Il Ministro dell’Università e della Ricerca prof. Gaetano Manfredi ha emanato un Decreto che disciplina lo svolgimento delle attività didattiche durante l’Emergenza Covid – 19.
Va ricordato che il DPCM del 26 aprile ha dato la possibilità di svolgere gli esami in presenza, pur confermando la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 14 giugno, disposte con il DPCM del 16 maggio.
Attività Didattiche
Nei Conservatori di Musica e ex pareggiati il Decreto specifica chiaramente che sono consentite le sole attività didattiche frontali propedeutiche agli esami delle discipline che possono rientrare nella dicitura “Performative”, come per esempio tutte le Discipline “Interpretative” previste dal D.M. n. 90 del 2009 che ha definito le Aree Disciplinari.
Per “Didattica frontale” vengono intese, secondo il DM, quelle attività di lezioni individuali e per piccoli gruppi che prevedono l’esecuzione di repertori con più esecutori, salvo il rispetto del protocollo sulla prevenzione e sicurezza emanato dall’ INAIL e richiamato nel DPCM 26 aprile 2020.
Deroga ai regolamenti Didattici
Il Decreto consente di ridefinire le modalità di verifica (Esame / Idoneità, ecc.), in deroga a quelle già previste nei piani di studio dei corsi accademici approvati dal Ministero, per le sole attività dove non si possa garantire il rispetto delle norme sulla prevenzione e sicurezza.
In questo caso vanno valutate quali modalità si rendano più opportune, per consentire la verifica degli obiettivi formativi, al fine di consentire agli studenti la conclusione dei corsi.
Bisogna garantire il rispetto dei programmi e degli obiettivi formativi dei singoli corsi, inoltre va garantita la certificazione della frequenza delle attività dei singoli corsi, mentre continua ad applicarsi la possibilità di essere ammessi agli esami in deroga agli obblighi di frequenza.
Attività Didattiche
Nelle Accademie di Belle Arti, di Danza, di Arte Drammatica e ISIA, sono consentite le attività di didattica frontale relativa a discipline laboratoriali e performative, ai tirocini obbligatori e al lavoro tecnico-didattico, salvo l’applicazione del protocollo sulla sicurezza emanato dall’ INAIL richiamato nel DPCM 26 aprile 2020.
Deroga ai regolamenti Didattici
Le istituzioni sono autorizzate a ridefinire le modalità di verifica (Esame / Idoneità, ecc.), in deroga a quelle già previste nei piani di studio dei corsi Accademici approvati dal MUR, per quelle attività che non consentono il rispetto delle norme sulla prevenzione e sicurezza.
In questo caso bisogna garantire il rispetto dei programmi e degli obiettivi formativi dei singoli corsi, va garantita la certificazione della frequenza delle attività dei singoli corsi, mentre continua ad applicarsi la possibilità di essere ammessi agli esami in deroga agli obblighi di frequenza.
Altri corsi
Per i gli esami dei corsi del Vecchio Ordinamento continuano ad applicarsi le norme di legge, mentre per i corsi non accademici gli stessi sono disciplinati dai regolamenti di ogni singola istituzione che può far proprio i principi del Decreto Ministeriale.
Federazione UIL SCUOLA RUA
“Ricerca Università Afam”
La Segreteria Nazionale