mercoledì 17 Luglio 2024

AFAM: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento sulle modifiche al DPR n. 212 del 2005 sugli ordinamenti didattici

Le modifiche al regolamento sugli ordinamenti didattici prevedono l’adozione da parte delle istituzioni di un nuovo “Regolamento Didattico Generale” che dovrà ridefinire la composizione delle strutture didattiche, i requisiti di accesso ai corsi, gli obblighi di frequenza, la verifica delle attività formative e molte altre attività, fino all’adozione del “Regolamento Didattico Generale” che deve essere approvato dal ministero rimangono in vigore gli attuali regolamenti.

Le novità principali riguardano il riassetto delle strutture didattiche e la loro nuova organizzazione che è lasciata all’autonomia delle singole istituzioni, esse dovranno definire la composizione dei dipartimenti, l’individuazione delle scuole ad essi afferenti e dotarle di organi collegiali, inserendo anche la componente studentesca.

Alla luce delle modifiche apportate allo schema di decreto, con l’emanazione del “Regolamento generale” che dovrà ridefinire la valutazione per l’accesso ai corsi, che per alcuni corsi erano stati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 382 del 11 maggio 2018.

Le istituzioni potranno continuare ad organizzare i corsi propedeutici e le attività non curricolari per la formazione ricorrente e permanente.

Breve sintesi dei principali contenuti

Regolamento generale

Il regolamento didattico generale è redatto in conformità allo statuto dell’istituzione ed è approvato dal Ministero.

Il regolamento disciplina gli aspetti generali di organizzazione dell’attività didattica dei corsi:

  • valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico
  • organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi
  • svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio
  • numero dei rappresentanti degli studenti nei dipartimenti, e nelle scuole se costituite, e alle relative modalità di elezione, anche sulla base del regolamento della Consulta degli studenti
  • obblighi di frequenza in misura, comunque, non inferiore al 50 per cento per ciascuna attività formativa, con esclusione dello studio individuale

Strutture didattiche

Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, definiscono il numero e la denominazione dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole. Nelle strutture didattiche viene nominato almeno un rappresentante degli studenti con diritto di voto.

Diplomi in restauro

I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine dei corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro

Autorizzazione istituzioni non statali

L’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. L’autorizzazione è concessa su parere del CNAM

Corsi non accademici

Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono continuare a organizzare corsi propedeutici e attività non curricolari di cui al decreto adottato ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

Diplomi ad honorem

Viene introdotta la disciplina per il conferimento dei titoli ad honorem

La Segreteria Nazionale

stampa

Il Punto del Segretario Generale

Ultime news