giovedì 28 Novembre 2024

AFAM: legge di stabilità 2013

Un piccolo “dono” a fronte di un grande pasticcio.

Oggi, con lo scioglimento delle Camere, s’infrangono le speranze (sarebbe bastato un mese in più!) per l’approvazione del DDL 4822 “Valorizzazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale”. Si continua a rinviare una riforma organica del settore AFAM e la soluzione dei “veri” problemi.

Già dal 7 dicembre, con l’annuncio di fine legislatura anticipata, c’eravamo posti l’obiettivo di salvare almeno alcuni provvedimenti proponendoli nella Legge di Stabilità,  ovvero il problema precariato e la questione riguardante gli ex Istituti Musicali Pareggiati. Su questi temi abbiamo riscontrato anche la sensibilità del Ministro Profumo e di diverse forze politiche, ma non è bastato: i primi emendamenti proposti sono stati bocciati dall’esponente del Ministero dell’Economia in rappresentanza del Governo senza nemmeno una discussione di merito.

In seguito, d’intesa tra MIUR e MEF, è stato riformulato l’emendamento per il precariato (da regolamento parlamentare non si possono ripresentare emendamenti uguali dopo una bocciatura) ma, con stupore del Ministro Profumo presente in seduta, l’emendamento è stato bocciato ancora dal sottosegretario Polillo (MEF). Il Ministro Profumo non è riuscito a difendere quel che aveva proposto: senza maggiori oneri (come ammesso dallo stesso Polillo in seguito ma ormai fuori tempo massimo) e senza definizione di contingenti di personale da assumere in ruolo.

Con quest’azione si afferma, ancora una volta, che il problema non è il reperimento delle risorse, la Legge di Stabilità, infatti, è passata con un’infinità di “marchette” a questa o quella lobby e fondazioni più o meno “ad personam”

La questione è politica. Per gli operatori del settore AFAM non c’è mai spazio ed è stato necessario “scatenare” gli studenti con fiumi di mail e fax per convincere all’approvazione del solo emendamento AFAM: le equipollenze dei titoli di studio. Approvazione dichiarata doverosa, dopo dodici anni di ritardi, ma per noi sbagliata nei modi e per alcuni effetti negativi che ricadranno sugli istituti e su molti studenti:  per chi si diplomerà con il vecchio ordinamento dal 1° gennaio 2013 il titolo di studio non sarà equipollente  né ai diplomi accademici AFAM né a quelli universitari. Per loro la riforma sarà come se non fosse mai esistita.

La UIL RUA continuerà il proprio impegno sui temi del DDL 4822 e chiederà una correzione alla norma sui titoli di studio appena varata dalla Legge di Stabilità.

UIL RUA
(Segreteria Nazionale)
stampa
 
Legge di Stabilità 2013

(in vigore dal 1° gennaio 2013)

Art. 1

commi:
102. Al fine di valorizzare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.
103. Al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:
a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell’ambito della scuola di «Progettazione artistica per l’impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall’Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;
c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall’Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell’ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell’arte», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

d) Classe LM-89 (Storia dell’arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell’ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle università.

105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EFFETTI APPLICATIVI DEL COMMA 107

Diplomi Vecchio Ordinamento
Conseguito:
Da:
Con il possesso del diploma di maturità
Equipollenza
prima del 31.12.2012
Interni e privatisti
SI*
Diploma di II Livello AFAM
dal 01.01.2013
Interni e privatisti
SI*
NESSUNA

* in assenza del diploma di maturità non vi è comunque l’equipollenza.

Per limitare il fenomeno dei privatisti si sono colpiti anche i nostri studenti interni che, diplomandosi dal 1 gennaio 2013 in poi, non vedranno riconosciuto il diritto all’equipollenza del titolo di studio al II livello AFAM. Una disparità inaccettabile.

Il Punto del Segretario Generale

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