lunedì 23 Dicembre 2024

AFAM: approvato emendamento che consente i concorsi di sede per titoli ed esami

In attesa dell’approvazione definitiva, si delinea un sistema che procede senza visione con provvedimenti tampone non risolutivi e di difficile attuazione.

Procedura transitoria, su regole ancora da scrivere e da attivare dopo le nomine disposte dal ministero.

È stato approvato nei giorni scorsi l’emendamento sui concorsi di sede per titoli ed esami per il solo anno 2023/24, nelle more dell’adozione del regolamento sul reclutamento. Il sistema dell’Alta Formazione aspetta il regolamento da oltre 20 anni, ma ancora una volta deve confrontarsi con provvedimenti tampone che generano confusione e incertezza.

L’attuale situazione si spiega dai numeri, sono infatti circa 2000 i posti di docenza vacanti attualmente ricoperti attraverso le graduatorie d’istituto. Le graduatorie nazionali, frutto di un lavoro incessante condotto dalla UIL RUA e dai suoi gruppi di coordinamento nazionale, sono nate per risolvere il precariato storico in assenza proprio della normativa che disciplinasse il reclutamento. Tali graduatorie hanno sanato un problema storico del sistema AFAM, un vuoto normativo che generava precariato con numeri incontrollabili. Queste graduatorie sono orami esaurite e il personale è stato assunto a tempo indeterminato facendo trovare il ministero nell’impossibilità di assumere perché privo di un canale di reclutamento.

Questi sono i dati per l’anno accademico  in corso:

  • facoltà assunzionale, n. 1228
  • posti vacanti e disponibili, n. 1950
  • nomine in ruolo, n. 732
  • posti vacanti dopo le nomine, n. 1218
  • posti vacanti istituzioni statizzate n.70 circa.
  • candidati attualmente inseriti nelle graduatorie nazionali, n. 160
  • facoltà assunzionale residua da ampliamento d’organico n. 496

La nuova disciplina transitoria sul reclutamento introdotta dall’emendamento rinvia all’adozione di un decreto ministeriale le principali regole sui criteri, modalità e requisiti di partecipazione e rimanda l’ulteriore disciplina all’art. 35 D.lgs. n. 165 del 2001 che regola le procedure concorsuali nella pubblica amministrazione.  Le istituzioni ben conoscono tale disciplina dal momento che è applicata per il reclutamento dei profili tecnico amministrativi. La norma transitoria deve accompagnare nel più breve tempo possibile il sistema all’adozione del regolamento sul reclutamento, su cui ci siamo battuti insistentemente, al fine di introdurre l’abilitazione nazionale, quale filtro necessario e qualificante che precede i concorsi di sede.

La nostra organizzazione sindacale ha in programma nei prossimi giorni un incontro presso il Ministero e si farà carico di rappresentare tutte le perplessità dei lavoratori del comparto AFAM a tutela del personale precario oggi in servizio.

Cosa prevede l’emendamento

Per il solo anno accademico 2023/24 le istituzioni potranno bandire concorsi per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente per i soli posti autorizzati dal MUR, solo dopo le immissioni in ruolo attraverso lo scorrimento delle graduatorie nazionali.

La facoltà assunzionale è data dai posti residui dovuti all’ampliamento di organico (si stima in circa 496 unità di personale docente), dalle cessazioni al 31 ottobre 2023, e dai posti vacanti degli Istituti statizzati( circa 70). Sulle cessazioni 2023, secondo le nostre stime, la proroga in servizio fino ai 70 anni influenzerà in maniera incisiva. Infatti, se si considera che per il 2022 le cessazioni sono state n. 365, per il 2023 potrebbero essere anche meno della metà, riducendo sensibilmente le possibilità di assunzioni a tempo indeterminato che può essere Le graduatorie nazionali per le immissioni in ruolo, ad oggi contano meno di 200 candidati inseriti. Va considerato che su diversi settori disciplinari non sono presenti posti disponibili, quindi nonostante la facoltà assunzionale, si potrà procedere per i soli settori dove è presente il posto vacante, ciò determinerà che solo pochi dei 200 ancora inseriti saranno immessi in ruolo.

Reclutamento graduatorie istituti statizzati  premesso che sono presenti poche decine di unità che sono rimaste escluse per mancanza di posto vacante, e che potranno essere assunte solo in presenza in futuro di posti vacanti sul settore disciplinare, il decreto legge n. 36 del 2022 all’art. 14 comma 4-quater, ha stabilito che tali graduatorie abbiano una validità di tre anni e possono essere utilizzate per il reclutamento a tempo indeterminato esclusivamente dalle istituzioni che le hanno costituite. Se pur il Ministero dovrà chiarire la priorità e il subordine tra queste e le altre graduatorie, la lettura del combinato disposto non apporta nessuna modifica al comma 4-quater, ne consegue che potranno attingere alle dette graduatorie solo le istituzioni statizzate che le hanno costituite a condizione che ci sia il posto vacante sul settore disciplinare.

Reclutamento a.a. 2023/24: l’emendamento prevede che le istituzioni reclutino prioritariamente attingendo dalle graduatorie nazionali, comprese quelle formulate dagli istituti statizzati e previa autorizzazione del ministero potranno procedere all’indizione di concorsi di sede dove requisiti di partecipazione, criteri e modalità, saranno disciplinati dal decreto ministeriale e secondo il combinato disposto sotto riportato.

Formulazione del combinato disposto dell’emendamento: le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1 della medesima legge possono reclutare, personale docente a tempo indeterminato in subordine alle graduatorie nazionali, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami secondo i seguenti principi:

D.lgs n. 165  del 2001 Art. 35 c. 3 lettere:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

D.lgs n. 165  del 2001 Art. 35 Bis

1.  Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;

Decreto ministeriale:

Saranno stabiliti i criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti tramite Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca da adottarsi entro trenta giorni dalla legge.

La Segreteria Nazionale

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