La trattativa con l’ARAN per il rinnovo del contratto nazionale prosegue lentamente e con poco coraggio. Molte sono le novità che la legge impone di introdurre all’interno del contratto, dalle nuove figure professionali fino alla completa revisione dell’ordinamento professionale.
Per l’AFAM il contratto deve porre le basi per affrontare efficacemente il processo di riforma in corso, andando a toccare sia gli aspetti didattici che la gestione dei processi amministrativi. Per tale motivo servirebbe una visione coraggiosa, una visione che eviti di replicare modelli già disciplinati in passato aggiungendo piccoli correttivi e senza cambiarne l’effetto e la prospettiva in chiave futura.
L’ARAN ha confermato la piena disponibilità a riversare nel contratto le risorse aggiuntive faticosamente conquistate, pari a 8,5 milioni, e ha anche illustrato la proiezione di riparto in uguale percentuale su tutti i profili con decorrenza dal 1/01/2022, ovvero:
- RPD per i docenti, pari a 59 euro medi mensili
- CIA per il personale area I e II, pari a 32 euro medi mensili
- Indennità di amministrazione per gli EP, pari a 720 euro annui
Per quanto riguarda l’ordinamento del personale tecnico amministrativo non ci sono novità rispetto all’incontro precedente, e il nuovo ordinamento prevede dunque le seguenti aree:
- Area degli Operatori
- Area degli Assistenti
- Area dei Funzionari
- Area delle Elevate Qualifiche
All’interno delle aree sono previsti i settori professionali che potranno corrispondere a specifici profili con competenze su determinati ambiti.
Per quanto riguarda i profili tecnici viene confermato il seguente ordinamento:
- Modelli viventi
- Assistenti tecnici di laboratorio
- Tecnici di Laboratorio
- Accompagnatori al pianoforte o al cembalo
Per quanto riguarda le figure delle Elevate professionalità, EP2, viene confermato il mantenimento dell’incarico di Direzione Amministrativa fino alla cessazione dal servizio per gli attuali Direttori Amministrativi, mentre per il futuro non si è ancora definito chi dovrà conferire l’incarico alle elevate qualifiche. Se nella pubblica amministrazione gli incarichi vengo attribuiti dal dirigente, nell’AFAM tale procedura risulta irrealizzabile in quanto non è presente nel settore la dirigenza amministrativa, nonostante oggi sarebbe indispensabile al fine di garantire la divisione dei poteri di gestione e di indirizzo. Ne consegue che a un organo statutario e monocratico non può essere affidata la prerogativa dell’attribuzione dell’incarico. Su questo tema ci auguriamo che il legislatore intervenga al più presto per istituire il ruolo.
Il contratto deve risolvere inoltre la disparità di trattamento del personale tecnico amministrativo: in caso di mobilità intercompartimentale va garantita la possibilità di accedere alla mobilità con parità di profilo verso le altre pubbliche amministrazioni.
Per quanto riguarda i docenti, oggi il corpo docente svolge numerose attività all’interno dell’istituzione oltre alla didattica: è chiamato ad operare in ogni attività di programmazione e di coordinamento all’interno delle strutture didattiche, è tenuto alla partecipazione negli organi statutari e a numerosi compiti che rientrano tra gli obblighi della docenza. Sarebbe quindi opportuno quantificare in maniera figurativa il reale impegno lavorativo, in linea con quanto fatto dalla legge 240 per i professori universitari: i docenti universitari oltre all’orario d’obbligo riservato alla didattica, hanno un orario figurativo che comprende tutti gli obblighi legati alle numerose attività svolte dalla docenza. Il docente AFAM invece, pur svolgendo le stesse attività del docente universitario, non ha la possibilità di poterle quantificare e il costo orario viene calcolato sulle sole ore riservate alla didattica quantificate nel contratto, il che costituisce un’evidente disparità di trattamento. Per questo abbiamo ribadito che il nuovo contratto deve definire in maniera figurativa e non soggetto a rilevazione obiettiva l’impegno orario del docente oltre le ore di didattica e deve inoltre definire l’impegno del docente nei progetti di ricerca.
Per quanto riguarda la figura del ricercatore, dal momento che la legge stabilisce che al ricercatore non può essere attribuita la piena responsabilità del corso e non può svolgere più del 50% dell’orario lavorativo in attività di didattica, si deve evitare che l’istituzione del ricercatore possa diventare un espediente per pagare meno la docenza. L’istituzione del profilo dovrebbe avere effettive funzioni di ricerca e solo marginalmente dovrebbe essere impiegato per la docenza. Il regolamento sul reclutamento in fase di approvazione prevede che la permanenza nel profilo di ricercatore sia limitata, in quanto il regolamento nella sua dinamicità ha già disciplinato la possibilità del passaggio al ruolo di docente con un percorso abbreviato rispetto all’accesso dall’esterno.
Rimane prioritaria la necessità di accelerare la trattativa e giungere alla sottoscrizione del contratto per consentire alle istituzioni l’assunzione a tempo indeterminato delle figure di accompagnatore e di tecnico di laboratorio.
La Segreteria Nazionale