensione anticipata non sono previsti requisiti anagrafici minimi atteso che, per effetto di quanto disposto dall’art. 1 c. 194 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018 non trovano più applicazione le penalizzazioni previste dall’art. 24 c. 10, terzo e quarto periodo, del D.L. n. 201/2011.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2 c. 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 e di quanto indicato nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2015, dovrà essere collocato a riposo d’ufficio anche il personale che alla data del 31 ottobre 2018 avrà compiuto il 65° anno di età e maturato la massima anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

“Opzione donna”

L’art. 1, comma 281, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto la possibilità di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’art. 1, comma 9, della Legge n. 243/2004 (c.d. Riforma Maroni) fino a dicembre 2015 che consente alle lavoratrici di conseguire il diritto a pensione di anzianità se in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30/04/1997 n. 180.
Pertanto, per effetto dell’estensione disposta dal suddetto art. 1, comma 281, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), alle lavoratrici dipendenti con anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi è stato consentito di conseguire il diritto di accesso alla pensione di anzianità, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Con l’art. 1 c. 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), la facoltà in questione è stata estesa anche alle lavoratrici che non hanno maturato, entro il 31 dicembre 2015, i requisiti previsti dall’art. 1 c. 9 della legge n. 243/2004 solamente per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Pertanto, alla luce delle citate disposizioni, le lavoratrici dipendenti che possono avvalersi della cd. “opzione donna” sono quelle che hanno maturato una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) ed una età anagrafica pari o superiore a 57 anni entro il 31 dicembre 2015.
Dette lavoratrici, ai sensi del successivo c. 223 dell’art. 1 della legge n. 232/2016, restano soggette, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, alla disciplina degli incrementi della speranza di vita, al regime delle decorrenze (le cd. finestre mobili) e al sistema di calcolo contributivo. Si veda, in argomento, anche il messaggio INPS n. 1182 del 15 marzo 2017.

APE Sociale e APE Volontaria
Per quanto attiene all’istituto dell’anticipo pensionistico “APE Sociale” si fa riferimento alla precedente nota di questa Direzione Generale del 7 luglio 2017, prot. n. 8269, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 179-186 della legge n. 232/2016, nonché al D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88 (Regolamento di attuazione dell’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale) ed alla circolare INPS 16 giugno 2017, n. 100, tenendo presente che l’art. 1 c. 162 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha modificato il comma 179 dell’art. 1 della legge n. 232/2016 estendendo la platea dei beneficiari che possono accedere al predetto istituto.
Per quanto concerne l’anticipo pensionistico “APE Volontaria”, in attesa della emanazione di una specifica circolare da parte dell’INPS, si invitano le SS.LL. fare riferimento al D.P.C.M. 4 settembre 2017, n. 150, Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), pubblicato sulla G.U. n. 243 del 17 ottobre 2017.

Trattenimento in servizio
L’art. 1 del DL n. 90 del 24/6/2014 convertito dalla L.n.114 dell’11/8/2014 ha disposto l’abrogazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che consentiva il trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Non è stato, invece, oggetto di abrogazione quanto disposto dall’articolo 509 comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che disciplina i trattenimenti in servizio finalizzati al conseguimento della minima anzianità contributiva per accedere al trattamento pensionistico. Pertanto nel 2018 potranno inoltrare istanza di trattenimento in servizio, entro il 19 febbraio 2018, i soli soggetti che, compiendo 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 ottobre 2018, non sono però in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro la medesima data; per tale personale, il trattenimento in servizio sarà disposto al massimo fino al 70° anno di età con delibera del Consiglio di Amministrazione entro il 19 marzo 2018, che dovrà essere inserita nell’apposito campo con la funzione fornita dal CINECA tra il 23 marzo e il 5 aprile 2018.
La mancata accettazione del trattenimento in servizio dovrà essere notificata agli interessati, con motivata comunicazione, entro il 19 marzo 2018.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

In virtù delle disposizioni di cui all”art. 72 c. 11 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, come modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n.114/2014, le Istituzioni possono risolvere unilateralmente, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi e con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro di coloro che abbiano conseguito:

entro il 31 ottobre 2018 gli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini, per i dipendenti cui si applica la normativa di cui al DL n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011;entro il 31 dicembre 2011, l’anzianità contributiva massima di 40 anni, per i dipendenti cui si applica la “vecchia normativa”.

Ciò premesso, le Istituzioni che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno procedere come segue:

il Direttore amministrativo, entro il 19 febbraio 2018, dovrà comunicare al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione l’elenco del personale che maturerà entro il 31 ottobre 2018 l’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di quello che ha raggiunto l’anzianità contributiva di 40 anni al 31 dicembre 2011 (tenuto conto che i periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento degli anni di anzianità contributiva sopra indicati nella sola ipotesi in cui sia già intervenuto il relativo provvedimento);Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio Accademico per il personale docente e del Direttore amministrativo per il personale tecnico-amministrativo, potrà deliberare la risoluzione del rapporto di lavoro degli interessati entro il 19 marzo 2018.

Si precisa che il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro non potrà avere decorrenza precedente all’1.11.2018, data d’inizio dell’a.a. 2018/2019, e dovrà essere notificato agli interessati entro e non oltre il 30 aprile 2018,in considerazione del prescritto preavviso semestrale.

Tempistica

Le domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, quelle di trattenimento in servizio oltre il limite di età (nei ristretti limiti sopra evidenziati in cui siano ancora ammissibili) e quelle di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per il personale tecnico e amministrativo con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica, dovranno essere presentate all’istituzione di titolarità entro e non oltre il 19 febbraio 2018; tutte le domande presentate valgono, per gli effetti, dal 1° novembre 2018. L’eventuale rinuncia alla domanda di cessazione è consentita esclusivamente entro la data del 22 febbraio 2018.
Le domande di accesso al trattamento pensionistico dovranno essere presentate all’INPS gestione ex INPDAP secondo le seguenti della modalità,ai sensi della circolare n. 131 del 19/11/2012 del detto Istituto previdenziale:

presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’istituto previdenziale (www.inpdap.gov.it oppure www.inps.it), previa registrazione;presentazione della domanda tramite il Contact Center Integrato (numero verde 803164);presentazione telematica della domanda tramite l’assistenza gratuita dei patronati.

Ai fini della procedibilità della domanda in questione è necessario che la presentazione dell’istanza all’ente previdenziale avvenga secondo le dette modalità, rimanendo esclusa qualsiasi altra modalità. Conseguentemente, si rinnova l’invito a prestare la massima collaborazione e a curare la tempestiva diffusione delle nuove regole.

Entro il 19 marzo 2018 le istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto al trattenimento in servizio ed al trattamento pensionistico del proprio personale e comunicare l’eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari interessati.
L’accettazione delle domande di cessazione dal servizio si intende avvenuta alla data del 23 marzo 2018 senza emissione di un atto formale.
Dal 23 marzo al 5 aprile 2018 attraverso il collegamento al sito riservato, sarà effettuato l’inserimento al sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno dal servizio a qualsiasi titolo o che saranno trattenuti in servizio oltre il limite di età a decorrere dall’1.11.2018.
Si rinnova l’invito a verificare accuratamente la situazione anagrafica e contributiva del personale dipendente per individuare con certezza il momento di maturazione dei requisiti che comporterà l’applicazione della previgente o dell’attuale normativa. Si raccomanda, altresì, di provvedere con la massima sollecitudine all’evasione delle pratiche di computo, riscatto, ricongiunzione presentate dal personale.
Si confida nel rispetto dei tempi sopraindicati, inevitabilmente correlati ai successivi adempimenti procedurali inerenti la gestione del personale e la copertura dei posti vacanti, invitando le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente.

Distinti Saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Daniele LIVON

Allegati:

1. Nota n.876.pdf

2. Nota n. 876 Tabella.pdf

 

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