La manovra Monti, presente nel D.L. n° 201 del 06.12.2011, così come convertito nella Legge 22.12.2011 n° 214, per l’accesso alla pensione, ha fatto salvi i diritti acquisiti alla data del 31.12.2011 (requisiti anagrafici e contributivi della vecchia normativa).
Requisiti maturati al 31/12/2011:
Pensione di anzianità |
|
Pensione di vecchiaia |
Sono sufficienti 15 anni solo in presenza di contributi versati entro il 31.12.1992. |
Speciale regime donne (opzione per il calcolo contributivo) |
Per tutte le donne, e fino al 31.12.2015, resta in vigore la norma prevista dall’art. 1 comma 9 della Legge 243/2004 (Legge Maroni), la quale consente l’accesso alla pensione con 57 anni di età anagrafica e 35 di anzianità contributiva, requisiti posseduti entro il 31.12.2011, optando per il calcolo contributivo. Qualora tali requisiti si dovessero raggiungere entro il 2012, l’accesso a pensione avverrà dal 1° novembre 2013. |
Gli effetti della Legge 214/2011 per coloro che matureranno i requisiti nel 2012:
Pensione di vecchiaia |
|
Note operative:
Domande |
Dovranno essere presentate all’istituzione di titolarità entro e non oltre il 30 marzo 2012 le domande di:
Si precisa che tutte le domande presentate valgono, per gli effetti, dal 1° novembre 2012. La revoca delle istanze sopra citate è consentita esclusivamente entro la medesima data del 30 marzo 2012. |
Contestualmente |
Si rammenta che le domande di cessazione dal servizio, nonché l’eventuale revoca delle stesse, dovranno essere presentate direttamente dagli interessati, anche alla competente sede dell’INPS gestione ex INPDAP (nota Miur-Afam del 14.3.2005, prot. n. 1550). |
Obbligo delle Istituzioni |
Entro il 20 aprile 2012 le istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico del proprio personale e comunicare l’eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari interessati, indicando loro la possibilità di ritirare la domanda entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. |