sabato 27 Luglio 2024

AFAM: Cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo.

È stata emanata la Nota della Direzione Generale MIUR AFAM del 30 dicembre 2016, protocollo n.17742 che fornisce le indicazioni operative relative alle modalità ed alla tempistica delle cessazioni dal servizio dall’1/11/2017. Il termine ultimo di presentazione delle domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo e quelle di trattenimento in servizio oltre il limite di età è fissato al 31.01.2017.

Entro la stessa data potrà essere presentata richiesta di permanenza in servizio fino al 70° anno di età anagrafica, per coloro che, compiendo 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 ottobre 2017, non hanno raggiunto i 20 anni di contribuzione (la richiesta va presentata all’istituzione, sarà poi deliberata dal Consiglio di Amministrazione entro il25 febbraio 2017).

REQUISITI POSSEDUTI AL 31.12.2011,legge 214/11 (Fornero)
Tutti i dipendenti che possedevano uno dei diversi requisiti richiesti per accedere al trattamento pensionistico con regole precedenti la legge Fornero, al conseguimento del 65° anno di età entro il 31.10.2017 saranno collocati in pensione d’Ufficio. Attualmente rimane solo il requisito dei 40 anni di contribuzione al 31.12.2011 per il collocamento d’ufficio al conseguimento dell’età sopra indicata, poiché tutti gli altri requisiti (quota 96, 61 anni di età anagrafica per le donne e 65 per gli uomini con minimo 20 anni di contribuzione, o 15 se sono presenti contributi entro il 31.12.1992) sono stati già soddisfatti entro l’anno 2016.

NUOVI REQUISITI
I nuovi requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico sono di 2 tipi: 1. Pensionamento di vecchiaia. Si raggiunge al conseguimento di 66 anni e 7 mesi di età anagrafica entro il 31.10.2017 (pensionamento d’ufficio) o entro il 31.12.2017 (pensionamento a domanda) con un minimo di anni 20 di contribuzione, sia per gli uomini che per le donne; 2. Pensionamento anticipato. È riservato: Alle donne che raggiungono 41 anni e 10 mesi di contribuzione (compresi i riscatti, le ricongiunzioni, le contribuzioni figurative e le supervalutazioni) entro il 31.12.2017; Agli uomini che al 31.12.2017 raggiungono l’anzianità contributiva di anni 42 e mesi 10. I requisiti sopra indicati si dovranno possedere senza arrotondamenti. Coloro che raggiungeranno i requisiti contributivi già menzionati e avranno raggiunto almeno 65 anni di età anagrafica entro il 31.10.2017, saranno collocati a riposo d’ufficio con atto unilaterale da parte dell’Amministrazione, secondo l’art. 2 comma 5 del Decreto legge 31.08.2013 n. 101, convertito in legge 30.10.2013 n. 125, che fornisce una interpretazione autentica del decreto legge 201 del 06.12.2011.

OPZIONE DONNA
Come già avvenuto per il 2016, per tutte le donne che possiedono al 31.12.2015 un’età anagrafica di 57 anni e mesi 3 ed una contribuzione minima di anni 35, è previsto il pensionamento a decorrere al 1° settembre 2017, su specifica richiesta e opzione per il calcolo contributivo di tutta l’anzianità posseduta. SETTIMA SALVAGUARDIA Nel comma 265 dell’art. 1 della legge 208 del 28/12/2015 è previsto il pensionamento, secondo le regole pre Fornero, per tutti coloro che nell’anno 2011 hanno assistito figli disabili in situazione di gravità e al 31.12.2015 possedevano quota 97 e mesi 3, di cui età anagrafica minima di anni 61 e mesi 3 e contribuzione minima di anni 35. Esempio: anni 62 di età e anni 35 e mesi 3 di contribuzione, oppure un mix tra età anagrafica e contributiva (anni 61 e mesi 5 e contribuzione anni 35 e mesi 10).

APPLICAZIONE ART. 72 DECRETO LEGGE 112 DEL 25.06.2008 (trattenimento in servizio)
Il decreto legge 24.06.2014 n. 90, convertito in Legge 114 dell’11.08.2014, ha definitivamente abolito l’art. 16 del D. L.gs. 503/1992 non consentendo la permanenza in servizio oltre l’età massima per la vecchiaia (attualmente anni 66 e mesi 7). Resta ancora in vigore il comma 3 dell’art. 509 del Testo Unico che consente la permanenza in servizio fino ad anni 70 solo per poter raggiungere il minimo pensionistico (anni 20). Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro È prevista la risoluzione unilaterale con preavviso di 6 mesi: 1. Per coloro con anzianità contributiva di 40 anni al 31.12.2011e possedimento dei requisiti per diritto a pensione sempre entro il 31.12.2011; 2. Per le donne e gli uomini che compiono rispettivamente 41 anni e 10 mesi e 42 anni e 10 mesi entro il 31.10.2017 cui si applica la normativa di cui al DL n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Entro la data del 31.01.2017 il personale docente e tecnico amministrativo potrà presentare le dimissioni dal servizio all’istituzione di titolarità. Le domande di trattenimento in servizio, per raggiungere il minimo contributivo, dovranno essere presentate sempre entro il 31.01.2017. Le domande on line di accesso al trattamento pensionistico dovranno essere presentate all’INPS gestione ex INPDAPutilizzando 3 canali: 1. Accedendo direttamente al sito dell’Inps previa registrazione; 2. Utilizzando il Contact Center Integrato (n. 803164); 3. Facendosi assistere dal Patronato Ital UIL. Le ulteriori disposizioni, inserite nella legge di bilancio, saranno impartite in seguito all’attuazione della legge stessa.

Tempistica

31 gennaio 2017

SCADENZA delle domande di cessazione dal servizio

SCADENZA delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per il personale tecnico e amministrativo con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione

31 gennaio 2017 Il Direttore amministrativo, entro il 31 gennaio 2017, dovrà comunicare al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione l’elenco del personale che maturerà entro il 31 ottobre 2017 l’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di quello che ha raggiunto l’anzianità contributiva di 40 anni al 31 dicembre 2011
4 febbraio 2017 Rinuncia alla domanda di cessazione
25 febbraio 2017 ACCERTAMENTO SUSSISTENZA DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO: le istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto al trattenimento in servizio ed al trattamento pensionistico del proprio personale e comunicare l’eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari interessati
25 febbraio 2017 accettazione delle domande di cessazione dal servizio si intende avvenuta alla data del 4 marzo 2017 senza emissione di un atto formale
dal 6 all’11 marzo 2017 Attraverso il collegamento al sito riservato, sarà effettuato l’inserimento al sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno dal servizio a qualsiasi titolo o che saranno trattenuti in servizio oltre il limite di età a decorrere dall’1.11.2017
entro e non oltre il 29 aprile 2017 Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro dovrà essere notificato agli interessati entro e non oltre il 29 aprile 2017, in considerazione del prescritto preavviso semestrale

notamiur_17742.pdf
2017_01_07_AFAM-cessazioni_dal_servizio.pdf

Il Punto del Segretario Generale

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