Un piccolo “dono” a fronte di un grande pasticcio.
Oggi, con lo scioglimento delle Camere, s’infrangono le speranze (sarebbe bastato un mese in più!) per l’approvazione del DDL 4822 “Valorizzazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale”. Si continua a rinviare una riforma organica del settore AFAM e la soluzione dei “veri” problemi.
Già dal 7 dicembre, con l’annuncio di fine legislatura anticipata, c’eravamo posti l’obiettivo di salvare almeno alcuni provvedimenti proponendoli nella Legge di Stabilità, ovvero il problema precariato e la questione riguardante gli ex Istituti Musicali Pareggiati. Su questi temi abbiamo riscontrato anche la sensibilità del Ministro Profumo e di diverse forze politiche, ma non è bastato: i primi emendamenti proposti sono stati bocciati dall’esponente del Ministero dell’Economia in rappresentanza del Governo senza nemmeno una discussione di merito.
In seguito, d’intesa tra MIUR e MEF, è stato riformulato l’emendamento per il precariato (da regolamento parlamentare non si possono ripresentare emendamenti uguali dopo una bocciatura) ma, con stupore del Ministro Profumo presente in seduta, l’emendamento è stato bocciato ancora dal sottosegretario Polillo (MEF). Il Ministro Profumo non è riuscito a difendere quel che aveva proposto: senza maggiori oneri (come ammesso dallo stesso Polillo in seguito ma ormai fuori tempo massimo) e senza definizione di contingenti di personale da assumere in ruolo.
Con quest’azione si afferma, ancora una volta, che il problema non è il reperimento delle risorse, la Legge di Stabilità, infatti, è passata con un’infinità di “marchette” a questa o quella lobby e fondazioni più o meno “ad personam”
La questione è politica. Per gli operatori del settore AFAM non c’è mai spazio ed è stato necessario “scatenare” gli studenti con fiumi di mail e fax per convincere all’approvazione del solo emendamento AFAM: le equipollenze dei titoli di studio. Approvazione dichiarata doverosa, dopo dodici anni di ritardi, ma per noi sbagliata nei modi e per alcuni effetti negativi che ricadranno sugli istituti e su molti studenti: per chi si diplomerà con il vecchio ordinamento dal 1° gennaio 2013 il titolo di studio non sarà equipollente né ai diplomi accademici AFAM né a quelli universitari. Per loro la riforma sarà come se non fosse mai esistita.
La UIL RUA continuerà il proprio impegno sui temi del DDL 4822 e chiederà una correzione alla norma sui titoli di studio appena varata dalla Legge di Stabilità.
Art. 1
104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle università.
105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.
106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
EFFETTI APPLICATIVI DEL COMMA 107
Diplomi Vecchio Ordinamento
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Conseguito:
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Da:
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Con il possesso del diploma di maturità
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Equipollenza
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prima del 31.12.2012
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Interni e privatisti
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SI*
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Diploma di II Livello AFAM
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dal 01.01.2013
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Interni e privatisti
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SI*
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NESSUNA
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* in assenza del diploma di maturità non vi è comunque l’equipollenza.